Quel pugnale vietato a Mantova
e permesso a Montreal

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di Giovanni Poggeschi

La recente sentenza della Cassazione sul divieto del porto del kirpan, il pugnale rituale dei Sikh, è già stata oggetto di discussioni nei vari mezzi di comunicazione, ed in questa stessa rivista on line, con i commenti di Roberto Bin ed Alessandro Morelli.

La Cassazione ha confermato la condanna del Tribunale di Mantova (consistente in una ammenda di 2000 euro), emessa il 5 febbraio 2015, poiché, in lesione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975,  l’imputato “portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di 18,5 cm. idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”.

Se, come giustamente rileva Bin, si tratta semplicemente di rispetto della legge penale, per cui, come recita la sentenza, “nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere”, il richiamo che la Cassazione fa dei valori occidentali, ai quali  l’immigrato ha l’obbligo di conformarsi, necessita di qualche riflessione supplementare, anche con l’ausilio del diritto comparato.

La Costituzione italiana utilizza il termine “valore” in una manciata di articoli, ma riferito al “valore di legge”, non nel senso dei valori-principi ai quali si ispira la stessa Carta costituzionale e l’intero ordinamento. Senza scomodare le approfondite analisi di molti maestri sul tema (fra gli altri, limitandosi agli ultimi vent’anni, Bartole, Luciani, Modugno, Pace, Silvestri) basti qui ricordare che dai valori discendono i principi costituzionali, e da questi, a cascata, le disposizioni normative e regolamentari. I rapporti fra valori, principi, ed infine le regole sono complessi e per nulla univoci, poiché, come ricorda Betti, come le regole non potranno mai esaurire il principio così il principio non potrà mai esaurire il valore.

Quale valore supremo giustificherebbe il porto del kirpan? Quello, tradotto in principio fondamentale ex art. 19 Cost., della libertà religiosa. Ma, come insegnano sia la Corte costituzionale che la CEDU (la cui giurisprudenza sui “casi turchi” viene richiamata dalla Cassazione), la libertà religiosa conosce dei limiti, nel caso di specie le esigenze della pacifica convivenza e della sicurezza (l’art. 19 in realtà prevede solo il buon costume come limite all’esercizio della libertà religiosa, ma è ovvio che  il criterio della sicurezza limita tutte le libertà fondamentali).

Non c’era comunque bisogno di utilizzare un “carico pesante” (come scrive Bin) come quello dei “valori” per giustificare una decisione tutto sommato semplice da adottare. Di più, siamo sicuri che il riferimento ai “valori occidentali” sia utile e pertinente (fra la ricca letteratura, v. Maurizio Bussani, Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Einaudi, 2010) ? Non vi è dubbio che esiste una “tradizione costituzionale comune” europea ed occidentale, che ravvisa nella democrazia la base per la vigenza dei diritti umani. Ma anche all’interno dell’occidente non tutti i valori sono condivisi: basti pensare che dallo stesso concetto di dignità umana (un valore? Parrebbe di sì, nonostante o proprio in virtù della sua indeterminatezza) discendono in materia di bioetica posizioni totalmente opposte.

Meglio avrebbe fatto la Cassazione, come sottolinea Morelli, a “concentrarsi sui contesti e promuovere l’esercizio di quella tecnica del bilanciamento che finora ha agevolato la pacifica coesistenza di culture, religioni ed etnie”.

Un paese da tempo immerso in questo clima è il Canada, che eleva il “multiculturalismo” (termine oggi da molti guardato con sospetto, poiché sarebbe l’”interculturalismo” a dover essere privilegiato; attendo con ansia l’avvento dell’elogio dell’infraculturalismo e del praeterculturalismo), all’art. 27 della “Carta dei diritti e delle libertà” , più esattamente il “patrimonio multiculturale” a canone interpretativo della citata Carta del 1982, in pratica la neo-Costituzione canadese per quello che riguarda i diritti fondamentali.

Il Canada è considerato un paese modello per l’integrazione degli immigrati, al punto da costituire un vanto (talvolta a mio parere persino eccessivo) per i suoi politici ed anche accademici, che tendono ad esportare il modello (“Do we need more Canada”, si chiede Will Kymlicka, che in realtà è più esperto di minoranze “storiche”, ma che da buon intellettuale canadese non sfugge all’orgoglio patrio anche per le politiche sui “new Canadians”).

Proprio i Sikh sono stati oggetto di alcune decisioni che possono suscitare un certo interesse.

Una riguarda la legislazione della provincia della “British Columbia” e del Manitoba relativa all’obbligo di indossare il casco per le biciclette: in seguito a contravvenzioni elevate a cittadini di religione Sikh perché indossavano il loro turbante e non il casco, leggi provinciali hanno deciso di estendere alla categoria “casco” lo stesso turbante Sikh: ma in altre Province permane l’obbligo di indossare un casco “normale”.

Un’altra decisione riguarda proprio il kirpan: a differenza del Tribunale di Mantova e della Cassazione, la Corte suprema del Canada, nel caso Multani v Commission scolaire Marguerite‑Bourgeoys, del 2006 (https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15/index.do ), giudica lecito, ribaltando la decisione della Commissione scolastica, il porto del pugnale rituale.

Si trattava di un ragazzo all’epoca tredicenne, al quale era scivolato dalla custodia il kirpan, caduto dunque a terra, e fino ad allora custodito all’interno di una guaina senza essere mai notato.

La Commissione scolastica gli impose di non portarlo più, al massimo sostituendolo con un pugnale di plastica o di legno. Ma la Corte suprema ritenne che nel caso di specie la libertà religiosa prevalesse sulle esigenze di sicurezza, del tutto assicurate. Infatti “il rischio che G utilizzi il suo kirpan per dei fini violenti o che un altro allievo se ne impadronisca è molto improbabile …. G non ha mai del resto rivendicato il diritto di portare il suo kirpan a scuola senza alcuna restrizione. Oltretutto, le scuole ospitano una serie di oggetti suscettibili di servire a commettere atti violenti e molti di questi sono più facilmente accessibili agli allievi, come ad esempio le forbici, le matite, le mazze da baseball. L’esperienza mostra egualmente che nessun fatto violento legato alla presenza dei  kirpan nelle scuole è mai stata segnalata”.

Viene così applicato quell’”accomodamento ragionevole” che è la guida della giurisprudenza della Corte suprema in materia di libertà religiosa (ed altre), in relazione con le altre libertà ed esigenze costituzionalmente protette (su cui si veda José Woehrling, L’obligation d’accommodement raisonnable et I’adaptation de la société a la diversité religieuse, 1998: http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/6731977-43.Woehrling.pdf ).

Il richiamo all’esperienza canadese non significa una acritica sua trasposizione in Italia: diverse sono i presupposti sociali, e, purtroppo, i dieci anni trascorsi dall’adozione del caso Multani non hanno segnato un progresso nella fiducia reciproca fra i diversi gruppi etnici e religiosi, in tutto il mondo. Specialmente i rapporti con l’Islam sono problematici: può costituire il caso del kirpan deciso dalla Cassazione un precedente valido anche nei casi, politicamente e socialmente ben più controversi che riguardano i musulmani d’Italia? Il richiamo ai valori occidentali sembrerebbe allora provocatorio e suscettibile di strumentalizzazioni: meglio ricorrere ad altri criteri, o, se si vuole ribadire la vigenza delle libertà conquistate nel nostro paese ed in Europa, farlo richiamando precise norme, discendenti certo da valori e principi, ma “azionabili” in quanto vigenti e valide.

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