di Glauco Nori
La soluzione dei problemi sociali, che la politica si trova ad affrontare, resta condizionata dai principi, non sempre definibili come generali, che in quel momento sono seguiti dalla parte prevalente. Le proposte sono naturalmente diverse, spesso confliggenti; per valutarne la coerenza, che dovrebbe essere la prima qualità di ciascuna, andrebbe dimostrata la idoneità di quanto si propone a risolvere il problema che ci si affronta.
Tempo a dietro, in termini più rigorosi, si sarebbe detto che, prima del merito, è da affrontare il metodo, individuato tenendo conto della situazione di fatto.
Nel fomulare una norma, partendo dai principi che si seguono, si dovrebbe poi verificare l’attitudine dei destinatari a rispettarla. La questione non viene quasi mai posta in questi termini, probabilmente per evitare le critiche alle quali si andrebbe incontro. L’obiettivo è di ordine pratico. Norme, sebbene formalmente ineccepibili, possono riuscire dannose se applicate in modo scorretto. Potrebbero risultare più utili, almeno temporaneamente, norme meno precise che tengano conto dell’ambiente in cui sono destinate ad operare. Come a suo tempo è stato detto da esperti della materia, non si può affidare il cesello a chi è abituato ad usare il martello.
Nelle materie, nelle quali gli interessi individuali non sono di rilievo particolare, ci si dovrebbe aspettare un’osservanza diffusa. Il rispetto di un divieto di sosta o di sorpasso o di un limite di velocità richiede soltanto di parcheggiare altrove o di allungare il tempo di viaggio, spesso solo di qualche minuto: non si può dire che gli interessi coinvolti siano di rilievo.
Se si guarda in giro, si ha un’impressione diversa. Nelle città in una mezz’ora si possono rilevare quasi sempre decine di violazioni. Si è risposto che certe infrazioni, di scarso rilievo, vanno accettate. Alla domanda conseguente a che cosa serve una norma, se la sua violazione viene giustificata, c’è stato silenzio.
Aspettarsi che la situazione migliori, quando sono coinvolti interessi di peso maggiore, è quanto meno imprudente. Questa forma mentale, per così dire, elastica è diventata tanto diffusa che finisce per portare ad effetti contrari a quelli che si afferma di perseguire. La segnalazione dei misuratori delle velocità lungo le strade comporta che, dove la segnalazione manca, non si corre il rischio di una sanzione. Diventa in pratica un incentivo a violare le norme, aggravando i pericoli. Secondo rilevazioni recenti molte violazioni stradali intervengono anche da parte di stranieri che in patria si comportano correttamente. Non ci si può aspettare che la situazione migliori quando gli interessi in gioco sono più rilevanti e lo stimolo alla violazione diventa maggiore.
Questo rapporto con la norma finisce con l’incidere anche al di fuori del settore interessato. Quando le violazioni sono tante non solo diventa difficile accertarle, ma quelle accertate finiscono col pregiudicare l’efficienza degli organi della giustizia. E’ prevedibile che si obietti che si tratta di fenomeni ineliminabili anche in sistemi efficienti. E’ sul numero che l’Italia si distingue.
La situazione non accenna a cambiare. Recentemente si è prospettata una specie di condono per chi ha evitato di vaccinarsi contro il covid (c.d. no-vax). Ne è nata una polemica tra maggioranza e opposizione. Rispetto a chi ha osservato la norma, chi l’ha violata si viene a trovare in condizioni favorite, anche nei confronti di coloro ai quali, per la violazione, è stata applicata una sanzione pecuniaria, dichiarata non rimborsabile. Che sinora, a quanto risulta, nessuno abbia proposto una verifica della ligittimità costituzionale, lascia perplessi.
Contrasti, naturalmente più seri, sono sorti anche a proposito delle modifiche costituzionali che si vorrebbe introdurre. Le proposte, fatte da ciascuna parte politica, danno l’impressione di essere rivolte non tanto a far funzionare meglio lo Stato a tutela dei singoli, quanto a creare le condizioni più favorevoli a ciascuna di esse. Si fa sempre riferimento ai principi, ai quali tutti dichiarano di volersi attenere, ma, quando se ne parla, si trascura che i principi, per essere tali, dovrebbero operare allo stesso modo su tutto il territorio nazionale. Anche questo aspetto in genere è trascurato.
