Una vecchia storia e una nuova sentenza: metodo democratico ed espulsione dal Movimento 5 Stelle

Print Friendly, PDF & Email

di Lorenzo Borrè

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3575 dell’8.2.2024 ha posto il sigillo del giudicato  sul contenzioso instaurato da alcuni iscritti nei confronti del MoVimento 5 Stelle “primigenio”, quello costituito da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio, contenzioso fondato, in buona sintesi, sulla contrapposizione tra chi riteneva  l’ordinamento interno del  M5S sottoposto alla disciplina del codice civile e la dirigenza del MoV, che invece negava una tale evenienza.

Per una migliore euristica va evidenziato che il MoVimento 5 Stelle originario – soggetto distinto dall’omonimo partito attualmente presieduto da Giuseppe Conte – nasce nell’ottobre 2009 dotandosi di uno stringatissimo Statuto, denominato Non Statuto, e qualificandosi come “non associazione”.

La crescita delle adesioni al sodalizio politico e l’elezione di “portavoce”  nelle istituzioni – e, non ultima, l’entrata in vigore del DL 149/2014 – inducono la reggenza del M5S a munirsi, nel dicembre del 2014, di un regolamento che (secondo l’annuncio pubblicato sul Blog) attestasse la democraticità dell’organizzazione, ma che nei fatti costituirà lo strumento per neutralizzare -attraverso il meccanismo delle espulsioni degli iscritti congegnato nel  regolamento de quo – le candidature dei soci  indesiderati. E sono infatti le sistematiche espulsioni irrogate in occasione delle cosiddette “primarie” per la scelta dei candidati a costituire il casus belli, che porterà poi alla soccombenza giudiziaria sancita dalla Cassazione, ma già conclamatasi nei fatti, del dicembre del 2017, quando Grillo, Casaleggio Jr e Di Maio decidono di rottamare l’associazione, lasciandola in un limbo di forzata inattività,  e di crearne ex novo una omonima (quella appunto  attualmente  presieduta da Giuseppe Conte, iscrittosi al M5S nel 2021).

Nello specifico, dopo le prime impugnazioni delle espulsioni di singoli associati, promosse nel 2016 e  che avevano messo in difficoltà la gestione apicale del M5S, alcuni iscritti impugnano nel  gennaio 2017- chiedendo al Tribunale di Roma di annullarli – il regolamento del dicembre 2014  nonchè le modifiche apportate a detto regolamento e al cosiddetto Non Statuto con le votazioni on line svoltesi tra il 26 settembre e il 26 ottobre del 2016 (probabilmente le più lunghe della Storia, almeno in ambito associativo) e la cui inusitata durata si spiega con la frustrata speranza di raggiungere il quorum costitutivo della partecipazione al voto dei 3/4 degli iscritti, necessario – giuste le previsioni del terzo comma dell’art. 21 del codice civile – per blindare il regolamento e  legittimare le modifiche statutarie.

L’impugnazione, in primo grado, vide il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti contestati  e poi delle domande di merito, ma nelle more del giudizio, come sopra accennato,  l’associazione fu abbandonata alla deriva dai suoi giovani capitani, che ne fondarono una nuova e omonima (l’attuale M5S, appunto), dotata di un elaborato statuto e di un codice etico (la cui rispondenza alle prescrizioni degli artt. 67 e 68 Cost. è ancora sub iudice – davanti alla Corte d’appello di Roma –  in un distinto giudizio).

L’esito del procedimento d’appello e la sanzione definitiva della Cassazione spiegano, ex post, il perchè della rottamazione del MoVimento 5 Stelle primigenio.   Ma andiamo con ordine: in primo grado, nonostante il rigetto dell’impugnazione, era  stato comunque acclarato che il definire “non associazione” il M5S era insufficiente ad escluderne la natura associativa, così come acutamente rilevato – in un distinto giudizio – anche dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 3787/2021, ove il Giudice monocratico aveva osservato che “per quanto fluide ed innovative siano le forme di partecipazione degli associati alla vita del Movimento, tuttavia non può prescindersi dall’esigenza di qualificazione del Movimento stesso secondo gli istituti civilistici noti, de iure condito, e ciò al fine di legittimarne l’esistenza stessa e l’operato”. L’assunto ha una sua prima, fondamentale  rilevanza in quanto nel contenzioso de quo, uno degli attori si doleva del fatto che, nonostante non fosse stato colpito da provvedimento di espulsione, gli era stata impedita la partecipazione alle votazioni, e segnatamente l’accesso alla piattaforma per l’esercizio del voto, impedimento  attuato mediante la disattivazione del suo account.

