Uno dei temi riemersi a seguito della crisi del Governo Draghi, e del conseguente scioglimento anticipato delle Camere , attiene ad un aspetto del tutto secondario della vita delle istituzioni, ma sempre oggetto di forte attenzione da parte dell’opinione pubblica.
scioglimento delle camere
Modifiche al regolamento parlamentare in periodo di prorogatio: occorre l’unanimità dei gruppi?
Ad apertura della seduta dello scorso 22 luglio, il Presidente della Camera Fico, dopo aver comunicato lo scioglimento delle Camere deciso il giorno prima dal Presidente della Repubblica, ha puntualizzato le modalità e limiti all’esercizio delle principali funzioni parlamentari in periodo di prorogatio. A tal proposito, inter alia, in materia di regolamenti interni, ferma restando “la possibilità di convocazione della Giunta per il Regolamento relativamente alle questioni di interpretazione regolamentare di cui la Presidenza ritenga di investirla”, ha precisato che “possono essere convocate riunioni anche per l’esame di eventuali proposte di modifica al Regolamento, da sottoporre all’Assemblea” a condizione però che “si verifichi l’unanimità dei consensi dei gruppi”.
Gli elettori “fuori sede” possono attendere
La fine anticipata della XVIII legislatura ha definitivamente chiuso ogni spiraglio per vedere finalmente approvata una riforma della legge elettorale volta a introdurre forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni.
Già diverse volte tra le pagine di questo blog si è affrontato il tema del voto ai “fuori sede”, coloro che per le più diverse ragioni vivono in un comune diverso da quello nel quale hanno la residenza anagrafica.
In questa legislatura si sono registrati significativi passi avanti, che hanno accresciuto la consapevolezza della politica su un tema così importante. Si pensi al Libro bianco sull’astensionismo elettorale elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e presieduta dal prof. Franco Bassanini. In aggiunta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva ultimamente ripreso a esaminare le diverse proposte volte a introdurre degli strumenti per consentire l’esercizio del voto a distanza.
Il caso vuole che proprio nel giorno in cui si scrive, 25 luglio 2022, la Camera dei deputatiavrebbe iniziato a esaminare predette iniziative legislative, partendo probabilmente da un nuovo testo base, alla cui elaborazione stavano lavorando sia il Ministero per i Rapporti con il Parlamento che il Ministero dell’Interno.
Ebbene, prendiamo atto che in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo, studenti e lavoratori fuori sede dovranno ancora una volta sostenere enormi costi sia in termini economici, che organizzativi per far ritorno nel luogo di residenza, al fine di poter esprimere validamente il proprio suffragio per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta di ostacoli all’esercizio del voto che sarebbe compito della Repubblica rimuovere al fine garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese (art. 3, comma 2 Cost.).
Il sistema di voto attualmente vigente, oltre ad essere anacronistico è senza dubbio paradossale. Per le prossime elezioni politiche uno studente che si raca all’estero per svolgere un Erasmus potrà votare per corrispondenza; un suo collega che, invece, dopo aver finito gli studi superiori decide di spostarsi in una città universitaria italiana, molto lontana da quella di provenienza, dovrà necessariamente far ritorno nel luogo di residenza per esercitare il proprio voto. Infatti, la legge 6 maggio 2015, n. 52 (cd. Italicum) ha introdotto, tra le altre cose, un una modifica alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con l’inserimento di un nuovo art. 4-bis. Quest’ultimo, al primo comma, ha esteso il voto postale, già previsto per i nostri connazionali stabilmente all’estero e iscritti all’AIRE, anche agli italiani che si trovino in un altro Paese per “motivi di lavoro, di studio e di cure mediche” per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La modifica del 2015 crea un evidente controsenso, viziato forse da irragionevolezza, dal momento che si trattano situazioni uguali (essere elettori in mobilità) in modo diverso. Si ricordi, tra l’altro, che l’art. 48, comma 3, impone al legislatore di garantire l’effettività dell’esercizio del voto (su cui secondo alcuni si può trovare il fondamento per l’ammissibilità del voto per corrispondenza) solo agli elettori italiani residenti all’estero. Orbene, per quanto sia stato giusto estendere tale facilitazione anche a coloro che si trovino temporaneamente all’estero, sarebbe altrettanto giusto, anzi doveroso, prevedere delle agevolazioni – non solo economiche – anche per gli elettori in mobilità sul territorio nazionale.
In conclusione, se, con tutte le differenze tra gli ordinamenti, già durante le elezioni presidenziali statunitensi del 1864 venivano impiegate forme di absentee voting, l’Italia del 2022 dovrà ancora attendere. Tuttavia, il prezzo dell’attesa è molto alto. Ne va dell’effettivo esercizio di un diritto fondamentale, pietra angolare della cittadinanza democratica.
* Dottorando in Discipline giuridiche nell’Università degli Studi «Roma Tre»
Da Chigi al Quirinale, un trasloco da organizzare
Nella corsa alla Presidenza della Repubblica, Mario Draghi sembra al momento essere l’unico nome in circolazione che può seriamente ambire a riunire un’ampia convergenza di sostegni in questa complessa e sfilacciata XVIII legislatura.
A che serve il “semestre bianco”?
Dalla discussione sull’art. 88 (che vieta al Presidente della Repubblica du sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del mandato) in Assemblea Costituente si desume che l’obiettivo è stato di evitare un possibile abuso di potere da parte del Presidente della Repubblica.