Il gruppo politico etero-costituito ed etero-sciolto (le oscure vicende di “Cambiamo! 10 Volte Meglio”)

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di Salvatore Curreri

È opinione unanime, non solo in dottrina, che i gruppi politici in seno alle Camere si costituiscano e cessino per decisione dei parlamentari loro componenti. E in tal senso, invero, depongono i regolamenti di entrambe le camere.

Così alla Camera i gruppi parlamentari devono essere costituiti da “un numero minimo di venti deputati” (art. 14.1 reg.) i quali “entro due giorni dalla prima seduta (…) devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono” (art. 14.3 reg.). Se il gruppo è composto da meno di venti iscritti, l’Ufficio di Presidenza ne può autorizzare ugualmente la costituzione “purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi” (art. 14.2 reg.). Lo stesso dicasi per le componenti politiche che “i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare (…) in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati”. Componenti politiche di consistenza numerica inferiore possono essere formate purché “vi aderiscano” almeno tre deputati “i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali”, oppure che appartengano “a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate” (art. 14.5).

Analoga è la disciplina del Senato dove – non essendo previsti i gruppi parlamentari autorizzati (dal 2017) e le componenti politiche del gruppo misto (da sempre) – almeno dieci senatori possono far parte (art. 14.2) solo di gruppi parlamentari che rappresentino partiti o movimenti politici, anche aggregati, che abbiano “presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di Senatori”.

In sintesi, alla Camera per costituire un gruppo parlamentare o una componente politica basta il requisito numerico (rispettivamente l’iscrizione di venti e dieci deputati). Se in entrambi i casi tale requisito numerico difetta, si ricorre al requisito della rappresentanza politica del partito che sostituisce (nel caso del gruppo parlamentare autorizzato) o affianca (nel caso della componente politica, formata pur sempre da tre deputati) quello numerico. Quest’ultima soluzione – requisito numerico più requisito politico – è quella vigente al Senato.

Entrambe le discipline regolamentari in tema di costituzione dei gruppi politici (includendo in tale espressione i gruppi parlamentari e le componenti politiche del misto), quando fanno riferimento alla rappresentanza di partiti o movimenti politici si basano sul presupposto – inespresso ma finora considerato implicito – che essa sia espressa dai parlamentari che di quel gruppo politico fanno parte. Di conseguenza sono i parlamentari – che costituiscono il gruppo parlamentare (al Senato) oppure chiedono di costituirsi in gruppo autorizzato o componente politica del misto (alla Camera) – che in forza della loro appartenenza politica rappresentano il partito o il movimento di cui il gruppo è espressione.

Anzi, al riguardo si può notare nei regolamenti parlamentari una significativa differente formulazione allorquando prescrivono che a rappresentare il partito debba essere o il Gruppo (artt. 14.4 R.S. in riferimento ai gruppi parlamentari e 14.2 R.C. in riferimento a quelli autorizzati), oppure i parlamentari, e precisamente gli almeno tre deputati che intendono formare una componente politica del gruppo misto (art. 14.5), i quali, di conseguenza, dovrebbero essere gli unici ed esclusivi titolari della rappresentanza del corrispondente partito o movimento politico.

Il condizionale è però d’obbligo alla luce di quanto accaduto lo scorso 17 dicembre in occasione della cessazione della componente politica “Cambiamo” – 10 Volte Meglio”.

Per meglio comprendere il tema, occorre brevemente ricostruire le vicende di tale componente politica (per maggiori dettagli v. la tabella sulla Camera dei deputati da me curata in questo sito alla sezione Gruppi in movimento).

La componente politica “Sogno Italia – 10 Volte Meglio” si costituisce il 18 aprile 2019 per iniziativa degli ex deputati del MoVimento 5 Stelle Benedetti, Caiata e Vitiello, come già rilevato in questo sito. Come deputati eletti in tale lista abbiano potuto costituire una componente politica in rappresentanza di un altro partito lo ha spiegato da par suo il massimo esperto di simboli elettorali, Gabriele Maestri, in questo articolo pubblicato sul suo blog.

La componente politica nasce, infatti, dall’incontro di due associazioni politiche. La prima, Sogno Italia, non presentatasi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ed il cui simbolo, come riferisce Maestri, è stato depositato all’Ufficio brevetti e marchi dal citato deputato Caiata solo il successivo 3 ottobre. La seconda, 10 Volte Meglio, presentatasi invece con il proprio simbolo nelle scorse elezioni in dieci regioni alla Camera, senza conseguire peraltro alcun eletto, peraltro iscritta nel Registro dei partiti politici solo dal 27 novembre 2019. Poiché, come detto, l’art. 14.5 reg. Camera richiede, per costituire una componente politica con meno di dieci deputati che vi aderiscano almeno tre “i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali”, pare evidente che il Presidente della Camera abbia autorizzato la costituzione della componente politica Sogno Italia – 10 Volte Meglio perché rappresentativa di quest’ultima forza politica.

Di tale conclusione costituisce riprova il fatto che, quando il deputato Caiata dopo nemmeno un mese (il 14 maggio 2019) lascia la componente politica per aderire al gruppo di Fratelli d’Italia essa non viene sciolta. Piuttosto il successivo 11 settembre muta la sua denominazione da Sogno Italia – 10 Volte Meglio in Cambiamo! – 10 Volte Meglio, a seguito dell’adesione di quattro deputati (Benigni, Gagliardi, Pedrazzini e Sorte) provenienti da Forza Italia e facenti capo al movimento politico del Presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

C’è un punto però in tale vicenda che è rimasto finora oscuro: chi ha la rappresentanza legale di 10 Volte Meglio, cioè di quella associazione politica grazie a cui la componente politica è sorta? Finora, in assenza di precisazioni al riguardo (il resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2019 tace sul punto), si aveva ragione di ritenere che tale rappresentanza spettasse ad uno dei tre deputati (Caiata, Vitiello, Benedetti) che l’avevano costituita, per la decisiva ragione che, come detto, secondo l’art. 14.5 reg. Camera, non è il gruppo ma sono i deputati che aderiscono alla componente politica che devono rappresentare il partito o movimento politico corrispondente.

