È di questi giorni la notizia del raggiungimento (anzi del superamento) della quota di firme ‒ richiesta dalla Costituzione (art. 75 Cost.) ‒ per l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale in materia di omicidio del consenziente.
Fino al prossimo 30 settembre continuerà la campagna di raccolta firme e si potranno trovare, nelle piazze italiane, i ‘banchetti’ per poter aderire alla proposta referendaria in tema di eutanasia legale. Oltre a tali spazi fisici ‒ in tema di procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei referendum ‒ dallo scorso 31 luglio è possibile ‒ per la prima volta nella storia repubblicana ‒ la sottoscrizione anche online con la firma digitale tramite SPID, e ciò grazie all’art. 38-quater, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, che dà (anche) seguito alla decisione assunta dal Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che ha rilevato come l’Italia si ponesse in violazione dell’art. 25 del Patto sui Diritti Civili e Politici (caso Staderini and DeLucia v. Italy ‒ Communication No. 2656/2015) in quanto restrizioni irragionevoli (l. n. 352/1970) portavano la raccolta delle firme su una strada tutta in salita tanta e tale era la difficoltà frapposta alla loro raccolta. Ciò era dovuto, soprattutto, alla doverosità delle richieste ricadenti sui promotori e indipendenti dalla loro volontà; fra le più gravose quella dell’obbligo di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però garantirne la disponibilità. Dunque, se la riforma entrerà in vigore dal prossimo anno, il decreto-legge appena richiamato avrà consentito, con una norma transitoria, la possibilità che le firme necessarie per il referendum siano raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, ma predisposto dai promotori della raccolta, per come già avviene dallo scorso 12 agosto. Tutto ciò almeno fino alla data di operatività della piattaforma per la raccolta delle firme digitali da istituirsi tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Bisogna anche sottolineare che in virtù dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 erano già state introdotte modifiche all’articolo 14 della legge 53/1990 che hanno esteso anche agli avvocati la competenza di autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge, inclusi i referendum. Tutto ciò aveva già reso la campagna della raccolta firme decisamente più accessibile.
Raggiunte le 750 mila firme, il nuovo obiettivo da raggiungere per i promotori, ora, è quello di proseguire positivamente verso numeri sempre più ampi, e ciò almeno per due motivi.
In primo luogo, perché l’errore è sempre da considerarsi come possibile benché su numeri così importanti divenga irrilevante; gli errori come i ritardi potrebbero compromettere il rispetto dell’invio delle firme entro il 30 settembre, per cui un numero di gran lunga superiore a 500 mila mette in sicurezza il risultato e quindi il controllo di legittimità che ne farà l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione entro e non oltre il prossimo 15 dicembre.
In secondo luogo, perché una così ampia e articolata partecipazione (soprattutto di giovani, donne e uomini) rappresenta plasticamente la crescita di quella coscienza sociale che molte volte viene richiamata dal legislatore e dalla stessa Corte costituzionale per avallare scelte da compiersi comunque su basi politiche, la prima, giuridico-costituzionali, la seconda.
Purtuttavia, per questa seconda considerazione si tratta di una seconda strada, di un’appendice politica del referendum, che non è un nudge, non rappresenta cioè una spinta gentile per favorire l’abbrivio di una discussione parlamentare che porti alla promulgazione di una legge in tema di riforma codicistica dell’omicidio del consenziente entro un termine breve e fisso (la data sarà quella di indizione del referendum). Il referendum, infatti, nasce proprio dalla constatazione politica che il Parlamento ha deciso di non decidere, sia quando già nel 2013 (limitandoci ai tempi più recenti) la stessa Associazione (ora promotrice) presentò una proposta legislativa popolare sia quando, anche più di recente, ‘stimolata’ dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 207/2018 e, quindi, sentenza n. 242/2019), ha limitato la sua discussione al solo aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e non già all’omicidio del consenziente, e quindi all’eutanasia (art. 579 c.p.).
