Abolizione dei vitalizi: di che cosa si parla?

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Pubblichiamo il Dossier predisposto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, che contiene un’analisi precisa del testo approvato dalla Camera in materia di vitalizi.Dossier n. 219 – Ufficio Documentazione e Studi 26 luglio 2017

 NORME IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI

La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge Richetti in materia di trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali, che applica unsistema di tipo contributivo a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigoredella legge, a quelli eletti successivamente e – la vera novità – a quelli cessati dalmandato elettorale. Il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e il Regolamento delle pensioni dei senatori avevano già operato una profonda trasformazione del regime previdenziale dei membri del Parlamento con il superamento dell’assegno vitalizio e l’introduzione, con decorrenza già dal 1° gennaio 2012, di un regime pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo.

La proposta di legge Richetti consente ora di rideterminare su base contributiva anche gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, percepiti dai parlamentari cessati dal mandato prima del 2012. Le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare la normativa anche nei confronti dei consiglieri regionali. Specifiche disposizioni riguardano inoltre la decorrenza dell’erogazione del trattamento previdenziale; la sospensione in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica; le reversibilità; la rivalutazione dei trattamenti previdenziali; la rideterminazione, da parte delle Camere, dell’ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari che hanno consentito l’approvazione delle “Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali” AC 3225 – A/R e abb. (Relatore Matteo Richetti – Pd) e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati.

 ABOLIZIONE DEI VITALIZI E PASSAGGIO AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l’assegno vitalizio di deputati e di senatori è stato abolito e al suo posto è stato istituito un sistema previdenziale di tipo contributivo. Tuttavia, i parlamentari cessati dal mandato prima del 2012 hanno continuato a beneficiare degli assegni vitalizi pre-riforma e, a coloro che hanno esercitato un mandato prima di tale data e che sono stati poi rieletti, è stato applicato un sistema pro-rata, ossia basato in parte sulla quota di assegni vitalizi effettivamente maturata al 31 dicembre 2011 e in parte sulla quota calcolata con il nuovo sistema contributivo. Invece, i parlamentari eletti per la prima volta dopo la riforma del 2012 hanno già diritto a una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo.

Con questo provvedimento si prevede ora il ricalcolo su base contributiva anche dei vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato prima del 2012.

 ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguarsi alle disposizioni previste per i parlamentari entro 6 mesi e rideterminare gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla Regione e dalle Province autonome per l’esercizio 2017 ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati di cariche elettive.

 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d’ufficio sull’indennità parlamentare. I membri del Parlamento che optino[1], in luogo dell’indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

 ACCESSO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Hanno accesso al trattamento previdenziale i membri del Parlamento che abbiano esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un’età pari a quella prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

Al parlamentare che sostituisce un altro parlamentare, in caso di annullamento dell’elezione, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE CON IL CONTRIBUTIVO

Si prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori[2]. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi[3], in relazione all’età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

 MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

Vengono definite le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota prevista. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell’indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

L’ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell’organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali[4].

Si dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione (ricalcando anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti), dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento ai 5 anni precedenti l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e per quello riguardante alla nuova serie per gli anni successivi.

 DECORRENZA DELLEROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Introdotte norme in tema di decorrenza dell’erogazione del trattamento previdenziale, i cui effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per l’accesso al trattamento.

Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

 SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

È prevista una sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale nel caso in cui il membro del Parlamento, già cessato dal mandato, sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l’incompatibilità con il mandato parlamentare. Tale sospensione durerà per tutta la durata del mandato o dell’incarico e riprenderà alla cessazione dello stesso.

Nel caso di nomina ad incarico per il quale la legge prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare, l’erogazione del trattamento è sospesa se l’ammontare dell’indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale.

Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l’importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione ai superstiti viene equiparato alle condizioni previste per tutti i lavoratori. In particolare, si dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale (a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi) si applichino le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi[5], nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali è equiparato alle condizioni previste per tutti i lavoratori, disponendo che l’importo del trattamento previdenziale è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi[6].

RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI

Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo. In ogni caso l’importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell’entrata in vigore della presente legge. A seguito della rideterminazione l’importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla seguente legge, sulla base dell’importo dei contributi previdenziali del membro del parlamento e dell’organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti, ricalcolati con il sistema contributivo.

I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Infine, si introduce una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatoriodel lavoratori del settore statale.

 

 

[1] Ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[2] L’articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).

[3] Tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[4] L’articolo 2, comma 2, della L. 335/1995 cui si fa riferimento ha stabilito l’obbligo, per le Amministrazioni statali, di versare una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un’aliquota di finanziamento, al netto di specifici incrementi contributivi, complessivamente pari a 32 punti percentuali (di cui 8,20 punti a carico del dipendente). Successivamente tale aliquota è stata portata, sulla base di una serie di interventi legislativi, al 33% (con l’8,80% a carico del lavoratore).

(5] Articolo 13 del R.D.L. 636/1939, e all’articolo 1, comma 41, della L. 335/1995.

[6] Articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

 

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