La Corte di Cassazione, confermando le valutazioni della Corte d’appello romana,  ha escluso che in ambito associativo l’iscritto possa essere espulso dal sodalizio con  un clic e cioè mediante il mero fatto della disabilitazione dell’account di accesso alla piattaforma digitale dell’associazione, e ciò proprio in quanto “l’esclusione degli associati è regolata dall’art. 24 c.c., dettato per le assicurazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale (Cass. n. 22986/2019; Cass. n. 18186/2004), secondo cui l’esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi, che devono consistere in inadempimenti rilevanti all’accordo associativo e devono essere previsti, in modo sufficientemente specifico, nello statuto, con facoltà per il medesimo di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”, pertanto pur vero che “non vi sono rigide prescrizioni di legge sul procedimento di esclusione”, la notifica della deliberazione di espulsione, come già rilevato dalla Corte di merito, non poteva dunque  ritenersi sostanziata e/o soddisfatta dal fatto materiale della mera disabilitazione dell’account, non essendo condivisibile l’assunto del M5S secondo cui, posto che il «Non Statuto»  recitava: «l’adesione al MoVimento 5 Stelle non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito internet», corollario della clausola era  che l’espulsione potesse specularmente avvenire con la mera materiale disabilitazione dell’account di accesso alla piattaforma operativa, da parte del Gestore della piattaforma,  soggetto peraltro “terzo” rispetto all’associazione.

Assunto che la Cassazione ha liquidato come “apodittico”. E invero, posto che per  principio consolidato l’art. 24 c.c. -nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autorità giudiziaria- implica per il giudice investito dell’impugnazione della deliberazione di esclusione il potere di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, nonchè di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato  (cfr., da ultimo: Cass. civ. 25 ottobre 2023, n. 29655),  la mera disabilitazione dell’account non solo non soddisfa gli obblighi motivazionali richiesti dal diritto positivo, ma non soddisfa nemmeno larvatamente i requisiti dell’”atto unilaterale recettizio” in cui si sostanzia il provvedimento di espulsione.

Ma la questione fondamentale risolta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3575/2024, concerne l’ineludibilità del principio stabilito dal combinato disposto degli artt. 36 e 21 c.c., in forza del quale l’ordinamento interno dell’associazione si fonda sugli accordi degli associati e segnatamente sulle disposizioni cristallizzate nell’atto costitutivo del sodalizio, accordi  che possono essere modificati e/o integrati esclusivamente con le modalità previste dallo statuto o, in difetto di previsione, secondo le modalità prescritte dall’art. 21 c.c.., modalità non rispettate né con la pubblicazione del regolamento introdotto nel 2014 né con le successive modifiche statutarie adottate con le votazioni on line dell’autunno del 2016.

Sul punto, la Cassazione è netta:  «nonostante la disposizione contenuta nell’art. 36 cod. civ. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non sembra poter prescindere dalla esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato da tutti i membri od associati».

L’accoglimento, in appello, dei motivi di impugnazione di più pronta soluzione, ha però lasciata irrisolta, essendo stata affrontata solo tangenzialmente, una questione di non poco momento e cioè la rispondenza del meccanismo della votazione on line -in cui l’intervento dell’associato si limita ad una scelta di tipo referendario tra un “sì” e un “no”- alla procedura assembleare.

 E invero, in disparte il rilievo assorbente  che (come rilevato dai Giudici di secondo grado) la nullità del Regolamento del 2014 escludeva che questo potesse disciplinare le modalità per le modifiche statutarie, le modalità previste dal regolamento de quo (non diversamente dalle norme statutarie del “successivo” e attuale MoVimento 5 Stelle)  rappresenta[va]no, alla luce dei fatti, un mero simulacro di partecipazione assembleare, posto che escludono in radice qualsiasi possibilità di effettiva formazione della volontà interattiva degli iscritti e, in primo luogo, quella fase essenziale della procedura assembleare che è “la fase della discussione”, in cui hanno facoltà di partecipare tutti gli intervenuti, tant’è che essa non può essere impedita neppure da una clausola statutaria, che sarebbe in tal caso nulla (Auricchio, Associazioni riconosciute, Enciclopedia del Diritto, Treccani).

E sul punto è premonitoria una riflessione di Carl Schmitt risalente al 1928 (La Dottrina della Costituzione, Giuffrè editore, 1984):  «Potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura. Ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pubblica opinione, giacché l’opinione così [raccolta] di milioni di privati non dà nessuna pubblica opinione, il risultato è solo una somma di opinioni private. In questo modo non sorge nessuna volonté générale, ma solo la somma di tutte le volontà individuali, una volonté de tous».

