Le revisioni costituzionali “spot” e il degrado della materia costituzionale

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di Marco Podetta

Poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l’esame dell’A.C. 3156, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. Si tratta del testo di revisione costituzionale già approvato in prima lettura dal Senato il 9 giugno 2021 in quella che, salvo improbabili sorprese, è stata anche la prima deliberazione sulla proposta di quel ramo parlamentare a norma dell’art. 138 Cost. Tutto, infatti, lascia presagire che l’Assemblea di Montecitorio (proprio come fatto dalla sua I Commissione) non permetterà l’approvazione di alcuna proposta emendativa al testo licenziato da Palazzo Madama.

Al di là delle considerazioni di merito circa il contenuto della proposta in questione, invero piuttosto delimitato e comunque quantomeno migliorabile, non si può fare a meno di notare come l’iter seguito evidenzi una volta di più l’applicazione in questa legislatura della problematica pratica della “monocameralizzazione” del procedimento legislativo, conosciuta specie con riguardo all’esame dei disegni di conversione dei decreti-legge, anche alla revisione costituzionale. Le cose sono infatti già andate allo stesso modo tanto con riguardo alle “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (esaminate in prima lettura sempre innanzitutto dal Senato che ha prodotto un testo poi non toccato dall’altro ramo parlamentare e giunto, dopo il voto in seconda deliberazione delle Camere, all’approvazione definitiva a seguito del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020), quanto rispetto alle “Modifiche all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica” (esaminate questa volata inizialmente dalla Camera che trasmesso ha al Senato un testo rimasto immutato e che ha già superato il vaglio della seconda deliberazione da parte di entrambi i rami parlamentari).

Va detto che in tutti i tre i casi si trattava di modifiche piuttosto puntuali, secondo quella tecnica di mettere mano al testo costituzionale con modifiche circoscritte aventi un oggetto ben definito promossa sin dall’avvio di questa legislatura e giustamente salutata con favore da larga parte della dottrina. In questo senso, i testi in questione ben si prestavano a non subire forti scossoni nel corso dell’esame parlamentare, specie rispetto alle proposte di revisione costituzionale monstre conosciute nel recente passato. A ciò si aggiunga che, per diverse ragioni, queste riforme hanno avuto un consenso piuttosto ampio.

Nondimeno, mantenendo fisso il giudizio positivo per una tecnica di revisione costituzionale puntuale, proprio i descritti processi di riforma portano ad interrogarsi sul rischio del possibile affermarsi di un utilizzo distorto di questo modus operandi, che potrebbe condurre al perpetrarsi di un sistematico revisionismo costituzionale al ribasso (in questa rivista si è parlato di “compromesso al ribasso” con riguardo all’abbassamento a diciotto anni dell’elettorato attivo per il Senato).

Dal punto di vista procedurale, se come ovvio a modifiche costituzionali circoscritte non consegue necessariamente un’impossibilità di intervento sul testo di volta in volta all’esame da parte della seconda Camera chiamata a pronunciarsi sullo stesso, neppure laddove esse godano di un certo consenso, è però indubbio che nei tre casi citati proprio il fatto che si trattasse di revisioni limitate e tutto sommato condivise ha certamente contribuito a far sì che il loro esame si esaurisse sostanzialmente nella prima Camera per poi proseguire senza “intoppi” fino all’approvazione finale (come già verificatosi in due casi e come si sta verificando con l’ultima delle tre riforme). Tuttavia, i testi arrivati in qualche modo già blindati al secondo ramo parlamentare, nonostante la loro “semplicità”, erano in qualche caso certamente perfettibili: per restare all’ultima delle tre riforme (anche perché su di essa la Camera se volesse sarebbe ancora in tempo ad intervenire) si potrebbe ad esempio citare l’infelice riferimento “all’interesse delle nuove generazioni” che si vuole inserire all’art. 9 Cost. (anche se, a onor del vero, il fatto che il testo sia arrivato all’esame di Montecitorio già blindato ha anche evitato che potesse essere preso in considerazione l’inserimento nel testo costituzionale di formulazioni ancora più infelici, quali quelle, pure proposte con due emendamenti (l’1.10 e l’1.18) in Commissione, che volevano fare riferimento agli animali “d’affezione” e agli animali “come esseri senzienti”!).

Inutile dire che l’imporsi sistematico di un sostanziale monocameralismo è tanto più grave laddove questo riguardi la revisione costituzionale (tenuto peraltro conto anche delle criticabili previsioni regolamentari che impediscono l’approvazione di modifiche da parte delle Camere in seconda deliberazione).

Certo va detto che l’iter parlamentare specie delle ultime due riforme ha potuto godere pure di uno scarso clamore mediatico, legato in buona misura anche alla concomitante emergenza pandemica.

Tuttavia, accennando ora al merito delle modifiche approvate, proprio il fatto che queste proposte di revisione siano state portate avanti durante l’emergenza pandemica, getta una luce in qualche modo oscura sulle stesse. Ancora una volta a prescindere dal contenuto specifico di ciascuna di esse e sul loro maggiore o minore grado di condivisione, su cui pure si potrebbe eventualmente quantomeno discutere, è in ogni caso fuor di dubbio che esse non costituiscono un’urgenza per il Paese, al momento impegnato – oltre che nella prosecuzione della lotta alla pandemia – soprattutto nella gestione delle risorse del Next Generation EU (che certo neppure necessita per la sua realizzazione dell’inserimento di un esplicito riferimento – pure di per sé non del tutto disprezzabile per quanto magari non indispensabile – alla tutela dell’ambiente in Costituzione).

L’impressione generale, invero, è che il ricorso a modifiche puntuali che sta prendendo piede in questa legislatura sia utilizzato non tanto per apportare necessarie e ponderate migliorie al testo costituzionale, quanto piuttosto per approvare “misure spot” di cui vantarsi con l’elettorato, perdendo così non solo l’occasione per addivenire finalmente ad una riflessione seria su possibili circoscritte revisioni che, ove individuate, migliorino la nostra Costituzione senza stravolgerla (magari da ultimo approfittando della peculiare situazione politica che vede la maggior parte delle forze parlamentari coinvolte nella maggioranza di governo), ma purtroppo contribuendo a far passare l’idea che la revisione costituzionale può essere utilizzata come strumento di propaganda, in questo senso – anche se in modo certo meno grave – in modo non troppo dissimile da quanto fatto con le “grandi riforme” presentate nelle scorse legislature (in questo senso, al di là del consenso referendario poi raccolto dalla prima, non può essere nemmeno dimenticato che nessuna delle due riforme costituzionali già giunte all’approvazione finale in questa legislatura ha raccolto il consenso dei due terzi di entrambe le Camere in seconda deliberazione).

Alla luce di tutto questo, affinché la giusta tecnica di modifiche circoscritte non finisca per essere svilita e possa anzi essere messa a frutto ai fini della realizzazione di un serio “revisionismo progressivo” (le cui “ragioni” sono state ben evidenziate da C. De Fiores, Le ragioni di un revisionismo progressivo, in Democrazia e diritto, n. 2/2016, p. 101 ss.), la prima revisione puntuale da prendere in considerazione sarebbe allora forse quella volta a innalzare i quorum dell’art. 138 Cost. (proprio in questa rivista S. Curreri ha recentemente avanzato l’ipotesi di una loro “messa in sicurezza”), a maggior ragione a fronte del riemergere – a mio giudizio inquietante – nel dibattito politico e dottrinale di fantasiose ipotesi di nuovi premi di maggioranza.

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