Diritto all’oblio e diritto a essere ricordati correttamente sulla rete: la sentenza della Corte inglese sul ruolo dei motori di ricerca

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di Maria Romana Allegri

Una recente sentenza della High Court of Justice inglese ha riproposto, sollevando alcune interessanti questioni interpretative, il tema del cosiddetto “diritto all’oblio” relativamente alla richiesta rivolta al motore di ricerca di de-indicizzare gli URL che vengono visualizzati in collegamento al nome di una specifica persona. Le questioni più rilevanti sono essenzialmente tre:

1) la corretta qualificazione di quello che viene definito impropriamente “diritto all’oblio”;

2) la possibilità per chiunque di utilizzare i social media per rettificare informazioni presenti online e ritenute lesive della propria reputazione, indipendentemente dalla loro correttezza e attendibilità;

3) la possibilità di qualificare i motori di ricerca come esercenti un’attività giornalistica in senso lato.

Il modello di riferimento è ancora una volta la celebre sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea relativa al caso Google Spain (13 maggio 2014), in base alla quale i motori di ricerca sono stati qualificati come responsabili del trattamento dei dati personali secondo la direttiva 95/46/CE, in quanto la loro attività permette a qualsiasi utente di Internet di ottenere, partendo dal nome di una certa persona, un elenco di risultati che ad essa si riferiscono, riuscendo così a ricostruirne il profilo anche in relazione a molteplici aspetti della vita privata. La sentenza ha quindi imposto ai motori di ricerca di vagliare le richieste di de-indicizzazione dei link presentate da persone fisiche e giuridiche, decidendo se accoglierle o meno in base al bilanciamento fra il diritto fondamentale al rispetto della vita privata del richiedente e il legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso alle informazioni; tale valutazione deve tenere conto della natura delle informazioni di cui si chiede la deindicizzazione, del loro eventuale carattere “sensibile” per la vita privata di coloro ai quali esse si riferiscono, nonché dell’interesse del pubblico a disporre di tali informazioni, che può variare anche a seconda del ruolo rivestito da talune persone nella vita pubblica.

Da allora i motori di ricerca  – Google in particolare – sono stati letteralmente inondati di richieste di de-indicizzazione: secondo il Transparency Report periodicamente aggiornato da Google, da maggio 2014 ad oggi il motore di ricerca ha valutato le richieste di de-indicizzazione relative ad oltre due milioni di URL, accolte in circa il 44% dei casi, mentre circa mezzo milione di URL sono ancora sotto esame.

Fra le richieste non accolte si iscrivono anche quelle presentate dai cittadini inglesi NT1 e NT2 (protetti dall’anonimato), che hanno reagito al diniego di Google ricorrendo al giudice. Entrambi avevano chiesto senza successo a Google la de-indicizzazione di alcuni link a notizie riguardanti alcune vicende giudiziarie in cui erano stati coinvolti molti anni prima, per le quali erano stati condannati a pene detentive (quattro anni per NT1, sei mesi per NT2) per reati connessi alla loro pregressa attività professionale. Non a caso, la High Court of Justice (giudice monocratico) ha esaminato i ricorsi impostando il ragionamento in modo da seguire pedissequamente i criteri indicati nelle linee-guida adottate a novembre 2014 dall’Article 29 Working Party relativamente all’implementazione della sentenza Google Spain.

