La fraternité non apre le frontiere francesi

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di Massimo Cavino

Con la decisione 2018-717/718 QPC del 6 luglio scorso il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla legittimità costituzionale dell’articolo L 622-4 del codice dell’immigrazione e del diritto di asilo che stabilisce le scriminanti per il delitto di aiuto all’ingresso e al soggiorno irregolari di stranieri previsto dall’articolo L 622-1 dello stesso codice.

La decisione è stata accolta con clamore poiché, per la prima volta, il giudice costituzionale francese ha accettato di controllare la legittimità di una disposizione di legge alla stregua del principio di fratellanza. Effettivamente il particolare momento nel quale essa è stata pronunciata potrebbe portare a pensare che il Conseil constitutionnel abbia voluto dare un segnale di natura politica.

Così non sono mancate da parte della stampa letture superficiali (o forse non-letture) della sentenza che in essa hanno ravvisato la chiave che avrebbe aperto le frontiere francesi (Calandri, “Fraternité: la legge di Cédric vince su chi vuole chiudere i confini ai migranti; Merlo, La fraternité è un principio costituzionale; Nava, La svolta francese: vale il “principio di fraternità”.

Le cose non stanno così.

La norma impugnata esclude la punibilità di parenti, affini e coniugi che abbiano prestato aiuto al soggiorno irregolare di uno straniero. Analogamente è esclusa la punibilità di chiunque abbia prestato aiuto al soggiorno irregolare di uno straniero fornendo consigli giuridici o prestazioni di accoglienza e cura finalizzate a garantirne la dignità o l’integrità fisica.

I ricorrenti avevano chiesto al giudice costituzionale di dichiarare la illegittimità della disposizione di legge in relazione al principio costituzionale di fratellanza proprio perché circoscrive l’ambito applicativo della scriminante alla sola ipotesi di aiuto “al soggiorno irregolare” e non anche all’aiuto all’ingresso e alla circolazione sul territorio nazionale.

Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto (n.7) alla fratellanza la natura di principio costituzionale e ha indicato il suo fondamento testuale agli articoli 2 e 72-3 della Costituzione.

Questo non sarebbe stato però, di per sé sufficiente, a fare del principio di fratellanza un parametro per una QPC: non tutte le norme costituzionali possono costituire un parametro per una Question prioritaire de constitutionnalité, ma solo quelle che riconoscono diritti di libertà ai cittadini.

E qui sta la novità della decisione del 6 luglio. Il giudice costituzionale ammette che dal principio di fratellanza possa discendere il diritto costituzionale a portare il proprio aiuto agli altri (n.8).

Si tratta di una grande apertura di cui il Conseil è consapevole e che pertanto definisce con particolare cautela ricordando (n.9 e 10) che nessuna norma costituzionale riconosce agli stranieri un diritto assoluto all’immigrazione e che anzi tocca al legislatore operare il bilanciamento tra principio di fratellanza e tutela dell’ordine pubblico di cui è parte il contrasto all’immigrazione clandestina.

Partendo da questa premessa il giudice costituzionale procede allo scrutinio della disposizione impugnata e stabilisce (n.12) che l’ambito applicativo della scriminante debba essere rivisto includendo soltanto l’ipotesi dell’aiuto alla circolazione sul territorio nazionale poiché essa non è di per sé idonea a determinare situazioni di illegalità (diversamente dall’aiuto all’ingresso nel territorio nazionale) e può essere anzi accessoria all’aiuto al soggiorno.

Sulla base di questa considerazione il Conseil dichiara la illegittimità del primo comma dell’articolo L 622-4 del Codice limitatamente alle parole “al soggiorno irregolare” (n.13).

E qui sta l’aspetto meritevole di maggiore attenzione perché emblematico dei rapporti tra giudice costituzionale e legislatore.

Il giudice costituzionale vuole ampliare l’ambito applicativo della disposizione di legge ma non ritiene di poter procedere direttamente ad una addizione. Così pronuncia una decisione manipolativa con effetto additivo: togliendo il riferimento al solo soggiorno irregolare la scriminante si estende ad ulteriori forme di aiuto.

Ma poiché non tutte le forme ulteriori di aiuto devono essere comprese nell’ampliamento della scriminante deve ricorrere ad uno strumento di carattere processuale stabilendo un termine sospensivo per gli effetti della sentenza al 1° dicembre 2018 (n.23). Entro quella data il legislatore potrà riscrivere la disciplina della scriminante stabilendo che essa non si applichi alla sola ipotesi di aiuto all’ingresso irregolare sul territorio francese che continuerà pertanto ad essere reato indipendentemente dalle condizioni personali e dalle finalità di chi l’avrà commesso.

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