La questione della proroga delle concessioni balneari senza gara, giudicata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria irreparabilmente contraria al diritto europeo e dunque non più replicabile dall’inadempiente legislatore italiano (si v. in questo sito le osservazioni di Angela Cossiri e Alessandra Camaiani), arriverà prossimamente all’attenzione della Corte costituzionale.
Lo farà tramite la più impropria delle vie: un conflitto fra poteri dello Stato sollevato da alcuni deputati per presunte lesioni delle attribuzioni del potere legislativo.
Da quanto emerge dall’Agenda dei lavori del 24 e 25 maggio prossimi, la Corte dovrà vagliare l’ammissibilità del conflitto sollevato dai parlamentari a tutela delle potestà normative attribuite alle Camere – di cui essi sono partecipi – e contro i principi di diritto dell’Adunanza Plenaria, che dettano “disposizioni vincolanti e limitanti per il legislatore”.
Ora, sebbene il ricorso non sia pubblicato, già questi contenuti anticipati ne denotano, ictu oculi, la manifesta inammissibilità.
In primis, è pacifica nella giurisprudenza della Corte la limitata possibilità di attaccare per via di conflitto interorganico atti del potere giudiziario. Infatti ciò è ammesso «solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali». Peraltro «un conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato» (v. ad es. ord. n. 334 del 2008, sul c.d. Caso Englaro).
Ora, nel caso di specie i deputati – e certi stakeholders con loro – non hanno probabilmente digerito le imperative affermazioni del Consiglio di Stato volte a mettere la parola “fine”, una volta per tutte, ad una situazione di acclarata incompatibilità del diritto interno con le norme europee. Ma, malgrado i toni forti e ultimativi, a Palazzo Spada non si è fatto nulla di diverso dall’applicare il principio di primazia del diritto dell’Unione, ricorrendo al potere di disapplicazione della norma interna contrastante, potere della cui esistenza nemmeno vale la pena discutere.
Piaccia o meno, i «vincoli comunitari» dell’art. 117, primo comma, Cost. che gravano sul legislatore non vanno in vacanza sol perché si tratta di spiagge ed ombrelloni: il Consiglio di Stato si è limitato a prenderne atto e a dichiararlo, nel tentativo di evitare al Paese le conseguenze della procedura d’infrazione che sempre incombe sul regime delle concessioni balneari italiano. Dunque, nessun straripamento del Consiglio di Stato dai limiti esterni della giurisdizione, che, al più, avrebbe dovuto passare al vaglio della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost.
In secondo luogo, la Corte continua a ribadire che i singoli deputati non sono autorizzati a far valere prerogative della singola Camera di appartenenza (ordinanze n. 66 e 67 del 2021). Solo quando il singolo dimostri di essere stato spogliato della sua propria dote costituzionale, sulla quale mantiene una sfera di auto-determinazione, potrà eventualmente agire davanti al giudice dei conflitti. Ma quand’anche volessimo considerare la violazione di un’attribuzione delle Camere come una possibile lesione ridondante nella sfera individuale dei suoi membri, ebbene non sarebbe certo questo il caso adatto: nel sindacato diffuso di “euro-compatibilità”, i giudici comuni hanno il potere di interpretare la legislazione nazionale ed eventualmente di disapplicarla. Il legislatore ha il potere di modificarla, in ossequio alle norme sovranazionali: nessuna menomazione si registra nel caso di specie, poiché il potere di disciplinare le gare – queste sì, necessarie, ma per un vincolo sovraordinato – resta nelle mani del Parlamento e, di conseguenza, tramite le loro facoltà partecipative, i singoli parlamentari potranno avanzare soluzioni diverse. Per assurdo, possono anche proporre e approvare nuove proroghe: il Consiglio di Stato ha precisato, però, che è proprio l’istituto della proroga ad essere in contrasto con l’ordinamento unionale ed è quindi doveroso disapplicare le eventuali norme future che lo prevedano.
Tutto ciò – e siamo al terzo motivo – esclude in radice che esista una violazione delle prerogative del singolo parlamentare, tanto meno “evidente e manifesta” come richiede la soglia disegnata appositamente dalla Corte per superare la camera di consiglio.
Al di là dei profili tecnici, un simile tentativo non può che generare profonda amarezza in chi crede (in buona fede) che il conflitto fra poteri aperto ai singoli parlamentari sia un apprezzabile avanzamento in termini di tutele costituzionali ed, anzi, che forse la Corte abbia talvolta esagerato nel brandire la scure dell’inammissibilità.
Il ricorso in questione non è che un goffo e presuntuoso sviamento di uno strumento sacrosanto, la cui credibilità – però – viene negativamente incisa da questo disinibito abuso a tutela non di attribuzioni costituzionali realmente compromesse, ma di interessi sostanziali di parte (parte, peraltro, piuttosto limitata sulla popolazione generale… qualcuno la chiamerebbe lobby), che intanto possono trovare legittima espressione nei procedimenti democratici, in quanto siano essi stessi compatibili con i principi dell’ordinamento.
Quel che certo non è accettabile è che il conflitto venga letto da alcuni ricorrenti come un privilegio attraverso cui promuovere iniziative e lotte politiche che prescindono completamente dall’integrità delle funzioni assegnate dalla Costituzione ai parlamentari, tanto più quando queste iniziative entrino così prepotentemente in collisione con le norme costituzionali ed europee.