L’assist della Corte che Renzi non ha colto

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Merita una sottolineatura l’osservazione di Roberto Bin a commento della sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Madia.

In questa sentenza, sottolinea Bin nel suo articolo (http://www.lacostituzione.info/index.php/2016/11/26/la-sentenza-madia-e-gli-equivoci-di-renzi/), c’è un passaggio che il presidente del consiglio avrebbe dovuto cogliere come un vero e proprio assist alla sua riforma costituzionale oggetto del referendum, cosa che Renzi non ha fatto probabilmente perché non ha letto la sentenza travolto com’è da una campagna elettorale che sempre meno tiene conto dei fatti e dei dati.

Scrive infatti la Corte:

“Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si considera la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori”.

E nella sentenza n.278 del 2010 (si trattatva del ricorso alla Corte di 11 Regioni che, con procedimenti separati, impugnavano la legislazione del governo in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese e in materia di energia) la Corte scriveva:

“Su di un livello distinto si colloca lo strumento della chiamata in sussidiarietà, cui lo Stato può ricorrere al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa (sentenza n. 303 del 2003) pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale: questa Corte ha affermato a tal proposito che «perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest’ultimo profilo, nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – la legislazione statale di questo tipo può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 6 del 2004 punto 7 del Considerato in diritto)”.

Era il 2003 e già la Corte ammoniva sulla necessità di riformare… la riforma del titolo V, sollecitando quindi il legislatore a porre fine al già vasto contenzioso nato sulle competenze tra Stato e Regioni. Senza fissare i paletti dei poteri del primo e delle seconde non rimaneva, dice la corte, che il concerto, il coordinamento, le intese “condotte in base al principio di lealtà”. E già allora la Corte sottolineava la necessità della riforma.

 

 

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