Né grande riforma, né riforma grande

Print Friendly, PDF & Email

imagedi Pietro Faraguna

Approssimandosi la data del 4 dicembre, il dibattito sulla riforma costituzionale impazza. Sarà forse una distorsione prospettica nella quale si incorre quando si è troppo vicini al proprio oggetto di studio e di lavoro, ma sembra che nessuno si occupi di altro.


Telegiornali monotematici; plastici della riforma costituzionale a Porta a Porta; persino gli amici che postavano soltanto foto di gattini su Facebook hanno cominciato a invadere le newsfeed con decine, centinaia, migliaia di link all’opinione di questo o quell’esperto, che ci spiega le VERE ragioni del SÌ o le (naturalmente altrettanto vere) ragioni del NO. Spiegate bene.

Non ho l’ambizione di aggiungere qui altro materiale a questo turbinante flusso informativo, anche perché a me le foto dei gattini piacevano.
Intervengo però su un punto preliminare, che mi pare fondamentale: siamo di fronte a una grande riforma costituzionale o (parafrasando l’uomo del pennello cinghiale) a una riforma costituzionale grande?
Per quanto sia vero che, sotto al profilo “quantitativo”, la riforma tocca 48 dei 139 articoli della Costituzione vigente, a tale domanda ho una risposta che vorrebbe sconvolgervi: no, non credo che questa sia una riforma costituzionale di dimensioni cospicue.
Ma facciamo un passo indietro: il profilo quantitativo è figlio, già di per sé, di un approccio insensato. Si potrebbero modificare tutti i 134 articoli della Costituzione (139 – 5 abrogati) con piccoli ritocchi cosmetici, giungendo a una riforma costituzionale quantitativamente significativa, ma pienamente irrilevante a determinare nuove basi della convivenza civile. E, d’altra parte, si potrebbero modificare soltanto poche parole di 4 o 5 articoli della Costituzione per determinare una rivoluzione legale, stravolgendo con pochi tratti di penna la forma di governo e la forma di Stato.
Dunque, a essere seri, la prospettiva quantitativa non ha motivo di esistere. Il problema è che: a) nel dibattito che impazza, seri non si può essere; b) tale prospettiva, per quanto insensata, nel dibattito pubblico già esiste, ed è anche presa in considerazione seriamente. Con l’effetto, ci pare, di creare una diffidenza nei confronti della riforma su cui gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi il prossimo 4 dicembre. “La riforma modifica 48 articoli della Costituzione, dunque la stravolge”: questa è più o meno l’idea.
Ecco, però, che questa analisi un tanto al chilo non solo è insensata in radice, ma è anche falsa.
Prendendosi la briga di riordinare il disegno di legge costituzionale approvato lo scorso aprile in seconda lettura secondo contenuti tematici, articolo per articolo, risulta che il solo superamento del bicameralismo paritario determina una modifica di 32 di quei 48 articoli. La decisione a monte di tutto questo è unitaria, e cade a cascata su ben 32 articoli. La sola decisione di elidere il legame fiduciario che lega il Senato e il Governo determina la modifica di un quarto degli articoli della Costituzione, avendo conseguenze inevitabili sulla composizione, natura, funzione e sulle attribuzioni del (nuovo) Senato e della (“vecchia”) Camera.
Tutt’altro, dunque, che una grande modifica, almeno per quanto riguarda quei 32 articoli (si tratta delle modifiche agli artt. 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 94, 96, 120, 121, 122, 126, 135).
Rimangono 16 articoli della legge costituzionale che paiono stare fuori da questo quadretto. Quasi un decimo della legge fondamentale della Repubblica – si dirà. Eppure anche in questo caso gli interventi sono tutt’altro che rivoluzionari. Le modifiche possono essere tutte, o quasi tutte, ricondotte a un’operazione di manutenzione costituzionale. In alcuni casi si tratta addirittura di qualcosa di meno, ovvero del recepimento nel testo della Costituzione di esiti giurisprudenziali già ben consolidati: così è, certamente, per ciò che riguarda i limiti alla decretazione di urgenza (che determina la modifica di parte dell’art. 77); per la stessa riscrittura del riparto di competenza tra Stato e Regioni (ai cui esiti era già giunta, in buona parte, la giurisprudenza costituzionale dal 2003 in avanti); e, infine, per l’introduzione di un accesso in via diretta per il controllo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali (alla cui mancanza la Corte costituzionale aveva in qualche modo supplito con la sentenza n. 1 del 2014). Altre innovazioni completano un iter di riforma già avviato a livello legislativo (con il benestare della Corte costituzionale): così è per la rimozione di ogni riferimento in Costituzione alle Province (ciò che determina la modifica di cinque articoli della Costituzione vigente, e precisamente degli artt. 114, 118, 120, 132, 133). In altra parte la manutenzione è innovativa, ma in misura tutt’altro che rivoluzionaria: si tratta per lo più del recepimento degli esiti di dibattiti su alcune puntuali migliorie che hanno ormai raggiunto un grado di approfondimento e adesione, se non unanime, largamente maggioritario: così è non solo per l’abolizione del povero CNEL, ma anche per le innovazioni in tema di partecipazione, più o meno precisamente delineate dal testo di riforma, che abbracciano tanto la modifica dei quorum strutturale per il referendum abrogativo che l’introduzione di una nuova forma di referendum propositivo, che il numero delle firme e gli effetti delle proposte di legge di iniziativa popolare, nonché, l’introduzione dello Statuto delle opposizioni, e l’introduzione del voto a data certa, strumento che accanto alla costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d’urgenza, vorrebbe porre un freno alla stratificazione delle peggiori tecniche legislative, partorite negli ultimi anni dal Parlamento italiano.
In conclusione: 32 articoli vengono modificati in conseguenza della decisione, avente (direbbe la Corte costituzionale) matrice razionalmente unitaria, di mettere mano al bicameralismo perfetto (di nome ma non di fatto). Altri 16 articoli vengono modificati per consolidare novità che già esistono nella prassi o di cui comunque si discute ormai da decenni, e su cui spesso si è giunti a esiti concordi in maniera quasi imbarazzante per un ambito disciplinare, quello del diritto costituzionale, ove ci sono solitamente più opinioni che teste.
Non una grande riforma costituzionale, e nemmeno una riforma costituzionale grande. Ciò che, a parere di chi scrive (con buona pace del simpatico omino del pennello cinghiale), non è un male. Anzi. Rimane, ovviamente, l’opzione di essere favorevoli e contrari nel merito di una riforma costituzionale tutto sommato circoscritta sotto al profilo – peraltro del tutto insignificante – quantitativo.

Pietro Faraguna

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.