di Gianluca De Filio
Il decreto-legge 34/2019 (attualmente in fase di conversione: a.c. 1807) reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Un provvedimento di natura economica che, però, andrà a modificare (ancora una volta) anche parte della legislazione riguardante partiti e movimenti politici.
Come è possibile? La risposta è semplice e riguarda l’articolo 43 del decreto legge. Come annunciato pubblicamente dal governo, rispondendo ad un question time alla Camera dei deputati il 27 marzo scorso, le norme dettate dalla legge 3/2019 in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati politici ai partiti e movimenti politici per quanto riguarda una serie di obblighi di trasparenza relativa alle erogazioni percepite e alla redazione dei rendiconti di esercizio, stavano creando molteplici disfunzioni ad enti del terzo settore che nulla avevano a che fare con fondazioni o associazioni politiche.
I commi 1 e 2 dell’articolo 43 dettano disposizioni per sanare tali effetti non voluti. In particolare andando a novellare il comma 4 dell’articolo 5 del Dl 149/2013, oltre a dettare una definizione più razionale di fondazione, associazione e comitato politico, con l’inserimento di un comma 4-bis escludono dall’equiparazione agli obblighi previsti per i movimenti e partiti politici tutti gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all’articolo 45 del Dlgs 117/2017 e, fino alla piena operatività del registro unico nazionale, escludendo gli enti che risultano iscritti ad uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Dlgs 117/2017.
Se questo intervento “riparatorio” era annunciato, non erano previste le altre modifiche che l’articolo 43 apporta alla recente legge 3/2019 e al Dl 149/2013, questa volta in materia di partiti e movimenti politici e di fondazioni, associazioni e movimenti politici.
La prima di queste modifiche riguarda i tempi di annotazione nell’apposito registro interno delle erogazioni liberali percepite da partiti e movimenti politici (Art. 1 comma 11, l. 3/2019) e i tempi di trasmissione al Presidente della Camera da parte dei partiti politici dell’elenco dei finanziamenti ottenuti (art. 5, comma 3, Dl 149/2013). Attualmente la tempistica prevista in entrambe i casi è quella del mese solare successivo a quello di percezione quando l’importo nell’anno supera i 500 euro da parte del medesimo soggetto erogatore. Se, dunque, Mario Rossi dona al partito X 300 euro a gennaio e 400 euro a febbraio, il tesoriere del partito X è obbligato ad annotare i contributi ricevuti e i dati di Mario Rossi sull’apposito registro e trasmettere comunicazione al presidente della Camera dei contributi ricevuti da Mario Rossi entro il mese di marzo del medesimo anno. La modifica recata dal decreto stabilisce che per le erogazioni liberali di importo unitario pari o inferiore ad euro 500 che nel complesso di un anno superino tale cifra, l’obbligo di annotazione nell’apposito registro interno e quello di trasmissione della documentazione al presidente della Camera deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell’anno solare successivo a quello di percezione.
Tornando all’esempio di prima, se il nostro Mario Rossi effettua a favore del partito X un erogazione da 500 euro a gennaio e una sempre da 500 euro a febbraio, il tesoriere del partito X dovrà registrarle e comunicarle al presidente della Camera sempre entro il mese di marzo, ma dell’anno successivo però.
La dilatazione dei tempi relativa alla registrazione interna e alla trasmissione della documentazione al Presidente della Camera si estende conseguenzialmente anche ai termini previsti per la pubblicazione on-line sul sito del partito e su quello dei Parlamento Italiano, dal momento che i termini per tali pubblicazioni si richiamano a quelli precedenti.
La lettera b) del comma 3 dell’articolo 43 alleggerisce in parte l’apparato sanzionatorio previsto per i partiti e movimenti politici che percepiscano finanziamenti da un governo, enti pubblici o da persone giuridiche aventi sede in uno stato estero, o da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali ovvero private del diritto di voto. Il comma 21, dell’articolo 1, della legge 3/2019, viene novellato prevedendo che in caso di percepimento di un finanziamento da parte di un governo o ente pubblico di uno stato estero, o di una persona giuridica con sede all’estero e non assoggettata ad obblighi fiscali in Italia la sanzione non scatti automaticamente, ma dopo un periodo di tre mesi entro il quale il partito percipiente può versare spontaneamente il finanziamento ottenuto alla cassa delle ammende. Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti ottenuti da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali ovvero private del diritto di voto si prevede che un partito o movimento politico sia passibile di sanzione solo nel caso in cui, decorsi tre mesi “dalla piena conoscenza” delle condizioni ostative del soggetto erogante (non iscrizione nelle liste elettorali o privazione del diritto di voto) non abbia provveduto a versare i contributi ricevuti alla cassa delle ammende.
