Elezioni entro l’estate? As Time Goes By

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 di Salvatore Curreri

 As Time Goes By cantava al pianoforte il mitico Sam nel film Casablanca. Noi non sappiamo se i due mesi trascorsi dal 4 marzo siano stati frutto dell’inconcludenza delle forze politiche o del voluto “andamento lento” impresso alle consultazioni dal Presidente Mattarella. Sta di fatto che la finestra temporale che avrebbe potuto condurre alla convocazione di nuove elezioni prima dell’estate si è definitivamente chiusa.

Poiché sul tema, more solito, si sono avanzate le più ardite ipotesi, talora sostenute o riportate in modo giuridicamente spregiudicato (ci è toccato financo di leggere, in autorevoli quotidiani da parte di ancora più autorevoli commentatori, di regolamenti esecutivi dotati di forza di legge loro derivante dalla legge che li prevede: colpi di penna capaci di far crollare intere biblioteche e di confondere gli ancor più confusi (e)lettori), forse è opportuno fare un po’ di chiarezza sulla questione del termine che deve intercorrere tra data di (eventuale) scioglimento delle Camere e data delle future elezioni.

Secondo l’art. 61 Cost. “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. Quindi tra scioglimento ed elezioni non devono intercorrere più di 70 giorni. Questo significa che, per esempio, oggi, 7 maggio, il Presidente della Repubblica non potrebbe indire le elezioni dopo il 17 luglio. Questo, dunque, è il termine oltre cui non si può andare.

Ma, oltre un termine massimo, c’è un termine minimo che deve intercorrere tra scioglimento ed elezioni: quarantacinque giorni. Esso è fissato dall’art. 11.2 D.P.R. 361/1957 (Testo Unico legge elettorale Camera) secondo cui “il decreto [con cui il Presidente della Repubblica convoca le elezioni, su deliberazione del Consiglio dei ministri] è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione”. Così, per tornare all’esempio, ad oggi le elezioni non potrebbero essere indette prima del 21 giugno.

Infine, per consentire l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero l’art. 5.8 del regolamento di attuazione della legge n. 459/2001 prevede che l’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto di voto debba essere comunicato dal Ministero dell’interno al Ministero degli affari esteri “entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia”. Ciò significa che tra scioglimento ed elezioni devono intercorrere almeno 60 giorni, non meno. Quindi, riprendendo l’esempio, ad oggi non si potrebbe votare prima del 6 luglio.

Gli esperti del M5S, forse colti alla sprovvista, obiettano ora (https://www.ilblogdellestelle.it/…/sfatiamo_un_mito_votare_…) che si tratti di un regolamento quindi di “una norma subordinata alla legge” e che comunque la revisione degli elenchi è “stata fatta il 18 gennaio” per cui ci vorrebbero meno di 60 giorni per revisionare elenchi già revisionati “meno di tre mesi fa”.

Obiezioni entrambe infondate. In primo luogo, come uno studente al primo mese del primo anno di giurisprudenza sa, un regolamento, benché subordinato alla legge, non è certo privo di natura giuridica, per cui, fin quando non abrogato da una disposizione di pari grado o superiore, esso continua ad avere efficacia. In secondo luogo, Il fatto che gli elenchi siano stati revisionati appena tre mesi fa non esime certo dall’obbligo di revisionarli nuovamente per dare a tutti gli italiani residenti all’estero diritto di voto. E, a garanzia di costoro e del loro diritto di voto, tale adempimento, per regolamento, deve essere svolto almeno sessanta giorni prima delle elezioni.

Morale finale: il tempo per andare a votare prima dell’estate è volato via. Che ciò sia stato voluto o subito, non sappiamo. Sta di fatto che è così e, tanto per restare in tema, riprendendo una battuta del mitico Humphrey Bogart, non ci si può fare niente: niente! Perché ad impedire il ritorno alle urne a luglio o ad agosto è qualcosa che dovrebbe sempre venire prima della legge: il buon senso.

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