In special modo dopo quest’ultima sentenza – che permette di ricorrere all’aiuto al suicidio al verificarsi di alcune tipizzate ipotesi (irreversibilità della patologia che è fonte di sofferenze, fisiche o psicologiche, assolutamente intollerabili; attivazione di trattamenti di sostegno vitale; piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli) – la maggioranza parlamentare continua a non prendere minimamente in considerazione il fatto che l’ordinamento in vigore vìola in modo chiaro e manifesto il principio di eguaglianza, che vieta, secondo l’articolo 3 della Costituzione, la discriminazione per motivi legati alle «condizioni personali». La proposta referendaria ha l’intento (almeno questa è la lettura che se ne è data) di superare la differenziazione fra l’aiuto (medicalizzato) al suicidio e l’omicidio (medicalizzato) del consenziente, e, quindi, la disparità di trattamento tra chi versa in condizioni di malattia differenti. Ed infatti, alcune gravi patologie (si pensi alla drammatica situazione a cui è sottoposto colui o colei che è costretto ad una paralisi totale) non rendono possibile che l’aiuto al suicidio possa concretizzarsi nel massimo atto con cui ci si può liberare da un corpo “che si è fatto carcere”. Ciò che i proponenti il referendum vogliono assicurare è, quindi, il superamento di una spietata disparità di trattamento che si manifesta anche verso chi, pur potendo richiedere l’aiuto al suicidio (perché si trova nelle ipotesi previste dalla Corte costituzionale) non riesca a compiere (per ragioni diverse) il gesto ultimo e definitivo di darsi la morte per mettere fine a una vita considerata come non degna di essere vissuta.
Continuare a non prendere in considerazione tali condizioni di oggettivo impedimento ‒ come vorrebbe la maggioranza parlamentare ‒ significherebbe non dare una risposta a chi è affetto da malattie gravemente invalidanti, non arrivando a colmare in modo pieno il vulnus costituzionale prodotto da una normativa che pone un ‘divieto assoluto’ senza che questo sia finalizzato alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile.
Si afferma ciò perché si vuole rilevare che tale allargamento (dalla liceità dell’aiuto al suicidio all’eutanasia, sempre con limiti) sarebbe il frutto del rispetto del principio di eguaglianza, declinato nella doverosità della non discriminazione, e non già della logica dello scivolamento per il c.d. ‘pendio scivoloso’, per il quale una volta ammessa una determinata pratica si andrebbe inevitabilmente verso l’affermazione di pratiche moralmente meno accettabili. Dinanzi a casi simili ma non uguali, è il rispetto dell’art. 3, comma 1, della Costituzione (non discriminazione per «condizioni personali») a non consentire una limitazione al ricorso all’aiuto medicalizzato al suicidio solo a chi fisicamente (per una condizione personale) può attuare il proposito suicidario e quindi ottenere una morte ritenuta dignitosa. Non sarebbe fondata su nessuna solida argomentazione l’esclusione di quei soggetti che non riescano per incapacità fisica o per paura a non potersi affidare alle esclusive competenze dell’operatore sanitario ad attuare in modo autonomo la loro ultima (libera e consapevole) decisione.
E allora, pur consci che in un sistema fisiologico è la legge a disciplinare il diritto, dinanzi al mutismo del Legislativo, il quesito proposto dai proponenti mira a depenalizzare l’eutanasia di soggetti non vulnerabili (vale a dire pienamente capaci di intendere e di volere e dato il verificarsi di alcune precise circostanze) attraverso l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p.
Allora, l’esito abrogativo del referendum farebbe venir meno il ‘divieto assoluto’ dell’eutanasia e consentirebbe una sua praticabilità limitatamente alle forme previste dalla legge (l. n. 219 del 2017 sul consenso informato) e alla sola presenza dei requisiti introdotti dalla Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) con la sentenza n. 242 del 2019. Questo perché rimarrebbe, nell’art. 579 c.p. modificato, la previsione che rinvia al consenso e, quindi, alle norme già previste nell’ordinamento (l. n. 219/2017, sent. n. 242/2019), che permettono l’aiuto al suicidio (a morire) medicalizzato.
Resterebbe punibile, infatti ed evidentemente, l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) qualora questo venga commesso contro una persona minorenne; contro una persona inferma di mente, o una persona che si trovi in condizioni di deficienza psichica, per altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Al momento, l’apposizione della firma permetterà che una discussione in tema di eutanasia ‒ finora avviata solo nelle aule di giustizia e in quelle universitarie ‒ abbia inizio, finalmente, anche in Italia, e ciò grazie ‒ e non è un caso ‒ anche ad una forza né partitica né parlamentare ma solamente politica.
Finalmente perché sono molti i Paesi che per decisione legislativa o giurisprudenziale stanno aprendo l’ordinamento al riconoscimento di un diritto (quello dell’aiuto a morire medicalizzato) che ha ragion di esistere da quando il morire ha cessato di essere un atto puntuale e naturale per opera della tecnica e della scienza ed è diventato, per molti casi, un processo sulla cui evoluzione si possa decidere in modo libero e consapevole.