di Francesco Severa¶
L’approccio puntuale alla revisione costituzionale è di certo più coerente con il modello dell’art. 138 Cost. rispetto ai tentativi organici di riforma, quali quelli, ad esempio, del 2006 e del 2016.
di Francesco Severa¶
L’approccio puntuale alla revisione costituzionale è di certo più coerente con il modello dell’art. 138 Cost. rispetto ai tentativi organici di riforma, quali quelli, ad esempio, del 2006 e del 2016.
Una premessa. Il giorno 17 maggio 2023 si è tenuto presso il CNEL un incontro tra costituzionalisti, organizzato dalla rivista Federalismi.it e la cui registrazione si può vedere e ascoltare grazie a Radio Radicale, dopo la recente ripresa di iniziativa in materia da parte della presidente del Consiglio e mentre si sviluppano analoghe attività di ascolto e proposta, da parte sia della ministra per le Riforme Costituzionali e la Semplificazione, sia del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in quest’ultimo caso ai fini dell’attuazione dell’art. 116, III comma della Costituzione, su richiesta di alcune regioni ordinarie.
Le vicende e i fatti che hanno segnato questa elezione presidenziale sembrano essersi sviluppati sul precario equilibrio di una dialettica inedita per il nostro ordinamento costituzionale.
Come si sa, un’ipotesi da tempo circolante e che, peraltro, gode di largo credito (più – direi – tra la gente comune che tra gli operatori politici, timorosi delle conseguenze che potrebbero aversene nel Governo e, soprattutto, per la durata della legislatura) è che il successore di Mattarella, stante la (ad oggi…) irremovibile indisponibilità di quest’ultimo alla sua eventuale rielezione, possa essere l’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi: persona di levatura internazionale, indubbie capacità, qualità morali indiscusse.
Con la convocazione del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, disposta dal Presidente della Camera Roberto Fico e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio scorso, si è ufficialmente avviato il procedimento per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sempre ricco di spunti e di aspetti degni di approfondimento.
Nella corsa alla Presidenza della Repubblica, Mario Draghi sembra al momento essere l’unico nome in circolazione che può seriamente ambire a riunire un’ampia convergenza di sostegni in questa complessa e sfilacciata XVIII legislatura.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha gentilmente ringraziato il Primo Ministro spagnolo per aver ‘accolto’ l’Aquarius: è una buona notizia, considerato che la gratitudine e la cortesia rappresentano alcuni dei più nobili sentimenti dell’animo umano. Ciò posto, e detto con il massimo del rispetto verso l’istituzione e la persona, sarebbe forse opportuno che il Presidente del Consiglio faccia anche un’altra cosa: il Presidente del Consiglio.
Secondo un detto popolare “il diavolo si cela nei dettagli”. E a volte possono celarsi insidie inedite per la prassi politico-istituzionale proprio in quelle pieghe del testo della Costituzione che la dottrina non ha preso sul serio, pensando che non valesse la pena approfondirne troppo le implicazioni. È il caso dell’art. 92 della Costituzione, che in questi giorni attira l’attenzione del dibattito sia specialistico che politico-giornalistico.
di Salvatore Curreri
Pur nel massimo rispetto del ben più autorevole collega, mi permetto di non condividerne il pensiero. Secondo l’art. 92 Cost. “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Da qui due conclusioni: a) il Presidente del Consiglio propone, non impone, i ministri al Presidente della Repubblica al quale b) spetta il potere di nomina.
di Roberto Bin
Noi costituzionalisti siamo spesso attratti dall’interpretazione delle disposizioni costituzionali specifiche che punteggiamo la c.d. forma di governo: e siccome i punti sono pochi, integriamo il disegno con altro, per lo più derivato dal c.d. sistema politico. In questo modo è quasi inevitabile confondere il dover essere (il precetto costituzionale) con l’essere (lo stato attuale dei rapporti politici).
di Omar Chessa
In un articolo precedente ho scritto che il Capo dello Stato non è tenuto a nominare i ministri proposti dal neo-nominato Presidente del Consiglio; e che il rifiuto non ha bisogno di essere motivato in base a principi costituzionali “sostanziali”, bastando a tal fine la norma di competenza prevista dell’art. 92 della Costituzione, secondo la quale «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».
di Giovanni Di Cosimo
All’indomani delle elezioni del marzo scorso, non era affatto scontato che si trovasse una maggioranza disposta a sostenere il Governo. E invece sta per nascere il Governo Conte. Salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere scongiurato lo scenario più catastrofico, quello dello scioglimento anticipato delle Camere a legislatura appena cominciata.
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