La morte di un bambino: sentenze non eseguite e Costituzione calpestata

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di Andrea Deffenu

 

Suscita sempre profondo dispiacere apprendere della morte di un bambino. Quando però si legge, nelle cronache dei giornali di luglio, che il decesso di un bimbo sarebbe ricollegabile a delle gravi quanto incredibili omissioni amministrative, alla tristezza si somma lo sconforto. Uno sconforto che, agli occhi del costituzionalista, evoca e richiama norme e principi costituzionali che, in questo caso, sono stati gravemente calpestati.

La storia cui mi riferisco è quella di un bambino calabrese di due anni e mezzo affetto, fin dalla nascita, da una grave malattia che lo aveva costretto a restare ricoverato in un ospedale. Terminata la necessità del ricovero, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria aveva ordinato – nel giugno 2017 – il trasferimento del bimbo presso una comunità affidataria di Cagliari per ottenere l’indispensabile cura e assistenza. È da questo momento, tuttavia, che sorgono i problemi. Per non meglio precisati ostacoli di carattere burocratico e finanziario non si è riusciti a organizzare il trasferimento aereo del bambino dal Policlinico di Messina – dove nel frattempo era stato trasferito – fino in Sardegna. Nonostante il ripetuto intervento del Garante per l’infanzia della Calabria, del Tribunale per i minorenni, della Prefettura e della Questura, il bambino è rimasto da allora in ospedale.

Solo qualche settimana fa – a distanza di oltre un anno dal provvedimento del giudice – lo stesso Garante per l’infanzia, con un appello, aveva sollecitato le amministrazioni competenti affinché disponessero l’immediato trasferimento del bambino ricordando come, pur non essendo il piccolo in imminente pericolo di vita, nel reparto di terapia intensiva ove era ricoverato aveva già contratto due infezioni, col rischio che una terza sarebbe potuta risultare fatale. E purtroppo, nella perdurante inerzia delle istituzioni, la stampa nazionale ha reso noto, lo scorso otto luglio, che a seguito di due arresti cardiaci il bambino è deceduto; un bambino – come affermato dal Garante – che fin dalla nascita «ha conosciuto soltanto tetti di ospedale … e mai ha visto il cielo».

Questa storia ci consente di misurare la profonda distanza che può realizzarsi tra la nostra Costituzione e la realtà e, proprio per questo, deve servire da monito per riflettere sulle ragioni che possono aver determinato un fatto di questa gravità. Un fatto – è questa la mia sensazione, per quanto ho potuto apprendere dalla lettura dei quotidiani – che non è sporadico o eccezionale, ma deriva da una serie di storture e violazioni costituzionali che si sentono ripetere ormai da tempo. Mi limiterò ad indicare solo due di esse.

La prima violazione è quella relativa alla mancata esecuzione – in generale – dei provvedimenti giurisdizionali. Soltanto qualche tempo fa il Presidente della Corte d’Appello di Napoli denunciava con preoccupazione il blocco di oltre 50000 sentenze passate in giudicato, non eseguibili a causa della mancanza in organico del personale amministrativo necessario per svolgere gli adempimenti burocratici richiesti. Nel caso del bambino calabrese, per motivazioni non dissimili, non si è riusciti, per oltre un anno, a trovare il modo di dare esecuzione all’ordinanza di un Tribunale che, proprio per salvaguardarne la salute, disponeva il trasferimento del fanciullo. È inutile una decisione giudiziaria che tutela i diritti se poi, di fatto, non viene eseguita dall’amministrazione: è ancora vero che «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»? Nelle amministrazioni pubbliche si può affermare che esista ancora una cultura giuridica consapevole della preminenza dei diritti costituzionali e della necessità della loro salvaguardia?

La seconda violazione è legata a quegli articoli della Costituzione che, più di altri, sono coinvolti dalla storia descritta. Si pensi, da un lato, alla tutela dell’infanzia ex articolo 31 Cost., che nel richiedere misure specifiche per la protezione dei minori dimostra la forte sensibilità del nostro testo costituzionale per i diritti dei minori. Si consideri poi, dall’altro lato, l’articolo 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo. In questa vicenda, si potrebbe dire, un bambino è stato sottoposto a delle condizioni di vita manifestamente contrarie al rispetto della dignità umana, aggravando così tanto le sue già precarie condizioni di salute da determinarne la morte prematura.

Al di là delle singole responsabilità, che probabilmente saranno oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, una vicenda come quella descritta ci deve spingere ad un supplemento di riflessione e indagine lungo quelle zone di confine tra provvedimenti giurisdizionali o atti normativi da un lato e loro esecuzione dall’altra, luoghi ove più spesso si possono annidare pericolosi ostacoli per la tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali della persona.

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