Invece, a quanto sembra, non è così, e poiché i nodi vengono prima poi al pettine, ecco che nel corso della seduta dello scorso 18 dicembre il Presidente della Camera annuncia in Aula (testualmente) che “con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 2019, il Presidente e legale rappresentante del partito politico denominato “Dieci Volte Meglio” ha comunicato di voler revocare dalla medesima data il consenso ad essere rappresentato dalla componente politica del gruppo parlamentare misto “Cambiamo!-10 Volte Meglio”.
Pertanto, essendo venuto meno il requisito della rappresentanza di un partito o movimento politico richiesto ai sensi dell’articolo 14 comma 5, secondo periodo, del Regolamento, dal 18 dicembre 2019 la componente è cessata”. A seguito di tale cessazione, i citati deputati Benigni, Gagliardi, Pedrazzini e Sorte di Cambiamo! – insieme al deputato Silli che il 10 maggio 2019 si era aggiunto alla componente politica provenendo da Forza Italia per impedirne lo scioglimento dopo l’abbandono del deputato Caiata – aderiscono alla componente politica “Noi con l’Italia – USEI – Alleanza di Centro”, mentre la deputata Benedetti rimane nel gruppo misto come non iscritta ad alcuna componente politica.

Chi è questo misterioso Presidente e legale rappresentante del partito politico denominato “Dieci Volte Meglio” che ha determinato con la revoca del suo consenso la cessazione della relativa componente politica?

Come in un giallo proviamo a scartare le varie ipotesi. Certamente non lo sono i cinque deputati (Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli e Sorte) che sono passati ad altra componente politica, sia perché hanno subìto tale decisione, sia perché non presenti all’atto della costituzione di Sogno Italia – 10 Volte Meglio. Potrebbero allora essere uno dei tre deputati (Caiata, Vitiello e Benedetti) che la costituirono; ma, come detto, Caiata ha lasciato la componente politica il 14 maggio 2019 e Vitiello il 17 ottobre, per cui non si spiegherebbe il perché del ritiro della rappresentanza a così tanta distanza di tempo. Rimarrebbe la deputata Benedetti che però, da quanto risulta, non sembra avere nulla a che fare con l’associazione politica 10 Volte Meglio.

A questo punto la soluzione più plausibile sembrerebbe essere che il Presidente e legale rappresentante di Dieci Volte Meglio che ha determinato con la revoca del suo consenso la cessazione della relativa componente politica non sia un deputato ma un soggetto ESTERNO alla Camera. Di tale ipotesi chi scrive ha ovviamente cercato conferma presso il competente Ufficio della Camera dei deputati, ricevendo, dopo due giorni, un cortese ma deciso rifiuto ritenendosi la lettera in questione documento riservato e privato. In attesa che il suddetto Ufficio risponda alla formale richiesta scritta ieri inoltrata, non ci si può esimere dal rilevare sin d’ora che pare quantomeno discutibile qualificare come privato un simile documento, sia per il suo oggetto che per gli effetti che esso ha determinato.

È questo il punto infatti che – dopo questa lunga disamina di cui chiedo scusa all’incauto lettore che con non indifferente sacrificio sia arrivato fin qui – vorrei evidenziare. Come detto all’inizio, la vicenda qui narrata dimostra come i gruppi parlamentari e le componenti politiche possano essere sciolti quando il partito o movimento politico di cui sono espressione siano rappresentanti non dai propri membri ma da soggetti non parlamentari!

Tale conclusione apre inquietanti scenari per la ovvia, eppure decisiva, considerazione che, come arcinoto, il fare o il non fare parte di un gruppo parlamentare o anche, seppure in misura più ridotta, di una componente politica, risulta decisivo ai fini dell’esercizio del mandato di ogni singolo parlamentare. Che tale dimensione possa dipendere dalla decisione di un soggetto non parlamentare, il quale può in tal senso esercitare una sorta di ius vitae ac necis sul gruppo o sulla componente, magari condizionandone dall’esterno l’attività parlamentare, solleva inquietanti dubbi circa l’effettivo rispetto della libertà di mandato sancita dall’art. 67 Cost.

La sensazione è che, per permettere la costituzione della componente politica Sogno Italia – 10 Volte Meglio da parte dei tre ex deputati del Movimento 5 Stelle si sia ancor di più forzata l’interpretazione, come più volte rilevato già eccessivamente lasca ed estensiva, dell’art. 14.5 reg. Camera, consentendo a costoro di fare riferimento ad un soggetto politico cui non avevano mai appartenuto, peraltro controllato (politicamente e legalmente) da un non parlamentare. Era prevedibile che, poste tale premesse, tale soggetto potesse di conseguenza autonomamente determinarne lo scioglimento, costringendo i parlamentari ad indesiderate migrazioni verso altri gruppi oppure, come nel caso della deputata Benedetti, a restare nel gruppo misto senza aderire ad alcuna componente politica.

Un ennesimo strappo regolamentare; un ennesimo cattivo precedente; l’ennesima conferma di come le strade per l’inferno siano lastricate di buone intenzioni.

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