Emergenza climatica e riforme costituzionali

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di Michele Carducci

L’emergenza climatica identifica un fatto epocale e inedito nella storia della convivenza umana. Per averne contezza immediata, basterebbe ascoltare l’efficace sintesi offerta da Johan Rockström, uno degli scienziati più autorevoli sul tema, a capo della più importante rete mondiale di ricerca sui limiti di sostenibilità dell’azione umana sul pianeta (10 years to transform the future of humanity—or destabilize the Planet): abbiamo solo dieci anni per trasformare il futuro dell’umanità oppure consegnarlo a un sistema climatico e biofisico irrimediabilmente destabilizzato e destabilizzante, dove il superamento definitivo dei diversi “confini planetari”, i grandi equilibri interdipendenti che condizionano l’abitabilità della Terra, e dei “tipping point”, i “punti di non ritorno” di alcune funzioni ecosistemiche fondamentali per la stabilità della temperatura (come i ghiacciai), renderanno le condizioni di vita sempre peggiori e sempre più vulnerabili.

Il Segretario Generale dell’ONU ha esortato tutti gli Stati a dichiarare l’emergenza climatica  al pari di quanto fatto per l’emergenza pandemica, data la gravità della situazione.

Nella letteratura scientifica prevalgono le previsioni pessimistiche. Si parla di futuro proiettato su “temperature infernali” (Th. Westerhold Th. et al., An astronomically dated record of Earth’s climate and its predictability over the last 66 million years, in 369 Science, 6509, 2020, 1383-1387), di “tempesta perfetta” di problemi convergenti, derivanti dalle emergenze in corso (I. Capellan-Pérez et al., Medeas. A new modelling framework integrating global biophysical and socioeconomic constraints, in 13 Energy & Environmental Science, 3, 2020, 876-1017); di “punto di non ritorno planetario” (quindi di definitiva perdita di controllo della stabilità climatica ovunque) già al 2050 (J. Hansen et al. Ice melt, sea level rise and superstorms, in Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 2016, 3761-3812); addirittura di “punto di non ritorno non governabile” senza azzerare immediatamente tutte le forme di emissione di gas serra e controllare il riscaldamento globale con ulteriori strumenti di stabilizzazione climatica (J. Randers et al., An earth system model shows self-sustained melting of permafrost even if all man-made GHG emissions stop in 2020, in 10 Scientific Reports, 2020, 18456).

«Climate change bigger threat than Covid» e «No vaccine for climate change»  sono le due implacabili formule utilizzate dall’ultimo Report (novembre 2020) della Federazione Internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC).

Contemporaneamente si è pure constatato (E. Elbecham et al., Global human-made mass exceeds all living biomass, in Nature, 9 december 2020) che, per la prima volta nella storia del pianeta Terra, i materiali artificiali creati dall’essere umano hanno superato l’intera massa vivente esistente, così raggiungendo il “punto di crossover”, ossia la prevalenza delle “cose” prive di vita sul mondo naturale. Il “peso” di strade, edifici, cose e materiali costruiti, fabbricati e scambiati nel “mercato umano” raddoppia all’incirca ogni 20 anni per un totale di 1,1 teratonnellate; viceversa, poiché l’umanità ha continuativamente incrementato il suo consumo insaziabile di risorse naturali, il “peso” della biomassa vivente – alberi, piante e animali, con le loro funzioni di equilibrio ecosistemico – si è definitivamente dimezzato fino a raggiungere attualmente solo 1 teratonnelata.

Siamo entrati nell’era asimmetrica dell’ “artificiale”, dove le “cose” appunto prevalgono e predominano sulla vita. Non era mai successo in tutta la storia non dell’umanità, ma del pianeta.

Uno scenario del genere è difficile che non desti attenzione anche sul fronte delle risposte istituzionali.

Nel contesto italiano, però, sono proprio queste a mancare, sia sul piano politico che su quello del dibattito giuridico.

Le ipotesi di riforma costituzionale, perorate dal Governo e recentemente riprese anche dal neo costituito “intergruppo parlamentare per la transizione energetica, rincorrono formule antiquate e inadeguate al mutato e peggiorato contesto planetario.

L’iniziativa cittadina del Manifesto per la società della cura, frutto di un concorso di idee di grande partecipazione popolare, ha lasciato del tutto indifferenti partiti, movimenti, cultura politica e giuridica.

Il movimento Friday For Future accusa la classe politica di essere proiettata sugli anni Venti del Novecento invece che del Duemila.

Insomma, uno iato fra elaborazione cittadina ed elaborazione politica e giuridica sembra sussistere in Italia.

Non così in Francia, dove, a partire dalla campagna Faire de la France le pays leader du climat, si è arrivati a una proposta cittadina di riforma costituzionale in tema di emergenza climatica, che ha riscontrato attenzione da parte della Presidenza della Repubblica e del Governo.

Già nel suo discorso alla COP23 di Bonn del 2017, il Presidente Macron aveva pubblicamente preso atto dell’esistenza, accertata dalla scienza, di un “limite irreversibile” allo sviluppo sostenibile e della minaccia imminente del suo superamento. Da quel momento, l’Eliseo si è fatto promotore, sulla spinta anche delle proteste dei gillet jaunes, di esperimenti inediti di innovazione istituzionale, come la Convenzione cittadina per il clima.

Il dibattito pubblico francese ruota intono alla costituzionalizzazione dell’ “Acquis” dell’Accordo di Parigi del 2015 sul clima e della Convenzione Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC), traducendo in obblighi giuridici di livello costituzionale le azioni a tutela della stabilità climatica, degli equilibri ecosistemi e dei diritti delle generazioni future, indicate in quegli strumenti internazionali (in particolare, l’articolo 4 dell’Accordo di Parigi e gli artt. 2, 3 e 4 dell’UNFCCC).

