di Alessandro Lauro
La vicenda Copasir (con i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia che reclamano la presidenza dell’organo a seguito del cambio di maggioranza, su cui è già intervenuto qui Salvatore Curreri) continua a tenere banco. È notizia di oggi che un gruppo di costituzionalisti e studiosi di vicende istituzionali ha rivolto un appello ai Presidenti delle Camere affinché prendano in mano la situazione e trovino la strada per ristabilire la legalità, nei termini chiari ed inequivoci della legge n. 124/ 2007 (in particolare, del suo art. 30, comma 3). I vertici parlamentari in realtà hanno già preso pilatescamente posizione, ritenendo di non avere la facoltà di sostituire il presidente del Comitato (il sen. Volpi della Lega, eletto dopo il cambio di maggioranza avvenuto fra il primo ed il secondo Governo Conte).
In questo contesto, secondo indiscrezioni si profila una possibile azione dei gruppi di Fratelli d’Italia dinanzi alla Corte costituzionale, da attivare come giudice dei conflitti fra poteri dello Stato: un’opzione, questa, particolarmente interessante e che va vagliata con attenzione.
Con l’apertura (al momento, rimasta solo virtuale) del conflitto fra poteri per i singoli parlamentari (ord. n. 17/2019) a tutela delle loro attribuzioni, si è (ri)proposto il tema dei gruppi parlamentari come soggetti legittimati a sollevare conflitti davanti alla Consulta.
La questione è rimasta però impregiudicata, non senza qualche margine di ambiguità. Da ultima, l’ord. n. 60/2020 ha escluso (non che i gruppi possano talvolta diventare “poteri confliggenti”, ma) che questi possano far valere le medesime attribuzioni che i singoli parlamentari possono tutelare.
Ora, la vicenda della presidenza Copasir offre in realtà un’interessante occasione per mettere alla prova il sistema di giustizia costituzionale e verificare se gli illegittimi e manifesti abusi compiuti nelle Aule parlamentari (o in quelle “adiacenti”, come nel caso del Copasir) possono finalmente trovare uno sbarramento che ne impedisca il dilagare.
Certo, il conflitto va costruito partendo dall’attribuzione «determinata da norme costituzionali» (art. 37, legge n. 87/1953) e del soggetto che si ritiene leso.
Qui sorge il primo scoglio: come è possibile “attrarre” la previsione di legge sulla presidenza del Copasir nella “sfera di attribuzione” costituzionale di un gruppo parlamentare d’opposizione?
Partiamo col dire che un’attribuzione può essere tutelata per via del conflitto anche se non deriva direttamente dal testo della Costituzione, ma è espressa in testi di rango diverso che sviluppino dei principi costituzionali. Gli esempi possono essere moltissimi: limitiamoci a citare la Commissione di vigilanza sul sistema radiotelevisivo (detta la “vigilanza Rai”), istituita da una legge ordinaria (l. n. 103/1975) e più volte riconosciuta come legittimata (attiva e passiva) ai conflitti fra poteri. Le sue competenze – tratte dalla stessa legge – sono state ritenute giustiziabili o, meglio, difendibili davanti al giudice costituzionale (da ultimo, nel “caso Petroni”: sent. n. 69/2009) poiché espressione di garanzia del pluralismo politico da salvaguardare all’interno del servizio radiotelevisivo pubblico.
Fatta questa premessa, si aprono due sentieri, non alternativi, ma complementari fra loro.
