È questa la soglia di paga oraria minima contenuta nella proposta di legge regionale n. 223 presentata al Parlamento il 13 settembre 2016.
L’iniziativa è stata presa da un gruppo di consiglieri piemontesi del Pd, primo firmatario Mauro Antonio Laus.
La legge vuole porre un limite allo sfruttamento della manodopera che sempre più coinvolge non solo gli immigrati ma spesso anche i cittadini italiani, in agricoltura, edilizia, servizi alle persone, ecc. Oltre alla soglia minima di salario all’art.4 la legge vieta alle pubbliche amministrazioni di affidare lavori, erogare contributi o finanziamenti a quelle imprese che non ottemperano alla legge, pena la nullità dei contratti.
Ecco il testo della legge:
“Istituzione del salario minimo orario”
Art.1
(Finalità)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, come sancito dall’ articolo 36 della Costituzione , è istituito il salario minimo orario.
Art. 2
(Salario minimo orario)
1. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.
2. Il valore orario del salario di cui al comma 1 non può essere inferiore a otto euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
3. Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istituto nazionale di statistica.
Art. 3
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) i casi di estensione e le limitazioni riguardo all’applicazione del salario minimo orario;
b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.
Art. 4
(Nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 1 comporta la nullità del contratto o l’esclusione dai benefici.
Art. 5
(Sanzioni)
1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.
Art. 6
(Norma finale)
1. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all’articolo 3, fino ai successivi rinnovi.