In alcuni settori, prima di tutti quello dei servizi, in particolare i servizi finanziari, i rapporti si svolgono alla velocità vicina a quella della luce. Che la controparte si trovi a Milano o ad Hong Kong, per quanto riguarda il tempo, è irrilevante perchè la differenza è solo di qualche secondo. Si produce un primo effetto che non sembra sinora sia stato tenuto nel giusto conto: le norme, se è lungo il tempo per vararle, potrebbero entrare in vigore quando la situazione da disciplinare si è già modificata. Viene giustificato così anche un certo numero di decreti-legge.
Se si concorda sulla necessità di ridurre i tempi, ci si dovrebbe proporre anche di semplificare i procedimenti senza naturalmente pregiudicare gli interessi costituzionalmente garantiti. Per i rapporti legati al territorio la stessa esigenza si prospetta in misura diversa. Si potrebbe, pertanto, pensare a tutele diverse anche sul piano costituzionale. Sarebbe il caso di porsi almeno la domanda per arrivare a soluzioni costituzionali che tengano conto delle differenze di settore, provocate dalla evoluzione tecnologica. La semplificazione dei procedimenti normativi, come si ripete, non dovrebbe naturalmente pregiudicare le tutele predisposte dalla Costituzione.
Si potrebbe pensare, ad esempio, alla formazione delle leggi, rimessa ad una sola Camera, lasciando alla seconda qualche forma di intervento correttivo dopo la sua entrata in vigore, mantenendo la partecipazione paritaria di entrambe quando sono coinvolti interessi particolari.
Si è obiettato talvolta che, in linea di principio, sarebbero inferiori le garanzie di legittimità costituzionale, dando per scontato che aumenterebbero con l’aumentare degli organi che intervengno nel procedimento Stando a come si svolgono i dibattiti, una ipotetica maggiore garanzia giustificherebbe, pertanto, il ritardo dell’entrata in vigore della norma. Il concorso delle due Camere consente di arrivare a soluzioni diverse sul piano politico rispetto a quelle di partenza, ma non dà alcuna garanzia automatica della legittimità costituzionale del risultato finale.
Nel mettere mano alla Costituzione si dovrebbe tenere anche conto delle possibili evoluzioni del sistema comunitario a fronte delle difficoltà attuali. Ormai è indispensabile operare su dimensioni continentali: i singoli Stati dell’Unione da soli possono fare poco. Per le posizioni assunte da alcuni, che si possa procedere all’unanimità alla modifica del Trattato va senz’altro escluso, almeno nei tempi necessari; non resta che ricorrere alla “cooperazione rafforzata” (art. 20 del Trattato dell’Unione). Si creerebbe in questo modo una sorta di avanguardia comunitaria con una maggiore integrazione che si proietterebbe sul piano internazionale. I Paesi restati fuori potrebbero arrivare a valutazioni diverse, una volta rilevati gli effetti positivi dell’integrazione, aderendo successivamene. E’ singolare che di questa possibilità non si parli in sede ufficiale: solo parlarne potrebbe essere sufficiente a far cambiare di posizione a qualche Stato, vedendo i benefici dai quali sarebbero esclusi non aderendo.
Tenuto conto del numero degli Stati che sembrano disposti ad una maggiore cooperazione, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto in tempi non lunghi, ormai imposti dalle difficoltà che si stanno prospettando sul piano internazinale. Nella storia comunitaria l’iniziativa non sarebbe del tutto nuova. Nei primi anni ’50 si predispose un testo di Comunità Europea di Difesa (CED), e, poco dopo, quello su una Comunità Politica Europea (CPE) per la quale era prevista l’entrata dopo quella della CED. All’attuazione delle CED si oppose la Francia, probabilmente perchè all’epoca coltivava ancora la grandeur predicata da De Gaulle: nessuno dei due Trattati ha avuto pertanto attuazione. Ma il loro senso era evidente: i Paesi reduci dalla seconda guerra mondiale erano sin da allora consepevoli che non avrbbero avuto futuro senza una integrazione politica. Se ne ha conferma rileggendo le dichiarazioni di personaggi autorevoli al tempo della costituzione dell’Unione: la comunione economica avrebbe comportato quella politica, rendendone più agevole l’attuazione.
La tradizione culturale, non solo giuridica, di gran parte dei Paesi europei è diversa da quella negli altri continenti. Di questo andrebbe tenuto conto e qualche dubbio comincia ad affiorare. Oggi il sì ed il no sono sempre sostenuti da assolutamente, come se da soli non fossero più sufficienti. Tutto (che siano persone od eventi) racconta e tutto avviene in qualche modo, per limitarsi alle formule più frequenti tra le tante sillecitate dai telefonini. Questa sorta di standardizzazione espressiva significa qualche cosa? Potrebbe non essere fuori luogo domandarselo quando si predispongono norme nuove, soprattutto se costituzionali.