di Roberto Bin
Con la sentenza del 28 marzo 2017, la Grande Chambre della Corte di giustizia dell’Unione europea ha preso una importante decisione stabilendo di essere competente a giudicare la validità degli atti adottati in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), e in particolare a giudicare sulle misure restrittive nei confronti della Russia per la situazione creata in Ucraina.
Una società russa (PJSC Rosneft Oil Company) aveva impugnato davanti al giudice inglese sia le misure decise dalle istituzioni europee sia le misure nazionali britanniche che le hanno attuate, ritenendole contrarie all’accordo di partenariato UE‑Russia nonché ai principi dell’equo processo e della tutela giurisdizionale effettiva sanciti dal Trattato europeo; e inoltre perché violerebbero la libertà di impresa e il diritto di proprietà della Rosneft, e per altri vizi ancora, tra cui l’imprecisione delle disposizioni europee e la conseguente lesione dei principi della certezza del diritto e della legalità dei reati e delle pene. Il giudice inglese ha sollevato davanti alla Corte di giustizia una questione preliminare vertente in primo luogo sulla validità degli atti dell’UE.
L’aspetto più interessante della questione riguarda la competenza della Corte di giustizia: sia il Consiglio dell’UE che i governi di alcuni Stati membri (compreso il Regno Unito) sono intervenuti in giudizio per negare la competenza del giudice europeo, visto che a norma dell’articolo 24, del Trattato sull’UE, e dell’articolo 275.1, del TFUE alla Corte, in linea di principio, non spetta di pronunciarsi a proposito delle disposizioni relative alla PESC nonché degli atti adottati sulla base di queste ultime.
Ci sono due interrogativi a cui bisogna rispondere, spiega però la Corte. In primo luogo, va chiarito se la Corte sia competente a controllare, in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale, che in sede di adozione della decisione contestata il Consiglio abbia rispettato l’articolo 40 TUE, cioè le attribuzioni e le procedure fissate dai Trattati. Sotto questo profilo la Corte non ha dubbi circa la propria competenza e neppure circa la regolarità della decisione del Consiglio.
In secondo luogo, va chiarito se la Corte sia competente a controllare la legittimità delle misure restrittive disposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche, previste dalla decisione in questione, non solo quando tali persone intentano un ricorso diretto di annullamento avverso predette misure dinanzi al giudice dell’Unione (come espressamente previsto dall’art. 24, par. 1, TUE e dall’art. 275.2, TFUE,), ma anche nell’ipotesi in cui la Corte venga adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale (art. 267 TFUE), che nutra dubbi sulla validità di tali misure.
Qui sta la novità della sentenza. La Corte spiega (punto 67 della motivazione) che l’UE offre “sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti” in cui è garantito ai singoli il diritto di contestare, attraverso il ricorso al proprio giudice nazionale e, tramite questi, alla Corte di giustizia, la legittimità degli atti dell’UE che fungono da fondamento a una decisione europea o a un atto nazionale adottato nei loro confronti. Tale caratteristica essenziale del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione si estende al controllo della legittimità delle decisioni che prevedono l’adozione delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche nell’ambito della PESC. Il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità assolve una funzione essenziale per garantire la tutela giurisdizionale effettiva, in particolare, quando tanto la legittimità delle misure nazionali di attuazione quanto quella della decisione adottata in materia di PESC sono rimesse in discussione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale. Infatti, atteso che gli Stati membri devono garantire la conformità delle loro politiche nazionali con le posizioni dell’Unione definite mediante decisioni del Consiglio, l’accesso al controllo giurisdizionale delle suddette decisioni risulta indispensabile quando prevedano l’adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.
Concludendo, la Corte afferma che il principio della tutela giurisdizionale effettiva richiede “che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo”; e che “il principio della tutela giurisdizionale effettiva implica tuttavia che l’esclusione della competenza della Corte in materia di PESC vada interpretata restrittivamente”.