Una (inutile?) noterella sul terzo mandato del Presidente della Regione Veneto Zaia

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di Salvatore Curreri

Pochi se lo sono chiesti, ma come mai Zaia è stato rieletto per la terza volta Presidente della Regione Veneto? Domanda non oziosa, dato che tra i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i casi di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione vi è… “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia” (art. 2.1 lett. f) legge n. 165/2004).

Principio recepito dalla legge regionale veneta, secondo la quale per l’appunto “non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi” (art. 6.2 l.r. Veneto 5/2012 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale).

Da tale quadro normativo sembrerebbe, dunque, che dopo le vittorie elettorali del 2010 e del 2015, Zaia non si sarebbe potuto candidare, né di conseguenza essere eletto, nel 2020. Scriviamo sembrerebbe perché la stessa legge regionale, al successivo articolo 27.2 precisa che il predetto art. 6.2 si applica “con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge”. E siccome la legge, come detto, è del 2012, il limite dei due mandati per il Presidente vale dal 2015, per cui è come se il primo mandato del 2010 non contasse.

Ma in tal modo non si elude di fatto il principio fondamentale, proprio di ogni sistema in cui il vertice dell’esecutivo è eletto direttamente dagli elettori, per cui non si possono ricoprire tali cariche per tre mandati consecutivi?

L’efficacia temporale della disposizione statale contenente tale principio è stata da sempre oggetto di interpretazioni opposte. Dapprima, si è discusso se la legge del 2004 andasse applicata retroattivamente ai mandati precedenti a quell’anno oppure il conteggio dovesse partire solo dai mandati successivi. Discussione non accademica perché si trattava di stabilire della eleggibilità nel 2010 di Errani in Emilia Romagna, Galan in Veneto e Formigoni in Lombardia, già eletti Presidenti della Regione (Errani nel 2000 e nel 2005; Galan nel 1995 e nel 2000; Formigoni addirittura nel 1995, 2000 e 2005, per cui sarebbe stato, come fu, il suo quarto mandato). Alla fine, si optò per la seconda soluzione, in forza della irretroattività delle regole che introducono cause di ineleggibilità.

Se impostata in questi termini, la questione sarebbe risolta poiché, pur facendo decorrere l’efficacia della normativa statale dal 2004, Zaia sarebbe comunque al terzo mandato.

Ma qui si pone un secondo problema interpretativo: quando la legge statale prevede la non immediata rielezione dei Presidenti di regione dopo il secondo mandato stabilisce un principio immediatamente applicativo oppure, quando richiama “la normativa regionale adottata in materia” ne rimanda l’applicazione alle specifiche leggi regionali?

Tale nodo interpretativo è stato sciolto dai giudici milanesi (Tribunale prima, Corte di Appello poi) e bolognesi, chiamati a pronunciarsi sui ricorsi presentati contro per l’appunto le elezioni di Formigoni ed Errani. Ebbene, in quell’occasione entrambi i giudici concordarono che la legge statale, per essere efficace, dovesse essere recepita con legge regionale (all’epoca inesistente in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).

Da qui, quindi, la conclusione: poiché la legislazione elettorale veneta ha recepito il principio del divieto di tre mandati consecutivi solo nel 2012, essa consente a Zaia di candidarsi, dopo il 2015, anche nel 2020.

Tutto bene, allora? No, per niente. È evidente infatti che una simile interpretazione consente alle Regioni di rinviare a propria discrezione un principio fissato dal legislatore in modo chiaramente autoapplicativo. Come ha riconosciuto il Tribunale di Milano nelle sentenze sul caso Formigoni (nn. 9050/2010 e 9053/2010) siamo di fronte alla “inquietante anomalia di un sistema che permette alle regioni di non dare applicazione a una così esplicita indicazione del legislatore nazionale, semplicemente astenendosi dal legiferare sul punto”.

Se poi a tutto questo aggiungiamo che l’attuale neo Presidente della regione Veneto ebbe a vantarsi del fatto che il Veneto, prima ancora del M5S per i parlamentari, avesse introdotto il limite dei due mandati per presidente, assessori e consiglieri regionali (salvo precisare, en passant, dal 2015…), si può dire simpaticamente, parafrasando Marx (Groucho), che Zaia ha dei principi, ma anche altri.

 

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