Perché si interpreta il diritto
e si motivano le sentenze

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di Fabio Ferrari

Per  i non addetti ai lavori è difficile accettare che il diritto si interpreti: guardando alle regole come sinonimo di “certezza”, la loro interpretazione è vista come un espediente, perlopiù sleale: con esso, avvocati di dubbia rettitudine tentano di garantire l’impunità al proprio cliente, così da ottenere un’ambita e copiosa parcella.

La stessa cultura popolare, a dire il vero, non aiuta: il manzoniano “Azzeccagarbugli” consegna un’immagine non certo edificante né dell’avvocato, né della sua attività interpretativa; al contempo, i giuristi in generale non sembrano ben uscire dall’icastico aforisma di Giolitti, secondo il quale il diritto si interpreta per gli amici, ma si applica per i nemici; qualora, poi, capiti di visitare una qualunque libreria italiana alla moda, alla sezione “Diritto” (ammesso ci sia!) si troveranno soltanto codici e prontuari legislativi, raccolte di norme e regolamenti, senza la minima traccia di un libro che spieghi che cosa è l’interpretazione e a cosa serve: il tema è talmente poco popolare da essere spudoratamente bandito.

La questione, in realtà, è assai più complessa. Proviamo a chiarire almeno le coordinate fondamentali.
Anzitutto una considerazione banale: possiamo dire, semplificando un po’, che il diritto è un linguaggio, come lo sono la musica, l’arte, la letteratura, la scienza etc. I linguaggi consentono di comunicare, ma prima di tutto servono a descrivere la realtà: se voglio comprendere, per esempio, un secolo come il Novecento, posso farlo ascoltando la musica che è stata suonata, guardando all’arte che è stata espressa, analizzando le scoperte scientifiche che lo hanno caratterizzato…studiando il diritto che lo ha regolato e così via. Sono tutte chiavi di lettura della realtà, molto diverse le une dalle altre, ma ognuna dice qualcosa di importante su come fu quel periodo storico. Mentre però nessuno dubita che la musica debba essere interpretata (a che servirebbero, altrimenti, i musicisti? Perché quella tal canzone interpretata da Tizio ci piace, mentre suonata da Caio no?), che l’arte e la letteratura debbano essere interpretate, che gli stessi dati scientifici vadano compresi, interpretati e non solo letti…con il diritto è diverso: la “legge” – si dice – “afferma questo e questo deve essere, punto”. Già questa è una stranezza che dovrebbe far riflettere: perché ciò che è vero per tutti gli altri linguaggi non dovrebbe valere anche per il diritto?

Se poi ci spostiamo su un piano un po’ più concreto, la questione diviene palese; prendiamo il testo di un reato a tutti noto e, apparentemente, di invidiabile chiarezza, ossia il sequestro di persona (art. 605 c.p.):
“Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni”.
A prima vista tutti sappiamo di cosa si tratta, se non altro perché la cronaca spesso ne offre immagini reali. Ma guardando un po’ oltre la superficie è davvero tutto così chiaro? Iniziamo (e potremmo anche concludere) con una domanda epocale; che cos’è la libertà personale? Chi può permettersi di darne una definizione vagamente compiuta e un minimo soddisfacente? È uno dei concetti più complessi in assoluto da descrivere, sia a livello teorico, sia e livello pratico: le più grandi menti dell’Occidente sono state impegnate da quesiti come questo; Platone ha proposto una sua idea di libertà personale, molto diversa da quella di Kant, molto diversa da quella di Hobbes, molto diversa da quella di Agostino e così via.

A chi dare ragione? Non si può pensare di descrivere la privazione di qualcosa (“priva taluno”) senza sapere che cosa è quella cosa (“della libertà personale”). Dovremmo affidarci ad uno di tali mostri sacri del sapere: dovremmo però spiegare perché sposiamo l’idea di libertà di Kant e non quella di Platone, quella di Agostino e non quella di Hobbes. Tizio, accusato di aver privato Caio della libertà personale, potrebbe essere giudicato colpevole di questo reato se concepiamo la libertà come – ad esempio – Kant…ma al contrario innocente se condividiamo la diversa idea di libertà di Platone. E chi ha ragione? Come lo si può dire a priori? Qual è la libertà…giusta…vera?

Ma supponiamo di superare questi (enormi) problemi teorici, trovandoci tutti d’accordo su un’idea comune di libertà: per esempio, quella di Kant.
Tutto risolto? Tutt’altro: I problemi concreti sono quasi più complessi di quelli teorici. Ogni giurista, non a caso, sa che la difficoltà più grande è capire come (e se!) un fatto realmente accaduto possa essere ricompreso in un dato schema teorico: Tizio priva Caio della libertà personale sequestrandolo in una stanza chiusa per sessanta minuti. Oppure per cinque secondi. È la stessa cosa? E se la stanza avesse delle finestre, magari aperte o apribili e facilmente raggiungibili, sarebbe sempre sequestro di persona? E se le finestre ci fossero, collocate però a cinque metri di altezza, cambierebbe nulla? E se queste finestre fossero raggiungibili con una scala presente nella stanza? Cambierebbe qualcosa se Tizio fosse a conoscenza – o meno – della presenza di quella scala? E se magari l’avesse fornita proprio lui a Caio…(segandone però di nascosto qualche gradino, perfettamente integro a prima vista)? È cose succederebbe se Caio rimanesse sequestrato per due giorni in una villa di cinquecento metri quadrati, magari con cameriere personale e fantozziane sedie in pelle umana…oppure per solo pochi secondi…ma murato vivo? In quali di questi casi sarebbe sequestro di persona? In tutti? In nessuno? Alcune volte sì, altro no? In modo diverso? E per concludere in bellezza questa rapida carrellata: cosa succederebbe se in una di queste tante ipotesi Caio fosse consenziente: se, cioè, prestasse il proprio consenso ad essere sequestrato da Tizio?

