La Corte EDU si è pronunciata sul caso Paradiso e Campanelli v. Italia. Una coppia cerca di avere un figlio attraverso la surroga di maternità. Il “loro” figlio nasce in Russia tramite il c.d. utero in affitto, ma quando arrivano in Italia con il bambino e cercano di trascrivere il suo atto di nascita, vengono bloccati su segnalazione dell’ambasciatore italiano a Mosca e il bambino (ormai di 9 mesi) viene prelevato e affidato ai servizi sociali per iniziare la procedura di adozione, mentre contro i genitori inizia un processo penale per alterazione di stato civile, uso di atto falso ecc.
Quello che appare sconcertante, dai test genetici risulta che il bambino non ha rapporti biologici né con i coniugi, che pure avevano fornito alla clinica russa il materiale biologico, né con la donna che lo ha procreato. La clinica russa (Rosjurconsulting) si scusa dell’errore, ma l’assenza di legame genetico consente alla Corte EDU di rovesciare in appello la sua precedente sentenza di primo grado, che aveva dato ragione alla coppia italiana.
La sentenza della Grande Chambre del 24 gennaio 2017 afferma a maggioranza (e con ben cinque opinioni dissenzienti) che gli interessi in gioco sono molti e pesanti. L’interesse del minore resta quello senz’altro prevalente, e va valutato in una situazione in cui la separazione del bambino dai coniugi e il suo affidamento preadottivo ad un’altra coppia si è già compiuta da tempo, i coniugi non hanno un legame biologico del bambino e per di più hanno apertamente violato le leggi nazionali: perciò il loro interesse alla genitorialità non può prevalere, né si possono censurare le decisioni dei giudici italiani che con buoni argomenti avevano deciso di togliere a loro l’affidamento del bimbo.