Il primo è ricorrere alla consuetudine costituzionale (sul modello di quanto accadde con la sent. n. 7/1996 sulla mozione di sfiducia individuale): nel momento in cui si ritiene che si sia formata nell’ordinamento una regola che garantisce ai gruppi di opposizione (cioè, evidentemente, a quei gruppi che hanno votato in senso contrario alla fiducia al governo) la presidenza di alcuni organismi parlamentari ritenuti “di garanzia” (ad. es. le Giunte per le elezioni, il Copasir, la stessa Commissione di Vigilanza Rai), ecco che la pretesa dei gruppi di Fratelli d’Italia trova una fondamento. Tale consuetudine trova conferma, oltreché nella prassi parlamentare (con le eccezioni del nemine contradicente in caso di mutamenti della maggioranza governativa) appunto nella legge del 2007 istitutiva del Copasir e anche nei Regolamenti delle Camere (art. 19 r.S. sulla Giunta per le elezioni e le autorizzazioni). È chiaro poi che si tratterebbe di una consuetudine sicuramente praeter constitutionem (non esiste la nozione di “opposizione” nella nostra Legge fondamentale), ma non certo contra constitutionem: un sistema di governo parlamentare si nutre del confronto fra il continuum maggioranza-governo e la minoranza che lo avversa (che peraltro può attivare lo stesso meccanismo di sanzione della responsabilità politica, cioè la sfiducia parlamentare: art. 94, comma 5, Cost.).
Il secondo binario parte dalla circostanza che i gruppi parlamentari abbiano un diritto costituzionalmente fondato ad essere rappresentati all’interno degli organi parlamentari ristretti (art. 72 e 82 Cost.). Questo diritto – nel caso della legge n. 124/2007 – si trasforma in una rappresentanza non solo paritaria fra coloro che sostengono il Governo e coloro che non lo fanno (a prescindere dal canone della proporzionalità previsto in Costituzione, cosa che in realtà deriva dall’idea “bipolare” in voga negli anni di approvazione della legge e che un qualche dubbio potrebbe sollevare… ma questa è un’altra storia!), ma anche “qualificata” per questi ultimi, poiché il legislatore attribuisce la presidenza del Copasir ai gruppi di opposizione. Dunque, la prerogativa costituzionale viene declinata e rafforzata in questo caso specifico per gruppi individuati sulla base di un criterio politico accertabile in concreto (verificando la votazione fiduciaria d’investitura e il permanere di quella posizione nelle successive).
Così ricostruito il profilo soggettivo, dal punto di vista oggettivo i ricorrenti possono avere buon gioco ad impugnare l’inerzia presidenziale – estrinsecatasi anche in una lettera formale dei due Presidenti – nel garantire il rispetto della legge.
Ci sarebbe anche un’altra possibilità (sicuramente più remota ed audace): impugnare direttamente la legge del 2007, per non aver previsto il potere dei Presidenti delle Camere di rimozione dell’ufficio di presidenza del Copasir a seguito del voto di fiducia ad un nuovo Governo.
L’impugnazione per via di conflitto di un atto legislativo è considerata un’ipotesi residuale (per il momento, affermata solo in caso di atti del Governo aventi forza di legge: sent. n. 229/2018) per i casi in cui – ferma la menomazione di una qualche prerogativa a danno di un “potere” costituzionale – risulti improbabile l’instaurazione di un giudizio a quo.
Nel caso di specie appare davvero inverosimile l’instaurazione di un giudizio in cui eccepire la questione di legittimità, salvo che sia la stessa Corte costituzionale – una volta dichiarato ammissibile il conflitto – a sollevarla dinanzi a sé stessa.
Insomma, la via del conflitto non sembra affatto preclusa e costituirebbe davvero un’occasione – per la Corte costituzionale in primis, per gli stessi attori parlamentari in secundis, i quali non sono certo autorizzati ad aggirare le leggi “finché nessuno dice niente” – per affermare che il principio di legalità, in uno Stato di diritto, vale anche per gli “affari interni” del Parlamento. Parlamento che, se lo vuole, può sempre modificare, rettificare, specificare una legge che, in questo momento, offre di certo una nuova “gatta da pelare” alla maggioranza di governo. Tuttavia, in un sistema democratico, qualche inconveniente per il navigatore è d’obbligo, anzi, indispensabile, malgrado l’ampiezza delle maggioranze.