La Corte di Giustizia CE esclude di poter intervenire sugli atti della Commissione quando questa dispone di un’ampia libertà di valutazione: deve limitarsi a verificare se non sia incorsa in errore manifesto o in sviamento di potere. L’errore è considerato manifesto quando è desumibile dal provvedimento impugnato, senza bisogno di una istruttoria apposita. La discrezionalità è stata ritenuta non soggetta a verifica da parte del giudice.