Possono sembrare delle esagerazioni: non è così. I giuristi di tutto il mondo hanno a che fare quotidianamente con problemi come questi, dovendo risolverli. Il dato di partenza è il “chiarissimo” testo legislativo dell’art. 605 c.p.: dopo di che, c’è la realtà con le sue infinite sfumature e complicazioni, con i suoi imprevisti e imprevedibili eventi, con i suoi fatti – realmente accaduti – ben di rado sovrapponibili alla previsione della norma scritta.

Chi colma la distanza tra l’astrattezza della legge e la concretezza degli innumerevoli casi realmente accaduti? Il giurista: questo il suo mestiere, risolvere i conflitti attraverso la (necessaria) interpretazione.
Si dirà: è il legislatore che, scrivendo il testo di legge, dovrebbe essere più chiaro, netto e preciso. È un auspicio vagamente condivisibile (sotto l’ombrello del quale è pure stata mozzata la testa di qualche Re), ma del tutto irrealistico.

Un conto è scrivere testi di legge comprensibili, altro è pretendere che in poche righe si preveda tutto ciò che potrà accadere nella realtà: l’esempio del sequestro di persona lo dimostra con eloquenza; se non bastasse, si pensi a concetti come “buona fede” o “buon costume”; si tratta di termini scolpiti nella tradizione giuridica occidentale, risalenti (almeno) al raffinatissimo diritto romano di venti secoli fa: davvero qualcuno pensa che un legislatore – per quanto illuminato – potrebbe chiarirne definitivamente il significato?

Queste considerazioni scettiche non devono però essere esagerate: il diritto non è arbitrio e l’interpretazione non può essere un capriccio. La “scienza giuridica”, in duemila anni di storia, ha prodotto istituti, categorie, strumenti, concetti per interpretare il diritto, i quali non servono solo a riempire i manuali su cui studiano gli studenti, ma prima di tutto a controllare l’attività interpretativa: esiste l’interpretazione storica, analogica, estensiva, letterale, teleologica, a contrario etc. e quando un giurista interpreta una norma deve dare conto del proprio ragionamento e spiegare su quali argomenti si fonda.

Per questo la motivazione, tipicamente di una sentenza (ma di ogni attività interpretativa) è fondamentale: con essa il giudice (o il giurista in generale) spiega come è pervenuto a quel determinato risultato interpretativo, sulla base di quali argomenti giuridici sequestrare Caio con il suo consenso è reato, mentre chiuderlo a chiave nello sgabuzzino per cinque minuti non lo è e così via. La motivazione consente al giudice di preservare la propria credibilità (o di perderla in caso di motivazione carente dal punto di vista argomentativo o logico) e alle parti di “impugnarla” innanzi ad un altro giudice, suggerendo un’interpretazione diversa. Certo, ogni parte difende i propri interessi processuali: ma tale difesa si articola – appunto! – sulla credibilità dell’interpretazione; senza di essa, il cliente non dovrebbe avere scampo. Ciò spiega anche perché i giudici di ogni latitudine, di common law ma non meno di civil law, corredano le proprie sentenze di precedenti: scrivere una sentenza che ribadisce per l’ennesima volta lo stesso orientamento dei giudici in casi analoghi consente, almeno in teoria, di limitare l’incertezza del cittadino e di cristallizzare l’autorevolezza della magistratura; al contempo, quando i giudici ritengono necessario mutare una posizione fino a quel momento stabile – overruling – producono decisioni assai articolate, in pompa magna, con tutta la solennità e i crismi del caso: devono infatti spiegare perché, e sulla base di quali ragioni, si giustifica tale mutamento di giurisprudenza; per farlo, il ragionamento proposto deve essere dettagliato, preciso e finemente argomentato, così da evitare anche il benché minimo dubbio sul fatto che si tratti di una novità dovuta all’arbitrio.

Come si vede il crinale su cui muoversi è strettissimo: da un lato il diritto non può che essere interpretato; dall’altro, dovendo risolvere i conflitti e garantire un minimo di stabilità, la sua interpretazione deve essere il più possibile motivata e solida, basandosi su argomenti logici e possibilmente consolidati nel tempo. Sfruttare questo delicatissimo equilibrio per produrre “cattivo” diritto, dolosamente adagiato su improbabili interpretazioni al solo scopo di favorire Tizio o Caio è dunque un rischio concreto; però, il problema va affrontato con gli argomenti della ragione e della logica, interrogando e ponendo cioè in scacco le motivazioni, poco convincenti, date da quel giurista, non certo bloccando a priori l’attività interpretativa.
Ci provò, a dire il vero, il Principe Augusto, il quale impose lo ius respondendi ex auctoritate principis: si trattava di una sorta di “patente” con la quale il Principe, del tutto discrezionalmente, distingueva i giuristi “buoni” da quelli “cattivi”. I primi, come evidente, non erano necessariamente dei grandi giuristi: semplicemente erano graditi al Principe, e viceversa i secondi.

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1 commento su “Perché si interpreta il diritto <br> e si motivano le sentenze”

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