E’ invero pacifico che la deliberazione assembleare si debba configurare come atto collegiale esprimente la volontà unitaria dell’ente e che ciò postula l’adozione del metodo collegiale; la delibera deve cioè essere formata mediante un procedimento che si attua attraverso fasi progressive : la convocazione, la riunione degli associati, la discussione, la votazione collegiale: la convocazione, “la partecipazione degli associati e il conseguente dibattito circa le decisioni da assumere costituiscono condicio sine qua non per la validità delle deliberazioni. Certamente invalida sarebbe quindi, al di fuori di una previsione normativa che la legittimi, [un’eventuale] clausola statutaria volta a surrogare la collegialità dell’assemblea con meccanismi alternativi quali [….] la mera risposta -adesiva o di diniego- ad una sorta di quesito referendario” (Commentario al Codice Civile, artt. 11-35, pag. 316, Giuffrè, 2018, a cura di Michele Tamponi).

E che  una votazione on line limitata alla possibilità di esprimere un “sì” o un “no” o una scelta tra due ipotesi alternative “chiuse” equivalga ad una delibera assembleare, si richiama un precedente, coniato in materia societaria, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14554 del 30.5.2008, ove è ben chiarito che “il principio di maggioranza – secondo cui le delibere societarie prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti – trova il suo contrappeso e la sua legittimazione nel metodo assembleare. Quest’ultimo opera come strumento di protezione delle minoranze, permettendo loro di essere previamente informate dell’oggetto della deliberazione e di partecipare, prima della votazione, a una discussione nel corso della quale ciascun partecipante ha la possibilità di esporre e di difendere, in contraddittorio con gli altri intervenuti, il proprio punto di vista. Il procedimento assembleare, di cui la discussione rappresenta un momento saliente, pur essendo imposto a protezione dei singoli soci, è finalizzato anche alla tutela di una esigenza di carattere generale, con la conseguenza che l’articolazione e la disciplina del procedimento medesimo sono sottratte  alla disponibilità dei soci, e che le regole di esso implicano per ciascuno degli intervenuti il diritto di potere esprimere, in contraddittorio con gli altri, la propria opinione, al fine di orientare, nel senso da lui auspicato, la decisione finale.” (sulla stessa linea: Cons. Stato 29.8.1984, n. 1296; Cons. Stato 12.6.1975, n. 945).

I Giudici di legittimità, con una riflessione che potrebbe ben attagliarsi all’interpretazione di quel “metodo democratico” evocato dall’art. 49 della Costituzione, sostengono che “il principio di maggioranza – secondo cui le delibere societarie prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti – trova il suo contrappeso e la sua legittimazione nel metodo assembleare. Quest’ultimo opera come strumento di protezione delle minoranze, permettendo loro di […] di partecipare, prima della votazione, a una discussione nel corso della quale ciascun partecipante ha la possibilità di esporre e di difendere, in contraddittorio con gli altri intervenuti, il proprio punto di vista. Il procedimento assembleare, di cui la discussione rappresenta un momento saliente, pur essendo imposto a protezione dei singoli soci, è finalizzato anche alla tutela di una esigenza di carattere generale, con la conseguenza che l’articolazione e la disciplina del procedimento medesimo sono sottratte alla disponibilità dei soci” (Cass. 30 maggio 2008, n. 14554). Principio che si pone nel solco di altri arresti giurisprudenziali di legittimità secondo cui  “l’eventuale adesione prestata dai soci allo svolgimento dell’assemblea con modalità di voto in grado di escludere la discussione assembleare non rende legittimo il procedimento adottato né la deliberazione assunta poiché il rispetto del metodo collegiale deve ritenersi sottratto alla  disponibilità delle parti” (Cass. 13 dicembre 2002, n. 17848; in termini: Cons. Stato 29.8.1984, n. 1296; Cons. Stato 12.6.1975, n. 945).

Quanta all’essenziale rilevanza del logos nel procedimento assembleare basta evocare icasticamente la documentaristica ricostruzione del film di Marco Bellocchio, Esterno Notte, in cui Aldo Moro prende la parola nel corso dell’assemblea della Direzione nazionale della DC sovvertendo, con un discorso di un’ora e mezza, gli equilibri in campo e ottenendo un’approvazione che inizialmente l’assemblea evidentemente non era intenzionata a dargli. Sono dunque la possibilità di comunicare, discutere e convincere, insieme alla effettiva, reale  partecipazione del socio  a costituire l’essenzialità di quel “metodo democratico”, che nessun clic, nessuna piattaforma possono sostituire. Lo cantava del resto anche Gaber: “libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”, una partecipazione che la telematica rende meramente virtuale, ben lontana dal fondare una democrazia virtuosa e men che mai quel fondamentale “metodo democratico” evocato dall’art. 49 della nostra Costituzione.

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.