Da qualche giorno è iniziata alla Camera la seconda lettura del testo di revisione costituzionale che è finalizzato ad introdurre il principio di insularità nella nostra Costituzione.
Partiamo dal testo per capire quali potranno essere i vantaggi comparativi per gli abitanti delle isole, grandi e piccole, e degli arcipelaghi. La riforma costituzionale prevede che all’articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma sia aggiunta la seguente disposizione: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».
Ritorna così in Costituzione un principio che era già contenuto nel medesimo testo prima della riforma costituzionale del 2001. Il testo precedente dell’articolo 119 Cost. prevedeva, infatti, interventi economici speciali per il Mezzogiorno e le isole ed era stato abrogato perché, con la riforma del Titolo V, era stata introdotta una formulazione più ampia che, pur non escludendo le isole, prevedeva obblighi di solidarietà dai territori ricchi verso i territori poveri senza tener conto del fattore geografico. Una prospettiva da unità repubblicana che, tuttavia, non ha avuto attuazione a causa della mancata realizzazione del federalismo fiscale che avrebbe dovuto riequilibrare le differenze territoriali assegnando maggiori risorse laddove fossero maggiormente necessarie.
Con il nuovo testo la Repubblica riconosce una evidente differenza dovuta al fattore insulare, un hecho insular potremmo dire alla spagnola. L’uso del verbo all’indicativo riconosce rappresenta l’ingresso della diversità e delle peculiarità che sono collegate al fattore geografico isolano. Diversità e peculiarità che la Repubblica dichiara di rispettare e pone su di sé la promozione di tutti i provvedimenti che possano rimuovere gli svantaggi che sono patiti da coloro che vivono o che lavorano nell’isola.
La struttura della disposizione costituzionale è, pertanto, ricognitiva di un dato geografico ma, allo stesso tempo, rilancia l’obbligo repubblicano di tener conto nell’elaborazione delle politiche pubbliche dello svantaggio generato dall’insularità.
Naturalmente, per realizzare queste politiche, sarà necessario destinare risorse economiche ma è, comunque, importante aver sancito tale principio. Due esempi potranno chiarire questa affermazione.
Il primo esempio riguarda la quota di entrate che devono essere destinate alla Sardegna per finanziare i servizi pubblici. Il calcolo di quanto è necessario per garantirli dovrà necessariamente tener conto degli svantaggi strutturali permanenti che derivano dalla condizione di insularità che determina costi che sono maggiori rispetto a quelli continentali. Si riconosce che vivere in un’isola comporta spese in più rispetto alle altre regioni e la Regione Sardegna in sede di contrattazione delle risorse finanziarie potrà chiedere maggiori risorse per la continuità territoriale.
Il secondo esempio attiene ai costi dell’energia. Riconoscere gli svantaggi derivanti dall’insularità dovrà portare a calcolare eventuali compensazioni per il costo maggiore derivante dalla assenza di economie di scala che derivano dalla assenza del gas metano sull’isola.
In sintesi, si tratta di una riforma che rafforza l’eguaglianza delle persone nella dimensione democratica perché, nel riconoscere le differenze determinate dalle condizioni geografiche, promuove e utilizza tutti gli strumenti normativi per tenere insieme la Repubblica.
Nella discussione e dichiarazione di voto alla Camera, é stato chiarito che per Insularità, si intendono oltre che alla Sardegna e Sicilia, anche tutte quelle altre isole presenti sul territorio nazionale, naturalmente con presenza umana residente. Ciò comporta che questa situazione va estesa anche a Isole fluviali, Marittime, città lagunari. Ora bisogna chiarire ( ma questo lo dovranno fare più gli interpretatori della norma), se per ISOLA si intendono le caratteristiche strutturali dell’isola o se entra anche la caratteristica dei collegamenti che questa Isola negli anni ha sviluppato. Io credo che dovremmo procedere per caratteristiche strutturali e non di collegamenti. Mentre invece la distinzione andrà fatta, quando si dovrà parlare dell’incidenza dei costi delle infrastrutture e dei trasporti. In quanto in un’isola ci potrebbe essere il collegamento di un ponte e dall’altro il collegamento di un traghetto o di un aereo, che porta il secondo caso a necessitare di maggiori risorse rispetto al primo.
Se noi guardiamo al passato vediamo che i collegamenti con la Sardegna erano garantiti da Tirrenia via mare e da Alitalia via cielo, entrambi con la partecipazione dello Stato nonche col traghetto delle Ferrovie dello Stato. Con la privatizzazione selvaggia quei servizi indispensabili per merci e persone sono stati rivisti al negativo. L’insularita’ riconosciuta in Costituzione dovrebbe servire anche per il ripristino di quei collegamenti utili e indispensabili.