1 – La progressività perseguita nei primi anni della Repubblica. L’art. 3 della Costituzione stabilisce che “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Per realizzare gli scopi dell’art. 3 la Costituzione stabilisce che il prelievo fiscale per “concorrere alle spese pubbliche” debba essere distribuito a carico dei cittadini tutti “…in ragione della loro capacità contributiva” e che “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (art. 53). La Costituzione ha indicato il fine (art. 3) e il mezzo (art. 53).