La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge l’istanza di un senatore perché tale carica non gli conferirebbe tale diritto ma solo quello di presentare interrogazioni e interpellanze; alle quali però il Governo non risponde…
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge l’istanza di un senatore perché tale carica non gli conferirebbe tale diritto ma solo quello di presentare interrogazioni e interpellanze; alle quali però il Governo non risponde…
Nonostante l’art. 33 Cost. affidi alla Repubblica, costantemente interpretata come Stato, il compito di dettare le norme generali sull’istruzione, sin dall’introduzione del principio dell’autonomia scolastica nella legge Bassanini n. 59 del 1997, e poi con il suo inserimento nell’art. 117 Cost. nel 2001, si è tentato di spostare gradualmente verso la periferia il baricentro del sistema nazionale di istruzione.
1. Chi pensa che le stanze ministeriali siano luoghi di noia e grigiore, e di carte che si impolverano sulle scrivanie, ignora che vi avvengono in queste settimane processi avvincenti, violenti conflitti interni, tutti avvolti da una fitta coltre di mistero.
Un trafiletto in taglio basso. Questo è (al massimo) lo spazio dedicato dai maggiori quotidiani alla notizia che la Capitaneria di Porto di Siracusa ha multato per poco più di 2 mila euro alcuni deputati
Senza molto clamore, e con una tecnica legislativa un po’ impacciata, un pacchetto di riforme costituzionali ha preso l’avvio. E noi vorremmo aprire un dibattito.
La discussione in Parlamento sulla riforma dell’articolo 71 della Costituzione ci interroga su come, anche la democrazia, possa diventare il punto di convergenza di una crisi che ha molte fonti ma un unico sbocco finale;
Sul disegno di legge costituzionale di modifica dell’art.71 Cost. le osservazioni e le critiche sono state numerose ed autorevoli. Può essere opportuna qualche riflessione, limitata all’essenziale, sugli obiettivi che si vogliono perseguire.
Mancano poco più di due settimane al giorno indicato dal governo per le elezioni europee, amministrative (in quasi 3800 comuni), regionali (in Piemonte) e per le suppletive indette per sostituire due deputati eletti in collegi uninominali nella provincia di Trento. In preparazione al voto, è il caso di dare qualche numero.
Il Presidente della Camera ha autorizzato la costituzione all’interno del gruppo misto di una componente politica formata da tre deputati espulsi dal M5S, come tali non rappresentativi di un partito presentatosi alle elezioni non costituitosi in gruppo autonomo.
Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge sulla legittima difesa e contestualmente ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui, da un lato, ha proposto un’interpretazione conforme a Costituzione della principale disposizione della nuova disciplina (che, di fatto, ne neutralizza tutta la dirompente – e incostituzionale – carica innovativa, tanto pubblicizzata dalla maggioranza di governo); dall’altro, ha sottolineato due profili d’illegittimità costituzionale per irragionevolezza delle previsioni normative introdotte.
La proposta di riforma dell’articolo 71 della costituzione approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura solleva numerose perplessità che sollecitano una riflessione di fondo sul tema del referendum popolare nel quadro dello Stato di diritto costituzionale.
Non è facile scrivere una buona riforma costituzionale. Si rischia di vederla inattuata o, peggio, di ottenere effetti opposti a quelli desiderati. Insomma, l’eventualità dell’eterogenesi dei fini è dietro l’angolo.
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