Ddl Zan e Concordato del 1984: quale nesso?

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di Luana Leo

Nella nota verbale del 17 giugno 2021 inviata all’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, la Segreteria di Stato del Vaticano sottolinea come taluni punti del disegno di legge n. 2005 (“misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”)… approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed attualmente all’esame del Senato della Repubblica, incidano negativamente sulle libertà garantite alla Chiesa cattolica ed ai suoi fedeli dal corrente regime concordatario, specificatamente nella parte in cui stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere”. L’ingerenza del Vaticano nelle attività del Parlamento ha indotto il Presidente del Consiglio Mario Draghi ad intervenire sulla suddetta questione, precisando che “il nostro è uno Stato laico, il Parlamento è sempre libero di discutere e di legiferare”. Quest’ultimo, altresì, ha invocato una memorabile sentenza della Corte costituzionale (n. 203/1989), volta a ricordare che la laicità “non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ma tutela del pluralismo e delle diversità culturali”.

L’intento di tale scritto non è quello di discutere in ordine al concetto di “laicità”, né tanto meno di prendere spalleggiare uno degli attori coinvolti, quanto quello di chiedersi se il Concordato del 1984 possa ritenersi ancora il principale punto di contatto tra Stato e Chiesa, ovvero se esso eserciti ancora una forte influenza all’interno di un ordinamento giuridico “alterato”. In concreto, se tale Accordo possa ormai considerarsi superato.  

Al fine di giungere ad una risposta, è opportuno delineare l’iter evolutivo di esso e delineare il suo proposito.  

Occorre partire dall’11 febbraio 1929: il regime fascista di Benito Mussolini ed il cardinale Pietro Gasparri definirono, per la prima volta, il rapporto tra Stato e Chiesa, su pressione di papa Pio XI, che si reputava “prigioniero politico” di Casa Savoia. Le trattative, durate quasi due anni, sfociarono nei c.d. Patti Lateranensi, chiamati così in ragione della sottoscrizione degli stessi presso il Palazzo di San Giovanni in Laterano. I Patti lateranensi racchiudevano due distinti documenti: il Trattato, che riconosceva l’indipedenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano, ed il Concordato, il quale definiva le relazioni civili tra Chiesa e Stato e riconosceva quella cattolica come religione di Stato. Vi era, poi, una Convenzione Finanziaria che definiva le questioni economiche emerse dopo la spoliazione degli enti ecclesiastici.

Nel 1947, essi trovano concretizzazione nella Costituzione. L’art. 7, co. 2, prevede che un’eventuale modifica degli stessi debba essere accettata dalle due parti, pur non richiedendo un procedimento di revisione costituzionale.

La dottrina si interrogava in merito al fatto se la loro menzione avesse implicato una costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi. Sul punto, essa rimase divisa. Prescindendo da tale fatto (rimasto in sospeso), la giurisprudenza costituzionale ha ammesso che le norme di esecuzione dei Patti lateranensi possano derogare alle disposizioni costituzionali, ma non ai c.d. principi supremi dell’ordinamento costituzionale. 

L’incompatibilità di molteplici disposizioni dei Patti Lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione ha portato ad una loro revisione e all’avvio di un accesa e travagliata trattativa con la Santa Sede, tradotta nel Concordato del 1984.

Quest’ultimo, siglato dal cardinale Agostino Casaroli e dall’allora Premier Giulio Andreotti, eliminava ogni riferimento alla religione cattolica come religione di Stato; al contempo, sanciva la libertà di scelta sull’insegnamento della religione cattolica e introduceva spazi, anche di natura economica, per la Chiesa, aprendo la strada al successivo Accordo per il finanziamento del clero mediante l’8 per mille sull’Irpef.

Da qui, la nascita di un nuovo importante attore: la Conferenza episcopale (CEI), un fenomeno crescente, avente personalità giuridica ed in grado di assolvere un ruolo cruciale nella vita stessa della Chiesa universale.

Altro punto cruciale riguardava il matrimonio, qualificato dai Patti Lateranensi come un “sacramento dal valore indissolubile”. Sotto tale profilo, il Concordato del 1984 si limitava a riconoscere gli effetti civili del matrimonio cattolico, senza entrare in zone d’ombra.

Tornando alla vicenda oggetto del presente lavoro, la Segreteria di Stato evoca in difesa della sua posizione l’art. 2 del Concordato: tale previsione prevede che la Repubblica italiana riconosca alla Chiesa cattolica “piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. Esso, altresì, garantisce ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni “la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

In tale scenario, ben si inquadra la figura di Benedetto Croce, il quale considerava l’inserimento dei Patti Lateranensi nell’art. 7, Cost., come “un errore logico ed uno scandalo giuridico”. È indiscutibile che, fino all’entrata in vigore del Concordato, la Santa Sede abbia goduto di una particolare condizione di privilegio assicurata dall’affermazione secondo cui “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”, circostanza già contemplata dalla previsione normativa di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino del 1848.

A prescindere dalle ragioni che indussero alla loro revisione, la valenza dei Patti lateranensi è indubbia: da un lato, essi hanno rappresentato la spinta propulsiva per la rinascita scientifica e culturale dello studio del diritto canonico, dall’altro, hanno mutato per sempre il modo di “gestire” i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Una parte della dottrina sostiene che gli Accordi di Villa Madama garantiscano ancora alla Chiesa una posizione di privilegio, oltre che di supremazia. È bene segnalare che il Concordato del 1984 ha invece indebolito l’immagine della Chiesa “padrona”, in nome della leale collaborazione tra i due ordinamenti. Lo stesso Craxi, a conclusione del dibattito per la ratifica di esso, tenne a marcare come il Concordato del 1984 costituisse “un grande accordo di libertà, di reciproca stima e fiducia, di ampia collaborazione, chiude un’epoca di tensioni e conflitti che hanno segnato la storia dei secoli passati e anche quella dei decenni appena trascorsi”.

Nel corso degli anni, il Concordato ha dato, più volte, prova di sapere rispondere adeguatamente alle sfide del tempo, come il multiculturalismo ed il pluralismo religioso, divenuti gradualmente parte integrante della società.  La collaborazione tra Stato e Chiesa avvenne sulla base degli stessi fini prefissati: l’attuazione dei diritti di libertà. Tale incontro solidale tra i due attori, altresì, era visto come un elemento fondamentale per mantenere unita la cittadinanza dello Stato. In tale ottica, suonano forti le parole espresse dal Papa Giovanni Paolo II, al momento dello scambio delle ratifiche: “Si apre oggi un nuovo periodo nei rapporti istituzionali tra Chiesa e Stato in Italia.  Sorge spontaneo l’augurio che esso sia fecondo di frutti per il progresso civile e religioso di questa cara Nazione, la cui storia e la cui cultura […] sono intimamente intrecciate col cammino della Chiesa a partire dai tempi apostolici”.

Alla luce di ciò, emerge come il reale problema non consista nel superamento del Concordato, ma nella mancanza di confronto e di dialogo tra le autorità di Stato e le confessioni religiose.

Mi auguro che vi sia presto un momento di incontro, riservato alla valutazione dei problemi ed alla ricerca di soluzioni, senza vincitori e perdenti.

D’altro canto, il disegno di legge n. 2005 (c.d. Ddl. Zan) ha ad oggetto un tema di per sé già delicato, tale da attirare molteplici critiche, spesso inopportune. Vi è, dunque, l’esigenza di non sollevare polemiche sterili.

Per non ritornare indietro nel tempo. È ora di crescere.

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1 commento su “Ddl Zan e Concordato del 1984: quale nesso?”

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