A pochi giorni dalla ratifica dell’accordo di quasi 600 pagine che stabilisce le linee delle future relazioni tra i coniugi – il Regno Unito e l’UE -, in procinto di divorzio, e in attesa del voto ancora incerto del Parlamento britannico previsto per l’11/12/2018, la Banca d’Inghilterra ha pubblicato ieri le stime allarmanti in caso di hard Brexit o di divorzio senza accordo. L’incubo del “no deal” aleggia nei numerosi rapporti pubblicati negli ultimi mesi dalle stesse parti e da altre importanti organizzazioni internazionali, (come quello del Fondo monetario internazionale di questo novembre) e, nonostante l’accordo da poco siglato dal governo britannico e dal Consiglio europeo, lo scenario che si aprirà a partire da marzo 2019 appare al momento ancora incerto.
Se l’accordo dovesse essere approvato a dicembre anche dal Parlamento britannico, si configurerebbe uno scenario di soft Brexit, il Regno Unito accederebbe a una fase transitoria di uscita dall’UE e potrebbe poi negoziare una posizione potenzialmente assimilabile ai Paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), per poi magari accedere in una seconda fase allo Spazio Economico Europeo (SEE) cui già aderiscono la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. In questo caso, il Regno Unito sarebbe tenuto comunque a rispettare gli impegni già assunti e ad allinearsi alle posizioni comuni dell’UE. Perderebbe, però, la capacità di influenzare i processi decisionali dell’UE, non potendo contare su rappresentanti nelle Istituzioni europee, ma dovrebbe pur sempre contribuire finanziariamente ai programmi europei anche ambientali e alle politiche di sviluppo regionale. Sul versante della politica ambientale interna, appare elevato il rischio di deregolamentazione e di abbassamento del livello di tutela delle risorse ambientali, laddove gli obblighi derivanti dall’appartenenza allo SEE non potranno evitarlo, per esempio nell’ambito della tutela della natura, della politica agricola e della pesca.
Se dovesse invece configurarsi una cosiddetta hard Brexit, in altri termini un’uscita senza accordo, la normativa e gli obblighi ambientali previsti dalle convenzioni internazionali, cui il Regno Unito ha aderito, continuerebbero comunque ad avere efficacia, ma l’attuale sistema di responsabilità, procedure di infrazione e sanzioni che l’appartenenza all’UE pone a servizio del diritto internazionale ambientale, non sarebbe più applicabile. Ciò determinerebbe una maggiore debolezza degli obblighi internazionali, che rimarrebbero, quindi, generici e spuntati nella loro effettiva applicazione. Il ruolo del Regno Unito nell’arena internazionale potrebbe essere in teoria indipendente dall’UE, ma altresì perderebbe in termini di prestigio e rilevanza. Sul piano del diritto interno il governo britannico potrebbe essere libero di riformare la politica ambientale, verosimilmente in senso meno ambizioso, ma dovrebbe, pur sempre mantenere molte delle norme ambientali adottate per agevolare e armonizzare il funzionamento del mercato unico (come ad esempio le norme sui prodotti, sugli imballaggi, sulle sostanze chimiche, ecc.), per poter continuare i rapporti commerciali con l’UE.
Una riflessione a parte merita l’impellente necessità di riordino dei poteri e delle competenze anche in materia ambientale che si sta configurando all’interno dell’ordinamento britannico, con la prossima cessione del testimone da parte del legislatore europeo. La reazione dei governi scozzese, gallese e nord irlandese, a seguito della Brexit è stata connotata, infatti, da un revival di richieste al governo centrale di maggiore autonomia, oltre a quella già garantita dal processo di devolution. Il rischio è senz’altro quello di una frammentazione della tutela ambientale e di tendenze e scelte anche significativamente diverse in tema di politica ambientale.
Il governo britannico, sarà, dunque, chiamato sul versante dell’ordinamento interno, a tener conto di queste istanze e a rinegoziare la ripartizione delle competenze ambientali con la Scozia, il Galles e l’Irlanda del nord, o, al contrario, potrà manifestare tendenze più accentratici, avocando a sé i poteri legislativi ora esercitati dal legislatore europeo, e preferire una regolamentazione centrale che garantisca un approccio di tutela uniforme. Quale che sia l’opzione di uscita che il governo britannico perseguirà negli ultimi mesi rimasti a disposizione, il Regno Unito perderà la capacità di influire sulle scelte politiche ambientali dell’UE di cui è ora è policy maker per assumere, al di là dei proclami propagandistici, il ruolo secondario di policy taker anche sul piano internazionale. Infine, il quadro di governance multi-livello e transnazionale dell’UE offre senz’altro importanti vantaggi per la politica e legislazione ambientale nazionale: la disponibilità di competenze, esperienze e risorse europee, consente agli Stati Membri di attingere a informazioni, tecnologie e buone pratiche sviluppate altrove nell’UE. Similmente, la disponibilità di fondi strutturali e d’investimento e di programmi europei di finanziamento diretto consente agli Stati Membri di beneficiare di risorse essenziali per la concreta tutela dell’ambiente negli Stati Membri e per l’attuazione delle politiche e normative ambientali.
Uscire dall’UE significa, quindi, perdere l’accesso a questo patrimonio umano, scientifico ed economico, oltre che politico, normativo e giurisprudenziale che difficilmente il Regno Unito sarà in grado di sostituire o ricreare. Significa, in ultima istanza, compromettere l’approccio necessariamente multi-livello e transfrontaliero che la gestione e tutela dell’ambiente richiede.
* Ricercatrice Eurac