di Salvatore Curreri
La costituzione dei gruppi parlamentari costituisce un passaggio essenziale per l’inizio delle attività delle camere. Non a caso, infatti, essa avviene subito dopo l’elezione del Presidente (entro due giorni dalla prima seduta alla Camera; entro tre al Senato: artt. 14.3 reg. Cam. e 14.2 reg. Sen.) perché è dalla loro composizione numerica – e quindi dai loro rapporti di forza nonché dalla loro collocazione politica – che dipende la successiva costituzione degli organi di cui ciascuna camera si compone: Presidenza, Commissioni, Giunte, Comitato per la legislazione.