“Costituzionalizzare” il clima e la stabilità del sistema climatico non è semplice. Il rischio è quello della mera evocazione nominale, funzionale a qualsiasi scelta discrezionale. Il clima, infatti, non è un bene o una “cosa”: è una funzione spazio-temporale della temperatura. Il sistema climatico, a sua volta, comprende tutto in una proiezione termodinamica locale-planetaria-locale, non segmentabile in “territori”, “spazi”, “risorse” o “materie”. Di conseguenza, il linguaggio costituzionale, abituato invece alla “separazione” degli oggetti in “materie” e “beni” da regolare o al massimo unificare attraverso principi, fatica a partorire enunciati significativi; ancor più se l’ “oggetto clima” è sull’orlo del precipizio a livello planetario e non solo “nazionale”.

Ne forniscono prova alcune Costituzioni che hanno tentato, con poco successo, l’impresa.

La Costituzione della Repubblica Dominicana prevede un piano di organizzazione territoriale che assicuri “l’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali della nazione, in conformità con la necessità di adeguarsi al cambiamento climatico” (articolo 194). Si tratta di una formula irenica, che nasconde una finzione giuridica in contrasto con la realtà delle leggi della termodinamica. Infatti, la presunzione di “adeguarsi al cambiamento climatico” non ha alcun senso nel momento in cui i “confini planetari” dello stesso sono stati già superati e il sistema Terra è entrato in un vortice entropico irreversibile. Equivale a predicare l’ “adeguamento” a un incendio in corso che non si vuole spegnere: una presa in giro.

Altrettanto insignificante risulta la Costituzione della Costa d’Avorio, nel suo solenne Preambolo che impegna il popolo a “contribuire alla protezione del clima e al mantenimento di un ambiente sano per le generazioni future”. Quali siano i dispositivi metodologici di concretizzazione del “contributo” non è specificato.

La proposta cittadina francese appare invece interessante proprio sul piano dei dispositivi metodologici.

Da una parte, essa integra l’articolo 1 della Costituzione, qualificando la Francia come Repubblica “ecologica”, cui incombono tre doveri di adempimento (assicurare “l’uso economico ed equo delle risorse naturali”, garantire “la conservazione della diversità biologica” e combattere “i cambiamenti climatici nel quadro dei confini planetari”) dentro un comune paradigma di solidarietà intergenerazionale, declinato in termini di divieto di “assoggettare le generazioni future a leggi meno protettive dell’ambiente rispetto a quelle in vigore”.

Dall’altra, introduce il Titolo XII-bis, dedicato a quattro regole di “transizione ecologica e solidale”, coerenti con l’Accordo di Parigi e l’UNFCCC:

– «Secondo i principi di cui all’articolo 1, lo Stato, al pari dei privati, deve contenere l’innalzamento della temperatura media del pianeta, proseguendo a livello nazionale e locale l’azione globale volta a limitare i danni all’ambiente di origine antropica e ridurre le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire ogni pericoloso disturbo del sistema climatico»;

– «I soggetti pubblici, al pari dei privati, hanno il dovere di preservare la biodiversità, combattere i cambiamenti climatici, proteggere e migliorare la qualità della vita, la salute, gli ecosistemi esistenti e garantire l’uso razionale delle risorse naturali. I soggetti pubblici definiscono le condizioni per il ripristino dell’ambiente e contribuiscono alla sostenibilità dello sviluppo economico»;

– «Le leggi finanziarie organizzano gli investimenti necessari per l’adeguamento pubblico ai grandi cambiamenti naturali in atto e futuri».

– «Le misure prese per affrontare la transizione ecologica devono rispettare i diritti umani definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata e integrata dal preambolo della Costituzione del 1946 e dalla Carta dell’ambiente del 2004».

Il Presidente Macron, proprio nei giorni in cui all’ONU si auspicava la dichiarazione planetaria dell’emergenza climatica, ha ufficializzato una sua ipotesi di riforma costituzionale all’interno del confronto con la Convenzione cittadina per il clima.

Il suo contenuto, tuttavia, alimenta il dubbio dell’opzione per il nominalismo delle formule ireniche, già riscontrato in altri esperimenti di “costituzionalizzazione” del clima. Tutto, infatti, ruoterebbe sul solo art. 1 della vigente Costituzione, nel quale verrebbero aggiunti riferimenti espliciti “alla biodiversità, all’ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico”, da sottoporre, per l’approvazione, a referendum popolare. Nulla della proposta cittadina sui dispositivi metodologi verrebbe recepito.

Contrastare il cambiamento climatico permarrebbe come obiettivo, non certo come nuovo metodo di governo.

Invero, la mossa presidenziale appare tattica più che strategica, condizionata, in particolare, dalla recente ingiunzione, che il Consiglio di Stato francese ha rivolto al Governo affinché dimostri di tradurre in precetti di diritto interno le misure indicate dagli accordi internazionali di Parigi e dell’UNFCCC.

In questo modo, però, l’ormai diffuso utilizzo congiunturale della Costituzione e della sua revisione investirebbe persino la drammatica vicenda dell’emergenza climatica, come se “confini planetari” e “tipping point” fossero eventi passeggeri utili da cavalcare per una tornata elettorale, al pari di una qualsiasi altra “emergenza”.

Il che rende evidente l’inadeguatezza della democrazia elettorale al cospetto di cambi epocali di rotta, mai conosciuti e sperimentati ma purtroppo sempre più pressanti.

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