Lo strano caso di un comunicato stampa della Cassazione che stabilisce criteri per l’assegnazione dei c.d. “seggi supplementari” al Parlamento europeo che potrebbero essere proclamati a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019.
corte di cassazione
Giudici (di Cassazione) renitenti alla Corte costituzionale
Si è avuto modo di dare conto in questo giornale di un’importante sentenza (269/2017): in essa, la Corte costituzionale sembra aver parzialmente mutato parte della propria giurisprudenza in tema di rapporti tra diritto interno e diritto UE.
L’autodichia degli organi costituzionali è a sua volta costituzionale
di Giampiero Buonomo *
L’autodichia degli organi costituzionali è costituzionalmente legittima: lo dichiara la Corte costituzionale con la sentenza 26 settembre-13 dicembre 2017 n. 262. Quella che nella sentenza n. 120/2014 apparve alla Corte una questione controversa, anche perché isolatissima nel panorama comparatistico, ora viene risolta respingendo la contestazione di spettanza avanzata dalla Corte di cassazione tre anni fa.
La Corte frena la corsa all’impazzata dei ricorsi contro le leggi elettorali
di Antonio D’Andrea
Mi spiace dover rilevare che la Corte, nel dichiarare senza troppi imbarazzi inammissibili (ordinanze n. 277 e 280 del 2017) i quattro ricorsi per conflitto di attribuzione sostanzialmente diretti nei confronti della nuova legge elettorale – il cosiddetto Rosatellum – (formalmente indirizzati nei confronti delle Assemblee parlamentari, dei l0r0 Presidenti e del Governo) e sollevati da singoli parlamentari, elettori, rappresentanti dei Gruppi parlamentari e varie altre sigle di “consumatori istituzionali”, abbia semplicemente dovuto riaffermare il buonsenso, prima ancora di dare risposte di sicura valenza tecnico-giuridica, alla luce dei vigenti precetti costituzionali.