Sulla legittimità del rinvio del referendum sulla riduzione dei parlamentari

Print Friendly, PDF & Email

di Alessandro Gigliotti

Com’era ampiamente prevedibile, il Governo ha deciso di operare il rinvio del referendum sul testo di legge costituzionale che apporta modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero dei parlamentari, indetto per il 29 marzo prossimo. Rinvio che, naturalmente, è stato motivato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, come si evince chiaramente dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 5 marzo, n. 34: «Il Consiglio dei Ministri, in considerazione di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il prossimo 29 marzo il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019».

Sebbene la scelta di differire la consultazione fosse inevitabile, si pone nondimeno il tema della legittimità di tale scenario. Di per sé, infatti, le norme in vigore non prevedono espressamente l’ipotesi di un differimento di una consultazione referendaria già indetta, ma consentono solamente di indire la votazione in tempi più ampi qualora sia intervenuta medio tempore la pubblicazione notiziale di un testo di un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione da sottoporre anch’essa a votazione popolare. In tali casi, ai sensi del terzo comma dell’art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica può ritardare l’indizione sino a sei mesi oltre il termine previsto, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano nello stesso giorno.

Si pone dunque il tema di valutare se l’ipotesi di rinvio necessiti di una disposizione normativa facoltizzante, contenuta in una fonte di rango primario, o se invece il differimento sia già consentito a normativa vigente. L’impressione è che l’ipotesi di rinvio, pur non essendo espressamente disciplinata, discenda implicitamente dal procedimento di indizione, in base al quale – una volta che l’Ufficio centrale abbia notificato l’ordinanza attraverso cui la richiesta viene dichiarata legittima – il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione della già citata ordinanza. La data della votazione è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto presidenziale di indizione (art. 15, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352). Ne discende che, entro i margini temporali fissati dalle disposizioni richiamate, il Capo dello Stato può senz’altro fissare una nuova data annullando la precedente convocazione, naturalmente previa delibera del Consiglio dei ministri cui spetta nella sostanza decidere in proposito.

Se, quindi, un differimento della consultazione non richiede altro che una nuova deliberazione adottata nelle medesime forme della precedente, e quindi un nuovo decreto presidenziale di indizione che disponga al contempo la revoca del precedente, nel caso di specie occorre evidenziare che vi sono le condizioni per uno slittamento anche di diverse settimane. Dal momento che l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum è stata notificata il 23 gennaio, il Consiglio dei ministri ha tempo sino al 23 marzo per riunirsi e scegliere un’altra data, mentre la consultazione potrebbe slittare, utilizzando tutta la finestra temporale a disposizione, sino alla data del 31 maggio.

Questo a normativa vigente. Qualora invece si volesse posticipare ulteriormente, sarebbe necessario intervenire con legge o atto equiparato, in modo da derogare al procedimento di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, anche eventualmente ricorrendo alla decretazione d’urgenza, così come suggerito qualche giorno fa dal Prof. Massimo Villone (M. Villone, Con l’emergenza sanitaria non si può votare il 29 marzo, ne Il Manifesto, 25 febbraio 2020). Si tratterebbe, infatti, di un decreto-legge giustificato dall’eccezionalità del momento e quindi pienamente conforme allo spirito dell’art. 77 della Costituzione. L’emergenza sanitaria e i provvedimenti straordinari che il governo sta assumendo in queste ore, anche alla luce del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potrebbero d’altro canto impedire l’esercizio di diversi diritti costituzionali, quali in particolare il diritto all’informazione e alla comunicazione – molte iniziative sono praticamente impossibili da organizzare – e l’esercizio stesso del voto, che ad esempio non potrebbe essere garantito alle persone poste in quarantena e nelle zone interessate dai provvedimenti cui si è fatto cenno.

Un’ultima annotazione sulla decisione adottata dal Consiglio dei ministri, che non ha deliberato una nuova data ma si è limitato a proporre al Presidente della Repubblica la mera revoca del decreto di indizione del 28 gennaio scorso. Decisione chiaramente motivata dalle indubbie difficoltà nel fare previsioni a medio o lungo termine e finalizzata quindi a prendere tempo prima di definire una nuova data e valutare altresì se la stessa possa essere ricompresa o meno nella finestra temporale fissata dalla legge sul referendum. Di principio, sarebbe stato più opportuno procedere immediatamente alla definizione della nuova data, in modo da permettere al Capo dello Stato di adottare un unico decreto – o due decreti in contemporanea – per indire la nuova consultazione ed annullare la precedente, laddove la soluzione adottata obbligherà il Quirinale ad emanare un decreto che dovrà limitarsi alla mera revoca della consultazione del 29 marzo. Tuttavia, dal momento che i termini per l’adozione del decreto presidenziale di indizione sono ancora aperti, e lo saranno sino al 23 marzo, non sembra potersi mettere in dubbio – quanto meno sino a tale data – la legittimità della prassi seguita.99

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.