Sostiene Giorgia Meloni che lo Stato non rende la vaccinazione anti-COVID 19 obbligatoria per non esporsi a richieste di risarcimento e indennizzi. Di conseguenza, chi – pur non essendovi obbligato (come invece lo sono gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: art. 1 d.l. 44/2021) – si sottopone al vaccino e subisce “una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica” (art. 1 l. 210/1992) non potrebbe pretendere alcunché.
È un’affermazione destituita in massima parte di fondamento giuridico e che, a suo modo, costituisce la cifra di una certa comunicazione politica di tono propagandistico, volutamente imprecisa e giocata sull’equivoco. Cerchiamo di fare chiarezza:
Chi a causa di un trattamento sanitario (come le vaccinazioni) subisce una menomazione alla propria salute ha diritto:
1. ad essere pienamente risarcito in sede civile del danno subito a causa di comportamenti colpevoli ex 2043 c.c. in modo tempestivo (v. Corte EDU, 14.1.2016 D.A e altri c. Italia); lo scudo legale previsto dall’art. 3.1 del decreto legge n. 44 dell’1 aprile 2021 sulla vaccinazione anti-COVID 19 riguarda infatti solo la responsabilità penale);
2. ad un equo indennizzo, se il danno non deriva da un fatto illecito. L’equo indennizzo consiste in un assegno, integrato da un’indennità speciale (art. 2 l. 210/1992), e in assegno mensile vitalizio “corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1.1 l. 229/2005). Entrambi gli assegni sono rivalutabili (Corte cost. 293/2011; Corte EDU 9.2013 M.C. e altri c. Italia);
3. alle misure di sostegno assistenziale previste dal legislatore (per il malato ed i congiunti che l’hanno assistito) ove ne ricorrano i presupposti ex 38.1 Cost.
Riguardo al diritto all’indennizzo sub b), la giurisprudenza della Corte costituzionale è consolidatissima nel ritenere che esso spetti a prescindere che la vaccinazione sia obbligatoria (art. 1 l. 210/1992) oppure promossa dalle pubbliche autorità in vista della sua capillare diffusione nella società (C. cost. 5/2018, 8.2.1, 27/1998, 3). Esso, infatti, si fonda sull’inderogabile dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) che in questi casi incombe sull’intera collettività e, per essa, sullo Stato a fronte dell’eventuale pregiudizio subito da chi, per evitare la diffusione di malattie particolarmente gravi o menomanti e salvaguardare così la salute di tutti, si è sottoposto ad un trattamento sanitario, obbligatorio o raccomandato che sia (C. cost. 118/2020, 3.3-4, 226/2000, 3.1; Cass., lav. 27101/2018). In entrambi i casi, infatti, “non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative” (C. cost. 27/1998, 3).
Il diritto all’indennizzo spetta dunque già per legge a chi si è sottoposto a vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie: per motivi di lavoro o di ufficio ed ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere (art. 1.4 l. 210/1992).
Inoltre, in nome delle esigenze di solidarietà sociale sopra richiamate, la Corte costituzionale è più volte intervenuta per dichiarare incostituzionale l’esclusione dal diritto all’indennizzo a favore di chi si è sottoposto a vaccinazioni non obbligatoria ma fortemente raccomandate per evitare la diffusione di determinate patologie come poliomielite (C. cost. 27/1998 cui fece seguito l’art. 3.3 l. 362/1999), epatite B (C. cost. 417/2000), morbillo, parotite e rosolia (C. cost. 107/2012), influenza (C. cost. 268/2017) ed epatite A (C. cost. 118/2020).
Infine, il diritto all’indennizzo spetta ai soggetti danneggiati da infezioni da HIV e da epatiti post-trasfusionali (art. 1.2-3 l. 210/1992; C. cost. 293/2011, 28/2009, 76/2002); non spetta, invece, se non vi è una correlazione scientificamente accertata tra la vaccinazione cui ci si è sottoposti e il danno subito (come in caso di autismo: Cass., VI civ. 18358/2017; lav. 12427/2016).
