L’8 ottobre l’associazione Luca Coscioni e le altre associazioni che formano il Comitato promotore del referendum sull’eutanasia hanno depositato in Cassazione le firme necessarie. Come sappiamo esse ammontano a più di un milione. Ugualmente elevato il numero delle sottoscrizioni che sostengono altre iniziative, anch’esse ormai in dirittura di arrivo: i tre referendum per l’abolizione della caccia, i sei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal partito radicale e, buon ultimo in ordine di tempo, il referendum sulla legalizzazione della cannabis, che, in meno di una settimana, è riuscito a raccogliere più di 500.000 firme.
L’elevato numero di iniziative ha sorpreso i distratti, ha sconcertato chi teme possibili “assalti” alla nostre istituzioni rappresentative e, all’opposto, ha soddisfatto coloro che vedono in esse il rifiorire di ormai trascorse stagioni referendarie e il ritorno a nuova vita della tanto vituperata democrazia diretta.
E, tuttavia, come sappiamo, il vero elemento di novità non è solo rappresentato dal numero delle iniziative, ma anche, e forse soprattutto, dalla rapidità con la quale è oggi possibile raccogliere le firme necessarie. E ciò in virtù dell’approvazione pressoché unanime di un emendamento presentato nella seduta notturna della Camera del 19 luglio al c.d. decreto legge “semplificazioni”, con il quale è stato esteso il sistema di identità digitale per l’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione (SPID) anche alla raccolta delle firme per le proposte di referendum nonché per le iniziative legislative popolari. (v. art. 38 quater del decreto legge 77/2021 convertito in legge 108/2021).
La possibilità, infatti, di sottoscrivere on line le proposte referendarie ha reso assai più semplice e veloce quello che fino ad oggi si era dimostrato come uno dei più critici passaggi richiesti dalla legge del 1970: tutt’altro che semplice, in vero, reperire “notai” e “banchetti”, ma soprattutto non facile convincere della bontà della iniziativa, entro i tre mesi necessari alla raccolta delle firme, soggetti appartenenti a schieramenti opposti e di diverse opinioni.
Ci sono riuscite solo organizzazioni ben strutturate come la chiesa cattolica, i sindacati, i partiti più grandi. Ci sono riusciti i radicali, i primi ad utilizzare tale strumento in polemica con la classe politica ed in funzione antipartitica.
La domanda che è sorta spontanea è se, davanti al prorompere di quella che sembrerebbe essere una nuova forma di democrazia digitale, si possa incrinare quel delicato rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta che i nostri Costituenti disegnarono nel 1948 a favore della prima. Un rapporto che oggi potrebbe invertirsi a fronte di un Parlamento dimostratosi incapace di rispondere, anche a dispetto della messa in mora della Corte costituzionale, ad aspettative ormai maturate da anni e a fronte di soggetti che, resi coesi dalla rete, sono ormai in grado di esprimere una volontà organizzata e diffusamente percepita quale nuovo strumento di controllo nei confronti di chi li rappresenta.
In via preliminare va precisato che, nonostante lo “scatto” rilevato nella raccolta delle sottoscrizioni, anche il nuovo strumento telematico appare ancora lontano da una sua rapida applicazione. E ciò è tanto vero se il Governo ha dovuto addirittura approvare un decreto legge (il decreto-legge 132/2021) per prorogare di un mese i tempi massimi per il deposito delle firme in Cassazione, a causa dei forti ritardi denunciati dai comuni nell’abbinare alle firme elettroniche i rispettivi certificati elettorali, che ne attestano la validità. Ritardi che avrebbero pericolosamente messo in forse il deposito in Cassazione delle sottoscrizioni che i promotori del referendum sulla legalizzazione della Cannabis erano riusciti a raccogliere in così breve tempo: ad ulteriore dimostrazione che, nonostante i dubbi e le perplessità suscitati da tale innovazione, non sia più possibile rinunciare ai nuovi strumenti tecnologici, i soli in grado di liberare il sistema dai pesi e dai ritardi che l’eccessiva burocratizzazione dei procedimenti ancora provocano, impedendo ai cittadini di far sentire il proprio dissenso nei confronti di politiche recessive rispetto ai loro interessi e alle loro aspirazioni.
Nonostante ciò, non pochi i dubbi suscitati da tale novità.
