La norma c’era già… ma si preferisce rendere la scuola irresponsabile

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di Anna Armone

È stata annunciata dal PD e dagli organi di stampa una proposta di legge (un articolo costituito da due comma) che riconosce la possibilità ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione”, di autorizzarne l’uscita autonoma esonerando così la scuola dall’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione del primo comma è dunque funzionale all’esonero di responsabilità per il personale scolastico previsto al secondo. La reazione sfociata nella proposta legislativa è stata causata, in particolare, dalla recente ordinanza della Cassazione – terza sezione Civile – n. 21593/2017, che ha disposto sul caso di un minore ucciso da un autobus di linea all’uscita da scuola.

La Corte ha basato le proprie considerazioni sulla responsabilità del personale scolastico partendo dalla stessa autoregolazione dell’uscita degli alunni contenuta nel Regolamento di istituto. Tali norme regolamentari prevedevano  a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie e demandando al medesimo personale la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino. Si tratta di un caso specifico e non di una pronuncia sulla generalità dell’istituto della vigilanza sui minori e, inoltre, non riguarda l’uscita autonoma.

Bisogna preliminarmente ricordare che la responsabilità dei precettori sussiste sia nel caso di lesioni provocate dagli alunni a terzi, come prescrive l’art. 2048 del codice civile, che nel caso di autolesioni o danni provocati da terzi. In questi casi si presume la responsabilità dei precettori, i quali, se docenti statali, si liberano solo se, ai sensi dell’art. 61 della l. 312/1980, dimostrano di aver fatto tutto per impedire il danno.

La lettera dell’art. 61 stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione “risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza”, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave . Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale “nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi “. Pertanto, in base a tale normativa, nell’ipotesi di responsabilità per culpa in vigilando gli insegnanti statali non rispondono più personalmente verso terzi rispetto ai quali risponde invece direttamente l’Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell’insegnante in caso di dolo o colpa grave.

Le disposizioni su richiamate non vietano l’uscita autonoma ma affermano un principio incontestabile: del minore è responsabile il genitore o il personale scolastico in orario di servizio.

Laddove anche il genitore autorizzasse l’uscita autonoma in condizioni di evidente pericolosità la scuola non si libererebbe dalla responsabilità. Pertanto la scuola non potrebbe autorizzare l’uscita autonoma allorquando il genitore chiedesse di “lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo”. Ciò non rende inutilizzabile ogni “liberatoria” ma quella che non preserva il minore attraverso una valutazione multi prospettica relativa a condizioni soggettive e di contesto.

La Cassazione ha affermato costantemente che la vigilanza non conosce soluzioni di continuità, non è nella disponibilità né dei genitori né dei precettori. Però la stessa Cassazione ha formulato il concetto di affidamento potenziale, coincidente con la riconsegna del minore ai genitori o con il lasciare il medesimo in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell’ambito della sorveglianza dei genitori.

Se questa è la posizione della suprema Corte, occorre anche ricordare che la scuola si dota, da circa un ventennio, di strumenti di autoregolazione delle responsabilità e di regolazione partecipata che avrebbero già potuto essere utilizzati per affrontare con fondatezza i casi di responsabilità. Esiste lo strumento del patto di corresponsabilità educativa che impegna scuola e famiglia lungo un percorso educativo che ha come obiettivo il pieno sviluppo della personalità del minore, in particolare i profili di autonomia e responsabilità del minore stesso. Esiste la Carta dei servizi che deve determinare e rendere noti gli standard di qualità del servizio e non v’è dubbio che la vigilanza integri anche l’aspetto del servizio. È prevista la garanzia della sicurezza dei luoghi interni alla scuola e l’analisi della pericolosità delle pertinenze per verificarne lo stato.

Inoltre, la sicurezza dei luoghi circostanti alla scuola  deve essere oggetto di riflessione della scuola unitamente alla comunità locale e agli amministratori (la regolazione del traffico, la segnaletica pedonale, la vigilanza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti) e di successiva regolazione, attraverso accordi, tra la scuola e l’ente locale. Modena fa scuola con il mobility manager scolastico, istituito con legge n. 221/2015, come tanti altri casi di città impegnate nella sicurezza, in particolare, dei minori.

Alla proposta di legge Malpezzi  sono stati presentati diversi emendamenti, tra i quali l’integrazione del Testo unico sulla scuola che prevede all’art. 10 la funzione regolamentare del Consiglio di istituto. Nell’emendamento si chiede che il Consiglio regolamenti l’uscita, anche autonoma dei minori, sulla base di considerazioni soggettive relative al singolo alunno e di contesto. Finalmente una proposta di buon senso che recupera il pregresso normativo e lo conferma più chiaramente.

Non è deresponsabilizzando la scuola attraverso un’autorizzazione dei genitori  che il sistema sociale asseconda lo sviluppo dell’autonomia dei minori, ma solo responsabilizzando tutti e ognuno per la propria parte, perché i minori non sono solo della famiglia ma di tutti.

Una norma sulla deresponsabilizzazione della scuola rassicura nell’immediato, ma, molto probabilmente, apre a successivi conflitti. L’art. 2048  rimane pienamente in vita.

 

 

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