“Nessuno dei tre ricorsi individua in modo chiaro e univoco né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese né l’atto impugnato. Tali gravi carenze degli atti introduttivi non mettono la Corte in condizione di deliberare sul merito delle questioni. Perciò ne è stata dichiarata l’inammissibilità”.