L’elezione di Iacopo Melio al Consiglio regionale toscano pone in termini particolarmente esigenti – trattandosi del candidato in assoluto più votato con 11.233 preferenze – il tema dell’esercizio del mandato per chi, come lui, a causa di una grave malattia genetica (sindrome di Escobar), non potrà per precauzione partecipare ai lavori consiliari finché non sarà scoperto un vaccino contro il Covid-19.
Tema non nuovo giacché, come si ricorderà, la partecipazione da remoto ai lavori parlamentari – intendendo per tale sia la discussione che la votazione – è stata oggetto di ampia e vivace discussione politica e costituzionale nel marzo scorso tra chi sosteneva che l’obbligo costituzionale della presenza fisica, paventando altrimenti un Parlamento digitalizzato virtuale trasformato in freddi votificio, e chi – tra cui chi scrive – riteneva dovesse trattarsi di una misura eccezionale volta ad evitare, come in parte poi accaduto, la marginalità delle camere nella gestione dell’emergenza a causa delle difficoltà operative dovute al rispetto delle regole sul c.d. distanziamento sociale.
Impostato in termini astratti – è più importante il modo e il luogo (la presenza fisica nelle sedi di Camera e Senato) o il fine (l’essere i parlamentari riuniti per discutere e deliberare)?; deve prevalere la fisicità del rappresentante (il σῶμα) oppure la politicità di ciò che rappresenta (il λόγος)? – il tema della partecipazione da remoto ha volutamente perso di concretezza; quella concretezza cui l’elezione del consigliere Melio ci richiama ora inesorabilmente, come del resto era facilmente prevedibile.
La semplice domanda, che rivolgo in particolare a quanti si sono recisamente opposti a qualunque forma di partecipazione da remoto ai lavori parlamentari, è: ritenete costituzionalmente legittimo non permettere la partecipazione da remoto ai lavori dell’Assemblea e delle commissioni del Consiglio regionale toscano a chi sarà per un tempo oggi indefinito impossibilitato a farlo a causa delle sue condizioni fisiche? Non è questa una patente e grave lesione del principio d’eguaglianza che vuole che siano trattate in modo diverso condizioni diverse?
La risposta, altrove, l’hanno già data: “in caso di (…) grave infermità che, impedendo lo svolgimento della funzione parlamentare e considerate le speciali circostanze si consideri sufficientemente giustificata, l’Ufficio di Presidenza può autorizzare con scritto motivato che i deputati esprimano il loro voto tramite procedimento telematico…”. È l’art. 82, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati spagnola; ma disposizioni simili si trovano anche nelle Assemblee delle Comunità autonome. E non credo proprio che la Spagna, come tutte gli altri paesi che hanno introdotto modalità telematiche di partecipazione ai lavori parlamentari, a cominciare dalla Gran Bretagna, abbiano un’idea del Parlamento e della rappresentanza politica meno democratica della nostra.
Per questo sono sicuro che il Consiglio regionale della Toscana, sulla scia di una brillante tradizione di propensione all’innovazione, dimostrata in campo elettorale e regolamentare, saprà trovare le forme adeguate per consentire al consigliere Melio di esercitare il suo mandato in condizioni eguali rispetto ai suoi colleghi.
[L’immagine riguarda la prima riunione “a distanza” del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, 30 marzo 2020]