La Corte di Giustizia CE esclude di poter intervenire sugli atti della Commissione quando questa dispone di un’ampia libertà di valutazione: deve limitarsi a verificare se non sia incorsa in errore manifesto o in sviamento di potere. L’errore è considerato manifesto quando è desumibile dal provvedimento impugnato, senza bisogno di una istruttoria apposita. La discrezionalità è stata ritenuta non soggetta a verifica da parte del giudice.
opere pubbliche
Abolire il codice degli appalti … e poi?
“Sblocca-cantieri”: da consumarsi preferibilmente entro…
di Annalaura Giannelli e Giuseppe Tropea
Lo studio delle fonti impegna tradizionalmente più il costituzionalista che l’amministrativista. Questa affermazione, tuttavia, pare essere ad oggi tutt’altro che incontrovertibile. Negli ultimi anni, infatti, il diritto amministrativo è stato interessato da una inedita proliferazione di fonti definite “atipiche”, come testimonia l’emblematica vicenda delle linee guida Anac in materia di contratti pubblici.