Intercettazioni: il difficile equilibrio tra esigenze investigative, istanze della difesa e riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini

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di Francesco Morelli

Gli aggiustamenti alla disciplina delle intercettazioni, di cui l’ampia l. 23 giugno 2017 n. 103 ha incaricato il governo, introducono rilevanti novità incidendo, tra le altre cose, sulla portata del segreto esterno delle conversazioni captate in sede di indagine. Il tema delle intercettazioni, ovviamente, si interseca qui con quello dell’informazione, nel difficile intento di trovare un equilibrio accettabile tra le esigenze di tutela della riservatezza dell’indagato, come dei terzi coinvolti nelle conversazioni, e l’esigenza di portare a conoscenza di tutti i progressi dell’attività investigativa in tempi non eccessivamente distanti dal momento in cui il reato è venuto a loro conoscenza.

Il d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 persegue questo intento attraverso una scelta apprezzabile, ossia quella di rompere l’equivalenza tra conoscenza delle conversazioni da parte dell’indagato e divulgabilità delle stesse: una volta che l’indagato sia venuto a conoscenza delle conversazioni intercettate non sarà più, sol per questo, pubblicabile il loro contenuto. Difatti, il segreto dell’atto rispetto all’indagato e quello nei confronti del pubblico hanno finalità diverse e tutelano beni differenti: il primo, l’interesse all’efficacia investigativa, il secondo la riservatezza dei soggetti coinvolti nelle conversazioni. Non era necessario, dunque, che viaggiassero sul medesimo binario. Per questo motivo, la conoscenza delle intercettazioni da parte dell’indagato non ne fa più venir meno il segreto nei confronti dei terzi. Il segreto cade solo per quei dialoghi (che non risultino inutilizzabili o irrilevanti) indicati nell’ordinanza con cui il giudice ne dispone l’acquisizione al fascicolo del pubblico ministero, secondo le richieste delle parti. Tutti gli altri, assieme ai verbali e alle registrazioni, vengono conservati nell’apposito archivio riservato gestito dal pubblico ministero, accessibile alle parti ma precluso ai terzi.

Questa modalità di conservazione del dato tratto delle captazioni punta a raggiungere due obiettivi: il primo, quello di rendere partecipe della selezione sui dialoghi l’indagato e di metterlo a confronto con tutto il materiale captato, di modo che possa difendersi causa cognita; il secondo, è quello di tutelare il segreto su tutte le conversazioni fino all’intervento selettivo del giudice e, anche dopo questo momento, su quelle non giudicate rilevanti in relazione al tema del processo. Il mezzo per raggiungere l’obiettivo non è solo un diverso statuto del segreto sulle conversazioni, ma soprattutto la sede fisica cui esse sono destinate, materialmente lontana dal fascicolo delle indagini preliminari: l’archivio riservato, infatti, è sottratto al circuito usuale degli atti di indagine per essere affidato esclusivamente alla vigilanza del pubblico ministero.

L’esercizio dell’attività giornalistica, quindi, nelle intenzioni del legislatore, dovrà da un lato restringersi al materiale rilevante, poiché quello irrilevante sarà conservato nell’archivio riservato e questo dovrebbe diminuire le possibilità materiali di violazione del segreto. Dall’altro, dovrà essere rimandata al momento in cui il giudice selezionerà, con l’aiuto delle parti, il materiale rilevante per il processo, e non basterà più che l’indagato venga a conoscenza dell’atto.

Più discutibile, invece, la soluzione adottata per assicurare il percorso sopra descritto per i dialoghi captati fin dall’origine delle operazioni. Si reputa assai pericolosa la scelta di impedire all’ufficiale di polizia giudiziaria la trascrizione, sia pur sommaria, nel verbale delle operazioni di captazione, di quelle comunicazioni che giudichi irrilevanti fin dal primo ascolto. È di tutta evidenza che il soggetto di cui si parla non ha né il potere giudico, né sufficienti conoscenze, ad indagine ancora in corso, per selezionare ab origine i dialoghi sulla base della loro rilevanza, essendo questa una valutazione del pubblico ministero e delle difese, prima e del giudice, poi. Esiste, ovviamente, un meccanismo affidato al pubblico ministero per recupere i dialoghi scartati dalla polizia, ma risulta attivabile solo a fronte di una lettura incrociata di verbali che rende difficile il lavoro al pubblico ministero, nella prima fase, e alle difese, in seconda battuta. Infatti, essi non avranno la possibilità di prendere conoscenza dei dialoghi disposti in successione cronologica, ma avranno a disposizione due plichi: quello delle conversazioni rilevanti e quello delle captazioni che rilevanti non sono, secondo la valutazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

È un dato d’esperienza acquisito, però, che solo una lettura del materiale frutto dell’ascolto ordinato secondo una rigorosa scansione cronologica può dare il senso del contesto della comunicazione e, dunque, della sua rilevanza.
L’intenzione di espungere dal materiale attingibile le conversazioni irrilevanti è apprezzabile ad operazioni concluse, ma può rivelarsi un grosso impedimento all’indagine e alla difesa nelle fasi precedenti.

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