Innanzitutto, il giudice inglese ha correttamente qualificato la richiesta dei ricorrenti come finalizzata non tanto “all’essere dimenticati”, quanto “all’essere ricordati correttamente”. Peraltro, la de-indicizzazione dei link da parte del motore di ricerca non implica la cancellazione delle informazioni dai siti in cui erano state originariamente pubblicate, ma semplicemente l’interruzione del collegamento fra tali informazioni e una query effettuata tramite il motore di ricerca a partire dal nome della persona cui tali informazioni si riferiscono. Da questo punto di vista, la decisione in commento è in linea con quanto più volte ribadito dalla nostra Corte di Cassazione sul diritto alla corretta proiezione sociale della propria identità personale (Cass. I civ., sentt. nn. 3769/1985 e 11864/2004 , nonché Cass. III civ.  n. 5525/2012), che rappresenta una delle forme in cui il diritto comunemente – ma impropriamente – definito come “diritto all’oblio” si estrinseca. Il giudizio della High Court si è quindi concentrato in buona parte sull’esame dei motivi addotti dai ricorrenti a dimostrazione della inaccuracy (scorrettezza, inattendibilità) delle notizie riportate nei link di cui si chiedeva la deindicizzazione, giungendo alla conclusione che la inaccuracy potesse essere fondatamente eccepita solo nel caso NT2 (che ha infatti ottenuto la de-indicizzazione), ma non nel caso NT1 (che invece non la ha ottenuta).

In secondo luogo, il giudice ha considerato l’impatto che il rifiuto della de-indicizzazione da parte di Google poteva avere nella attuale vita privata, familiare e professionale dei ricorrenti. In altre parole, il giudice ha dovuto bilanciare la “aspettativa di privacy” che i ricorrenti rivendicavano in relazione a vicende trascorse ormai da anni con l’attuale interesse pubblico di conoscenza rispetto ad esse.

Per quanto riguarda NT2, il giudice ha tenuto in considerazione la relativa tenuità del reato commesso, il successivo comprovato e pieno ravvedimento del condannato, l’impatto del diniego di deindicizzazione nella attuale vita familiare di NT2 per via della presenza di figli minori, l’assoluta diversità dell’attuale attività professionale di NT2 rispetto a quella svolta al tempo della condanna e conseguentemente la sopraggiunta irrilevanza della conoscenza delle passate vicende giudiziarie. Per questi motivi, il giudice ha ordinato a Google di procedere alla de-indicizzazione degli URL indicati da NT2, pur non riconoscendo a quest’ultimo il diritto al risarcimento per il danno patito a causa della tardiva de-indicizzazione.

Invece, per quanto riguarda NT1, il giudice è giunto a conclusioni opposte, non accogliendo la domanda di de-indicizzazione. Infatti, le informazioni contenute nei link contestati non erano relative a dati qualificati come “sensibili” dalla direttiva 95/46/CE, non erano tali da danneggiare la vita privata e familiare di NT1, ma solo eventualmente quella professionale e, soprattutto, la condotta del ricorrente negli anni successivi al termine della pena non era stata tale da dimostrare il suo completo distacco dalle vicende per cui era stato condannato. In primo luogo, infatti, NT1 continuava a svolgere un’attività professionale per certi versi affine a quella precedente, per via della quale il giudice ha riconosciuto l’interesse dei suoi potenziali clienti a ricevere informazioni attendibili sull’onestà ed integrità di colui con il quale si apprestavano a contrattare. Inoltre, nel tentativo di attenuare gli effetti negativi per la sua reputazione dovuti alla presenza online di informazioni relative alla sua passata condanna, NT1 aveva fatto ricorso a un servizio di reputation management denominato Cleanup, su consiglio del quale aveva utilizzato alcuni social media per far circolare dei post che, distorcendo la realtà dei fatti, miravano a riabilitare la sua immagine professionale.

