di Massimo Cavino
Gli amici hanno la dolcezza dei paesaggi più belli e la fedeltà degli uccelli migratori, cantava Françoise Hardy. E il senso dell’amicizia, l’amitié, è stato oggetto di una recente vicenda giudiziaria francese che ha portato la Cassazione a riaffermarne il reale valore sentimentale.
Il 17 dicembre 2015 la Corte d’appello di Parigi aveva respinto l’istanza di ricusazione formulata da un avvocato nell’ambito di un procedimento disciplinare a suo carico. Il professionista parigino contestava l’imparzialità dei colleghi chiamati a giudicarlo in quanto iscritti a facebook e legati, nel social da un legame di reciproca “amicizia”. La Corte d’appello aveva stabilito che « il termine “amico” usato per designare le persone che accettano di entrare in contatto attraverso reti social non rinvia a relazioni di amicizia nel senso tradizionale del termine e che l’esistenza di contatti tra queste differenti persone, mediati da queste reti non è sufficiente a caratterizzare una particolare parzialità, essendo la rete social semplicemente un mezzo di comunicazione specifico tra persone che condividono gli stessi centri di interesse, e nel caso di specie la stessa professione [… ]. Il fatto che le persone oggetto dell’istanza siano “amici” del presidente del consiglio dell’ordine, titolare dell’accusa, non rappresenta una circostanza che giustifichi approfondimenti».
L’avvocato parigino ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che però è stata confermata, letteralmente, dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione con la decisione n.1 del 5 gennaio 2017.
La Cassazione distingue tra il valore dell’amicizia nel senso tradizionale del termine, implicante una relazione affettuosa, e la social/amicizia che può rappresentare una semplice chiave di accesso per condividere informazioni con persone non necessariamente sodali.
Sentenza n.1 del 5 gennaio 2017 (16-12.394) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C200001
Ricusazione
Rigetto
Sull’unico motivo di ricorso così come riprodotto in allegato:
Atteso che, secondo la decisione impugnata (Parigi, 17 dicembre 2015), in occasione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, il Sig. X…, avvocato del foro di Parigi, ha depositato una istanza di ricusazione contestando l’imparzialità dei Sigg. Y…, Z… et A… et delle Signore B…, C… et D…, membri del collegio di disciplina del consiglio dell’ordine chiamato a pronunciarsi su tale procedimento ;
Atteso che il Sig. X impugna la decisione che rigetta la sua istanza;
Ma atteso che la corte d’appello, nell’esercizio del suo sovrano potere di apprezzamento della pertinenza delle cause di ricusazione, ha ritenuto che il termine «amico» usato per designare le persone che accettano di entrare in contatto attraverso reti social non rinvia a relazioni di amicizia nel senso tradizionale del termine e che l’esistenza di contatti tra queste differenti persone mediati da queste reti non è sufficiente a caratterizzare una particolare parzialità, essendo la rete social semplicemente un mezzo di comunicazione specifico tra persone che condividono gli stessi centri di interesse, e nel caso di specie la stessa professione;
Donde segue che il motivo di impugnazione non è fondato
Per questi motivi
Respinge il ricorso