Il profilo criticabile di tale quadro ordinamentale è che per estendere il diritto all’equo indennizzo in casi di trattamenti sanitari non obbligatori ma fortemente raccomandati sia dovuta intervenire la Corte costituzionale, con sentenze additive rispetto alla disposizione prevista dall’art. 1 legge n. 210/1992, anziché essere il legislatore per primo ad estendere ad essi il suo ambito di applicazione. Sotto questo profilo, quindi, è fortemente auspicabile attendersi un intervento legislativo più coraggioso e conforme alla giurisprudenza ordinaria e costituzionale in materia, così da non costringere il malato all’onere (quanto mai odioso ed insopportabile nelle sue condizioni) di dover ricorrere dinanzi al giudice e questi, a propria volta, a dover sollevare questione di legittimità costituzionale. Come infatti ribadito da ultimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 118/2020, 2), di fronte ad un quadro normativo univoco nel prevedere il diritto all’indennità solo per i trattamenti sanitari obbligatori, il giudice che vuole estenderlo a quelli fortemente promossi non può ricorrere all’interpretazione costituzionalmente conforme ma deve sottoporre la questione alla Corte costituzionale.
Tutto ciò però non toglie che quanto affermato pubblicamente dalla Meloni costituisca una semplificazione non veritiera di quanto oggi prevede in materia il nostro ordinamento giuridico, che è fatto non solo di leggi ma anche delle loro interpretazioni da parte dei giudici ordinari e costituzionali. Difatti, qualunque soggetto che dovesse subire dalla vaccinazione non obbligatoria anti-COVID 19 danni psico-fisici (che, seppur minimi, sono purtroppo sempre inevitabili) ed a cui venisse negato il diritto ad un equo indennizzo, sarebbe sì intollerabilmente costretto a ricorrere alle vie giudiziali ma con la certezza però che qualunque giudice gli darebbe pienamente ragione.
Credo che anche in presenza di obbligo vaccinale anti COVID-19, lo Stato potrebbe sottrarsi al riconoscimento civile del Risarcimento ed Indennizzo a causa della prevalente opzione giuridica della mancata CORRELAZIONE evento/vaccino, in quanto i “farmaci anti COVID-19” sono solo autorizzati in fase emergenziale da FDA, ma ANCORA IN FASE SPERIMENTALE fino al 31/12/2023, per cui non ci sarebbero ancora le conoscenze scientifiche adeguate (anche se ci sono migliaia di evidenze) per confermarne correlazione.
Inoltre lo Stato e troppo spesso anche una magistratura che in materia di COVID-19 è già stata sensibilmente di parte, nonostante le chiare evidenze oggettive gravi e spesso fatali, possono appellarsi ad una profana Farmacovigilanza PASSIVA (MAI vista nella storia dei vaccini), quindi facilmente NON PROBATORIA.
Per tali ragioni, l’attuale tutela giuridica per il Risarcimento/Indennizzo, .. mi spiace ma proprio NON REGGE e neanche potrà essere motivo di persuasione !!!
CONSIDERAZIONE PERSONALE:
Visto che il “Farmaco” anti COVID (così classificato nell’elenco dei farmaci EMA alla lettera “C” con fine revisione sperimentale il 31/12/2023), NON E’ CURATIVO, NON E’ STERILIZZANTE, NON BLOCCA I CONTAGI (Breakthrough), ecc. … ma viene inoculato PREVENTIVAMENTE su miliardi di persone SANE (NON MALATE), il 95% delle quali NON SI INFETTERANNO MAI in quanto NON SUSCETTIBILI, .. a maggior ragione il “siero farmacologico sperimentale” è GIUSTAMENTE ancora FACOLTATIVO e tale deve RIMANERE, .. senza SE ! .. senza MA ! .. SENZA RICATTI GOVERNATIVI, dichiarati INCOSTITUZIONALI anche dall’OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE, che viene completamente IGNORATO.
Illustri virologi televisivi, come il Prof. Crisanti, un assiduo sostenitore dei vaccini anti COVID, affermano oggi che il 10% di NON vaccinati SANI (NON MALATI), .. NON E’ INFLUENTE sul 90% di vaccinati e quindi sulla campagna vaccinale, sia essa farmacologicamente valida o meno.
Mi piacerebbe avere una vs. risposta alle mie considerazioni, grazie.
Distinti saluti