Quest’ultimo elemento è stato valutato dal giudice con particolare gravità: i post pubblicati da NT1 sono stati considerati dal giudice ingiustificatamente «false or misleading» e proprio per questo «the continued accessibility of substantially fair and accurate information to the contrary served the legitimate purpose of correcting the record» (punto n. 195 della sentenza). Dunque, secondo il giudice il diniego di de-indicizzazione dei link era funzionale proprio a restituire al pubblico una rappresentazione veritiera e attendibile di NT1, a dispetto dei suoi stessi tentativi di travisarla, con ciò implicitamente negando la sussistenza del cosiddetto “diritto all’oblio” quando dall’oblio può derivare una rappresentazione falsificata della realtà. Il giudice della High Court non si è spinto oltre nell’indagine del complesso rapporto fra informazioni presenti online e verità dei fatti. Tuttavia al punto n. 130 della sentenza apre – e subito richiude – una finestra su questo vasto scenario, evidenziando il rischio insito nella tendenza alla rettifica “fai-da-te” di notizie ritenute nocive per la reputazione individuale attraverso la pubblicazione online di ulteriori notizie “correttive” mediante i social media: questa attività, che nella generalità dei casi conduce ad un offuscamento della verità, potrebbe però talvolta apparire giustificata se compiuta da chi legittimamente cerca di reagire con i mezzi a propria disposizione – cioè i social media – alla pubblicazione di notizie che distorcono la rappresentazione della propria immagine pubblica.

Un altro aspetto interessante su cui il giudice si è soffermato è quello dell’eventuale applicabilità a un motore di ricerca come Google della cosiddetta journalistic exemption, prevista dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE, in base al quale gli Stati membri possono prevedere deroghe alle regole sul trattamento dei dati personali applicabili a chi effettua il trattamento «esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria», al fine di «conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione». Posto che una delle attività dei motori di ricerca è quella di aggregare e rendere visibili le informazioni prodotte da fonti giornalistiche, occorreva chiarire se il trattamento dei dati effettuato da Google in relazione agli URL contestati da NT1 e NT2 potesse considerarsi finalizzato a scopi giornalistici, perché in tal caso il motore di ricerca non sarebbe stato obbligato ad accogliere le richieste di deindicizzazione, in considerazione dell’interesse pubblico di conoscenza delle informazioni. A tale proposito, il giudice ha riconosciuto che il riferimento agli scopi giornalistici vada interpretato in senso ampio e che, in effetti, il ruolo dei motori di ricerca di “facilitatori” della pubblicazione di informazioni giornalistiche prodotte da terze parti possa essere considerato un trattamento di dati a scopi giornalistici. Tuttavia, sebbene in linea di principio anche attività ancillari e di supporto all’attività giornalistica possano rientrare in una nozione ampia di “scopi giornalistici”, beneficiando così della journalistic exemption, il giudice ha sottolineato come la lettera dell’art. 9 della direttiva richieda che ciò avvenga in modo esclusivo, mentre le attività di un motore di ricerca  «are not exclusively subsidiary, subservient, or ancillary to those of any publisher» (punto n. 100 della sentenza).

Il ragionamento è certamente corretto. Ma vale la pena di ricordare che il 25 maggio 2018 diverrà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (n. 2016/679/UE), che abroga la direttiva 95/46/CE e si sostituisce alle normative nazionali. Ebbene, l’art. 85 del regolamento riproduce il principio della journalistic exemption con una piccola ma importante differenza rispetto alla precedente direttiva: l’avverbio “esclusivamente” è stato eliminato (anche se il punto n. 153 dei considerando si riferisce al «trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria»). L’eliminazione dell’avverbio può essere considerata opportuna, se si considera che ben raramente oggi chi pubblica notizie via Internet lo fa esclusivamente a scopi giornalistici: lo scopo giornalistico può essere preponderante, ma è normalmente accompagnato da altre attività, fra cui ad esempio la raccolta di inserzioni pubblicitarie proporzionalmente all’interesse che gli articoli giornalistici suscitano nel pubblico, oppure la profilazione degli utenti del servizio a fini di pubblicità comportamentale. Tuttavia, venendo meno il requisito dell’esclusività degli scopi giornalistici, sul quale il giudice inglese ha incardinato la decisione della non applicabilità a Google della journalistic exemption, si aprono per il futuro nuovi scenari interpretativi che potrebbero arrivare a ricomprendere anche i motori di ricerca all’interno di una nozione estesa di attività giornalistica.

 

 

 

 

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