Da Riace a Palermo: non tocca ai sindaci giudicare la costituzionalità delle leggi

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di Massimo Cavino

«Anche le leggi del periodo nazista erano la legalità, ma è stato un dramma per l’umanità». Intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione “che tempo che fa”, in onda su Rai 1 il 21 ottobre passato, il sindaco di Riace Domenico Lucano difendeva con queste parole la sua scelta di violare deliberatamente la legge, in nome di un più alto senso della giustizia: naturalmente la frase ha strappato un caloroso applauso.

Nel dibattito seguito alla “vicenda Riace” Domenico Lucano era già stato autorevolmente sostenuto nelle sue posizioni: si è giunti ad accostarlo a Danilo Dolci (Furio Colombo, Io difendo il sindaco Domenico Lucano, il Fatto Quotidiano, 7 ottobre 2018,). Una legge ingiusta deve essere applicata?

Oggi il tema è riproposto dalla circolare inviata all’ufficio anagrafe del comune di Palermo con la quale il sindaco Leoluca Orlando ha disposto la disapplicazione del cosiddetto decreto sicurezza (decreto legge n.113 del 2018), cui hanno fatto seguito analoghe iniziative da parte dei sindaci di Napoli e Firenze, De Magistris e Nardella. La questione è molto seria ma deve essere formulata in modo diverso: chi stabilisce che la legge è ingiusta?

Il dilemma è antico quanto la civiltà occidentale: l’amaro calice bevuto da Socrate, la scelta tragica di Antigone, il processo a Gesù; e potremmo continuare. Il dilemma è antico, irrisolto e, in ogni caso, non del tutto risolvibile. Sappiamo che il diritto non rappresenta che uno strumento approssimativo: “cercavi giustizia ma trovasti la legge” canta Francesco De Gregori. Si tratta però dello strumento migliore che abbiamo saputo inventare; e abbiamo saputo progressivamente migliorarlo. Così se paragoniamo l’ordinamento giuridico italiano del 1938, quando vennero approvate le leggi razziali, con quello odierno possiamo notare una differenza significativa: abbiamo stabilito che la legge non può tutto; abbiamo stabilito che la legalità legale è limitata da una legalità costituzionale, dalla costituzionalità.

Non possiamo dire che questo rappresenti una risposta al nostro dilemma. Possiamo però affermare che la sovrapposizione della costituzionalità alla legalità rappresenti un utile affinamento delle approssimazioni del diritto. Oggi possiamo quindi domandarci: chi stabilisce se la legge è contraria alla Costituzione?

È la stessa Costituzione a stabilire che a presidiarne la prevalenza sulla legge sia la Corte costituzionale. Non i sindaci. I sindaci non possono giudicare le leggi. Certo, si potrà obiettare che il problema è quello dell’accesso alla Corte costituzionale. Si potrà cioè sostenere che l’azione dei sindaci è finalizzata a produrre “il caso” che permetterà ad un giudice di sollevare una questione di costituzionalità.

Anche così ricostruita la disobbedienza dei sindaci rappresenta una chiara violazione dei principi costituzionali, in particolare del principio fondamentale di separazione dei poteri, in forza del quale il potere esecutivo, di cui i sindaci sono espressione, deve applicare la legge: se l’applicazione della legge da parte del potere esecutivo produce la lesione di un diritto, allora può intervenire il potere giudiziario, che, nel nostro ordinamento è abilitato, ricorrendone i presupposti, ad investire la Corte costituzionale di una questione di costituzionalità.

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