di Alberto T. Cohen
Tra i tanti meriti riconosciuti alla “storica” decisione CEDU del caso Verein KlimaSeniorinnen (53600/20, specialmente al § 550), uno non sembra aver ricevuto ancora il necessario approfondimento. Ci si riferisce alla distinzione, tracciata dalla Corte europea, fra (mera) mitigazione climatica, intesa come semplice riduzione delle emissioni di gas serra, e dannosità della stessa (intesa come l’insieme degli effetti comunque negativi di quella riduzione, determinati da omissioni o errori di calcolo sulla sua quantificazione in funzione del contenimento dell’aumento della temperatura media globale, fissato dall’art. 2 dell’Accordo di Parigi).