Lo stato dell’arte sul finanziamento pubblico ai partiti. Dati c. Fake news

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di Gianluca De Filio

Ogni volta che la cronaca riporta vicende relative a fatti di corruzione, accertati o presunti, nella pubblica amministrazione e nei quali siano convolti soggetti che a vario titolo siano vicini a partiti politici o abbiano effettuato finanziamenti, anche in forma legale, a favore di questi si torna a parlare del finanziamento pubblico ai partiti invocando ulteriori interventi normativi.

Prima di mettere in cantiere nuove riforme, ed anche per fugare qualche leggenda metropolitana che ancora circola sul web, è forse opportuno fotografare lo stato dell’arte sulla materia.

Il finanziamento pubblico diretto a partiti e movimenti politici non esiste più dal primo gennaio 2017 né sotto forma di rimborso per le spese elettorali, né sotto forma di cofinanziamento all’attività politica introdotto nel 2012 dalla legge n. 96. Ad eliminarlo è stato il decreto legge 149/2013 (come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13).

Il medesimo decreto ha introdotto una forma di finanziamento pubblico indiretto che consente ad ogni cittadino di destinare il 2 per mille della propria dichiarazione dei redditi ad un partito politico. Nel bilancio dello stato è istituito un fondo annuale di 25,1 milioni di euro per il finanziamento del 2 per mille. Se le destinazioni non raggiungono tale tetto la somma residua viene riversata al bilancio dello stato come previsto esplicitamente dalla legge (articolo 12, comma 6). Se le destinazioni del 2 per mille eccedono il budget annuale i 25,1 milioni vengono ripartiti proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Il sistema di finanziamento pubblico indiretto attualmente vigente differisce dal precedente sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.

Con il vecchio sistema di finanziamento pubblico previsto dalla legge 96/2012, che pure aveva ridotto della metà l’importo precedentemente vigente, lo stato spendeva per il finanziamento pubblico di partiti e movimenti politici 91 milioni di euro annui (63.700.000 per rimborsi delle spese elettorali e 27.300.000 sotto forma di cofinanziamento all’attività politica).

Ulteriore rilevante differenza riguarda le modalità di erogazione. Con il sistema del 2 per mille è il cittadino che decide se destinare o non destinare il finanziamento e sceglie il soggetto cui destinare il finanziamento di anno in anno.

Con il sistema precedentemente in vigore era lo stato a destinare il finanziamento previsto in proporzione ai risultati elettorali ottenuti (alle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento Europeo e alle elezioni regionali).

La legge prevede inoltre un regime di vantaggio fiscale sulle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici (art. 11, commi 2 e 6). Per i contributi fino a 30.000 euro annui è prevista una detrazione di imposta pari al 26% sia per le persone fisiche, per le società e gli enti non a partecipazione pubblica (la normativa previgente prevedeva invece due aliquote di detrazione il 26% per le erogazioni fino a 10.000 euro annui e il 19% per erogazioni fino 103.291 euro)

Anche in questo caso è prevista una così detta clausola di salvaguardia, dal momento che la legge prevede che le minori entrate fiscali non possano essere superiori ai 16,65 milioni annui.

E’ previsto un meccanismo che potremmo definire di vasi comunicanti tra la quota stanziata per il 2 per mille e quella per le detrazioni fiscali sulle erogazioni a favore dei partiti. Infatti se le minori entrate per lo stato dovessero superare il limite di 16,65 milioni, la parte eccedente verrebbe coperta con una riduzione del fondo destinato al 2 per mille. In caso contrario, con le detrazioni fiscali che nell’anno rimangono al di sotto della quota limite, la somma non utilizzata per le detrazioni va a rimpinguare il fondo di 25, 1 milioni di euro per il finanziamento tramite 2 per mille (art. 11, commi 9, 10 e 11).

Va detto però che ad oggi non si sono mai verificate nessuna di tali condizioni. Le minori entrate fiscali a seguito di detrazioni sulle erogazioni liberali a favore dei partiti sono sempre rimaste molto al di sotto del limite previsto e lo stesso vale per il 2 per mille. Basti pensare che la quota totale di 2 per mille destinato ai partiti nel 2017 (calcolato sulle dichiarazioni dei redditi 2016) è stata pari a 15.315.289 euro.

Sul fronte della trasparenza il decreto legge 149 ha imposto la pubblicazione dei rendiconti dei partiti sui rispettivi siti internet (art. 5, commi 1 e 2). Ha previsto inoltre l’obbligo per i partiti di redigere un elenco dei finanziatori che nell’anno hanno erogato contributi o donazioni superiori a 5.000 euro (art. 5 comma 3). Tale elenco deve essere trasmesso al presidente della Camera e pubblicato sul sito del Parlamento italiano (www.parlamento.it) e sul sito del partito.

La pubblicazione on-line dei donatori può essere effettuata solo per coloro che abbiano rilasciato esplicito consenso (questa disposizioni depotenzia di fatto l’obbligo di pubblicazione e se si visita l’apposita sezione istituita sul sito del parlamento italiano si vede che i donatori pubblicati sono pochi e sovente sono politici che versano parte del loro emolumento al partito.

La legge infine prevede un tetto massimo, fissato in 100.000 euro su base annua alle erogazioni liberali che un singolo soggetto (persona fisica o giuridica) può effettuare a favore di un partito (art.10 commi 7 e 8).

I finanziamenti e le agevolazioni fiscali di cui si è detto fino ad ora sono riconosciuti esclusivamente ai partiti politici che si iscrivono nel registro dei partiti politici e sottopongono i propri rendiconti al controllo della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (art. 4).

Per quanto riguarda infine le fondazioni di cui molto si parla ad oggi è prevista solo una norma di principio. L’obbligo di pubblicazione del bilancio sul proprio sito internet per le fondazioni e le associazioni  la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti, nonche’ alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente.

 

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