Si è paventato il timore che eccessivi ricorsi allo strumento referendario, favoriti dall’uso dello SPID, possano intasare le procedure democratiche, svuotando di potere il Parlamento (Pasquino). Si è detto che la rapidità con la quale è oggi possibile raggiungere un numero illimitato di cittadini renda probabile suscitare in loro facili suggestioni, che potrebbe indurli a sottoscrivere le varie iniziative, non in virtù di un confronto che li convinca a meditate adesioni, ma sulla spinta di impulsi emotivi paragonabili ad un qualunque like; con risultati addirittura opposti ai benefici iniziali (V. Zagrebelsky)
Tali timori possono non essere infondati. E, tuttavia, davvero la rapidità con la quale si può oggi raccogliere le firme può scalfire meccanismi democratici, come il referendum, a suo tempo concepiti dal Parlamento con tutte le cautele necessarie per non alterare il delicato rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa?
Ripercorriamo il procedimento previsto dal legislatore del1970.
La legge stabilisce che, oltre ai tre mesi consecutivi per raccogliere le firme, la richiesta referendaria debba passare al controllo, prima, della Corte di Cassazione e, poi, della Corte costituzionale. Il referendum deve essere, poi, svolto obbligatoriamente in un arco di tempo predeterminato e, qualora le Camere vengano sciolte, esso viene rinviato all’anno che segue le nuove elezioni. Il referendum, inoltre, non ha séguito qualora le Camere abroghino la legge sub iudice o la modifichino in modo sostanziale.
Infine, il referendum non è valido se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto: il c.d. quorum strutturale. Un quorum così elevato da essere più volte strumentalizzato a fini astensionistici, per evitare il confronto nell’urna tra i fautori del si e del no.
A guardar bene, dunque, la sola riduzione dei tempi necessari alla raccolta delle firme non appare di per sé sufficiente a semplificare un procedimento sottoposto a tante condizioni e controlli, che in ogni momento ne possono sindacare la legittimità, vanificando iniziative inopinate o incaute. E, d’altra parte, la non breve durata del procedimento medesimo è certo in grado di recuperare occasioni di dibattito, che possono essere sacrificate nel momento iniziale. Ne è dimostrazione il fatto che, con la sola eccezione del referendum sull’acqua pubblica del 2011, nessuno dei requisiti referendari proposti nell’ultimo ventennio è giunto a buon fine.
L’introduzione della firma digitale può, dunque, fornire l’ occasione per riconsiderare, con meno timori e più coraggio, meccanismi istituzionali che, già fatti oggetto di riesame nella lunga stagione di riforme che ci ha impegnato in questi anni, hanno da tempo dimostrato la loro inadeguatezza a rispondere alle esigenze di partecipazione che emergono da una base sociale che – come già sottolineato- è ormai in grado di organizzarsi come non poteva accadere in passato.
Alcune proposte sono state già avanzate, anche se esse, suggerite nell’immediato del dibattito sorto intorno all’introduzione della firma digitale, non vanno più il là di ipotesi già formulate .
Mi riferisco alla proposta tempestivamente depositata alla Camera da Stefano Ceccanti, la quale ripresenta con nuova insistenza la vecchia ipotesi di una anticipazione del giudizio della Corte costituzionale (dopo la raccolta di 100.000 firme) al fine di evitare inutili mobilitazioni e non giustificate aspettative.
Allo stesso modo, sono state riprese ipotesi di riforma costituzionale (anch’esse già ampiamente dibattute) le quali, evitando di incrinare difficili equilibri, accompagnano l’innalzamento delle firme necessarie per la proposta referendaria (da 500.000 a 800.000) ad un abbassamento del quorum strutturale, calcolato sul numero degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche (Ceccanti, Clementi).
Si può discutere sulla bontà di tali ipotesi. Si può addirittura dubitare, al di là delle buone intenzioni, della reale fattibilità di riforme che, come ci hanno insegnato esperienze ancora recenti, non sono riuscite a superare le secche verso le quali le spinge un dibattito parlamentare, incapace di dare risposte pronte ed equilibrate alle istanze di partecipazione che provengono dal corpo elettorale (devo ricordare la triste fine del tanto discusso progetto di modifica dell’art. 71 Cost. ormai da tempo pendente al Senato?).
Credo che, invece, ritardi ed omissioni non siano più possibili e che sia giunto il tempo di ripensare con maggiore attenzione ed impegno i nostri meccanismi di democrazia diretta, ormai inadeguati – come già abbiamo sottolineato – ad una realtà sociale che si è venuta arricchendo di strumenti tecnologici che ne amplificato oltre modo le capacità di interrelazione.
Il pericolo, il vero pericolo, non è tanto quello di forme incontrollate di partecipazione, ma piuttosto inevitabili inondazioni di istanze popolari oggi costrette entro argini divenuti troppo angusti.