Ultima modifica recata dall’articolo 43 (comma 3 lettera d) alle recenti disposizioni della legge 3/2019 riguarda l’esenzione di fondazioni, associazioni e comitati politici dal divieto di percepire finanziamenti da governi, enti pubblici o persone giuridiche con sede in uno stato estero e non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia, conseguenziale al divieto imposto a partiti e movimenti politici di cui all’articolo 1, comma 12 della legge 3/2019. Sempre per i medesimi soggetti si prevede che il divieto di percepire finanziamenti da persone non iscritte nelle liste elettorali non riguardi le eventuali erogazioni effettuate da persone fisiche maggiorenni straniere, mentre in caso di infrazione del divieto di percezione di finanziamenti da parte di persone fisiche maggiorenni (e italiane) non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto le sanzioni previste non si applichino se il finanziamento, nell’anno, da parte del medesimo soggetto è inferiore ad euro 500.
Queste disposizioni inserite nel testo del decreto legge hanno aperto la strada (e la conseguente piena ammissibilità) ad una serie di proposte emendative che vanno a modificare ulteriori disposizioni della stratificata normativa sui partiti. Alcuni di questi emendamenti propongono la rimodulazione o la modifica di alcune delle disposizioni recate dall’articolo 43. Altre invece intervengono in settori della normativa sui partiti politici non toccati dall’articolo 43 del decreto legge.
L’emendamento 43.14 presentato dal Movimento 5 stelle va a novellare l’articolo 7 della legge 195/1974, proponendo che per le erogazioni di importo pari o inferiore nell’anno a 500 euro effettuate da società a favore di partiti e movimenti politici, non sia più obbligatoria la preventiva deliberazione dell’organo sociale competente.
Due emendamenti intervengono sull’obbligo di dichiarazione congiunta previsto dall’articolo 4, terzo comma, per i finanziamenti di importo superiore ad euro 3.000 nell’arco di un anno. L’emendamento 43.17 di Leu prevede che per i finanziamenti in favore dei partiti politici iscritti nel registro nazionale dei partiti la dichiarazione congiunta non sia più richiesta, anche nel caso in cui i finanziamenti siano superiori ai 3.000 euro. L’emendamento 43.12 del Movimento 5 stelle, invece, propone l’esenzione dell’obbligo di redazione della dichiarazione congiunta per i finanziamenti effettuati con strumenti di pagamento diversi dal contante e che siano pienamente tracciabili.
Gli emendamenti 43.21 e 43.20 a firma del deputato Pastorino, andando a novellare l’articolo 9 della legge 96/2012, propongono di esentare dall’obbligo del deposito del rendiconto di esercizio, e dalla conseguente sanzione pecuniaria di euro 200.000 in caso di inadempienza, le formazioni politiche che abbiano eletto propri rappresentanti in meno di tre consigli regionali, comprese le province autonome di Trento e Bolzano. (Disposizione che prova a dare soluzione ad un problema reale posto da una novella recata all’articolo 9 della legge 96/2012 dal decreto milleproroghe per il 2015, ma che rischia di essere comunque inefficace alla luce del comma 16 dell’articolo 1 della legge 3/2019 che l’emendamento non prende in considerazione).
Altri emendamenti presentati all’articolo 43 del decreto crescita, proponendo una modifica alle norme del medesimo articolo, hanno come finalità quella di ritornare allo status quo ante rispetto alla legge 3/2019.
E’ il caso dell’emendamento 43.6 di Fratelli d’Italia che proponendo la soppressione del comma 4 dell’articolo 5 del Dl 149/2013 elimina l’equiparazione prevista ai partiti e movimenti politici per le fondazioni, associazioni e comitati politici.
Ad oggi non conosciamo l’esito delle proposte emendative di cui sopra, che saranno votate alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le elezioni europee. Quello che appare certo è che ancora una volta non sembra esserci pace per i partiti (e soprattutto per la normativa che li riguarda), ed ogni modifica, anche circoscritta o, come nel caso degli enti del terzo settore, imposta da un errore precedente del legislatore, sembra avere l’effetto della ciliegia succulenta che ne attira sempre una ulteriore. Il tutto ovviamente sempre inserito in provvedimenti normativi la cui finalità ha poco o nulla a che vedere con i partiti politici.
L’unica disposizione che continua “a non far gola a nessuno” è la redazione di un testo unico sulla materia. In tal senso è rimasta inattuata la delega attribuita a suo tempo dall’articolo 15, comma 1 della legge 96/2012, e probabilmente resterà inattuata l’ulteriore delega, i cui termini non sono ancora scaduti per l’esercizio da parte del governo, prevista dal comma 27 dell’articolo unico della legge 3/2019
Dopo aver letto l’esauriente articolo, colto da emicrania, sperando sia più semplice, farò una piccola donazione al Partito dei Lavoratori di Lettonia che nello scontro legale per la ricusazione del contrassegno elettorale di “Pensioni & Lavoro” è stato l’unico partito europeo e italiano che ha dimostrato un minimo di solidarietà. U.S.
P.S. Mi piacerebbe sapere dall’autore (o da altri esperti del settore) cosa ne pensa dell’introdotto obbligo di pubblicare su siti web privati e ministeriali dei certificati penali e dei curricula dei candidati… e come sia possibile che per S.B. risulti “NULLA”. Grazie!