La Regione Basilicata ha indetto, con decreto della vice presidente della Giunta regionale facente funzioni del Presidente, attualmente impedito a svolgere le proprie funzioni, le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale per il prossimo 26 maggio 2019, accorpando il voto regionale a quello per le elezioni del Parlamento europeo.
Il rinnovo degli organi regionali si svolgerà, dunque, a sei mesi di distanza dalla scadenza naturale della consiliatura, il cui quinquennio è spirato il 18 novembre scorso.
Tale lunghissima prorogatio, che tra l’altro obbligherà il governo regionale a limitarsi alla gestione degli affari correnti proprio nel primo semestre delle celebrazioni di Matera capitale europea della cultura 2018, è dovuta ad un’interpretazione dell’articolo 7 del dl 98/2011.
L’articolo, al fine del contenimento delle spese del bilancio statale, al comma 1 stabilisce che le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali si debbono svolgere in una unica data nel corso dell’anno compatibilmente con i rispettivi ordinamenti interni. Al comma 2 stabilisce che quando si svolgono le elezioni europee le elezioni di cui al comma 1 debbono svolgersi nella stessa data delle europee.
Nella disposizione del comma 2 il legislatore non fa più riferimento al criterio della compatibilità con gli ordinamenti interni degli organi che debbono andare ad elezioni, dunque sembrerebbe indicare in maniera tassativa l’obbligo di accorpamento in un’unica data delle elezioni per il parlamento europeo con altri tipi di elezione.
Se questa interpretazione letterale è legittima non significa che la disposizione in questione non sollevi dubbi di compatibilità con gli articoli 61 e 122 della Costituzione. Merita ricordare che il Dl 98/2011 fu un decreto di natura emergenziale, una manovra di aggiustamento dei conti pubblici varata in estate dal Governo Berlusconi per fronteggiare la tempesta finanziaria che si stava per abbattere sull’Italia. Il decreto di fatto non fu esaminato dal Parlamento, considerato che fu approvato in soli tre giorni al Senato (12-14 luglio 2011) e due alla Camera (14-15 luglio 2011).
Inevitabile che le perplessità proprio sul comma 2 dell’articolo 7, sollevate dal dossier del servizio studi del Senato (in cui a riprova della celerità con cui anche gli uffici furono costretti a lavorare vi è un evidente refuso scambiando l’articolo 61 della costituzione con il 69) in ordine alla compatibilità della norma con gli articoli 61 e 122 della Costituzione, furono completamente ignorate.
Il primo caso di applicazione del comma 2 dell’articolo 7 si pose qualche anno più tardi quando nel 2014 si dovevano svolgere le elezioni europee.
Fu la regione Abruzzo a sollevare la questione. La consiliatura scadeva il 15 dicembre 2013, ma in considerazione del fatto che nel maggio 2014, vi sarebbero state le elezioni europee, i vertici della regione sottoposero al governo la questione se, proprio in applicazione della disposizione di cui all’articolo 7, comma 2 del Dl 98/2011 le elezioni regionali non potessero essere differite a tale data.
La vicenda, anche sotto il profilo giuridico, può essere ricostruita grazie alla risposta fornita dal governo nella seduta della Camera dei deputati del 10 dicembre 2013 agli atti di sindacato ispettivo 3-00256 e 3-00510 presentati dai deputati Gianni Melilla e Gianluca Vacca. Nella risposta il vice ministro Filippo Bubbico dà conto del parere fornito sulla vicenda dall’Avvocatura dello Stato. L’Avvocatura, dopo aver sottolineato che dalla lettura testuale dei due commi dell’articolo 7 ne deriva la volontà del Legislatore di prevedere una vis attrattiva del voto europeo nei confronti delle altre elezioni, aggiunge che per evitare eventuali problemi che potrebbero derivare dai profili di criticità emergenti dalla complessiva ricostruzione ermeneutica della normativa regionale e statale sarebbe stato opportuno operare una modifica della normativa elettorale della regione introducendo una norma che richiamasse espressamente, tra i principi generali anche l’articolo 7 del Dl 98/2011. Integrazione che la Regione Abruzzo effettuo introducendo un comma 12-bis nell’articolo 33 della legge regionale 68/2018.
Tale esplicito richiamo è invece assente nella normativa elettorale della Regione Basilicata. Al contrario nella nuova legge elettorale (legge n.20) approvata lo scorso 20 agosto, il comma 1 dell’articolo 5 dispone che le elezioni debbano svolgersi non oltre il termine di cui all’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n.165 (Ovvero nei sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori).
Se poi si considera che la consultazione informale svolta dalla Regione nei confronti del Viminale sull’ipotesi di un accorpamento delle elezioni a quelle per il Parlamento europeo aveva ottenuto una risposta negativa, la decisione assunta dalla Regione Basilicata di indire le elezioni molti mesi dopo la scadenza naturale della consiliatura non può non sollevare perplessità sia per quanto attiene i profili di costituzionalità, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole base della democrazia e della rappresentanza.
Ma al di là del caso di specie, la vicenda esposta dovrebbe essere utile anche a suscitare una riflessione ulteriore, oltre alla evidente necessità di un intervento normativo finalizzato a modificare pro futuro la disposizione del comma 2 dell’articolo 7 del Dl 98/2011. Tale riflessione dovrebbe riguardare il corretto bilanciamento tra un’esigenza fondamentale, come è certamente quella del contenimento della spesa pubblica, e il diritto di voto. Vi sono molti settori nel quale con norme opportune è possibile ottenere una riduzione della spesa pubblica. Tra questi, probabilmente, uno dei meno adatti dovrebbe essere quello che riguarda le elezioni a qualunque livello.