La sent. 269/2016 della Corte costituzionale prosegue una lunga catena di pronunce sui meccanismi di spoils system introdotti dalle leggi regionali. Il principio è consolidato nella giurisprudenza costituzionale, anche se in questa decisione esso viene precisato: non ci può essere decadenza automatica se chi è nominato sulla base di un rapporto fiduciario non è “titolare di funzioni di collaborazione all’elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, ed è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione”.
La cosa particolare è che la decisione dichiara l’illegittimità della legge calabrese impugnata con riferimento al caso specifico della decadenza automatica dal suo incarico del presidente della società finanziaria calabrese (Fincalabria): una dichiarazione di illegittimità di una legge, per sua natura generale e astratta, limitata ad un ruolo istituzionale specifico.