di Pietro Faraguna
La Corte di giustizia ha deciso oggi (5 dicembre 2017) una questione assai dibattuta e di una certa importanza, se non altro per via del giudice che l’aveva introdotta alla Corte di giustizia, ovvero la Corte costituzionale italiana. Non è infatti per nulla comune che una Corte costituzionale bussi alla porta della Corte di giustizia: la Corte costituzionale l’ha fatto soltanto tre volte, e i colleghi delle supreme giurisdizioni costituzionali di altri Stati membri non fanno ricorso assai più spesso a questo canale.
A rendere importante la questione non era però soltanto l’autorevolezza del giudice del rinvio, ma anche la posta in gioco. Per la prima volta nella storia della giurisprudenza della Corte di giustizia, quest’ultima era stata apertamente sfidata da una Corte costituzionale sul terreno dei cd. controlimiti, ovvero quei principi costituzionali supremi, ultima fortezza della cittadella costituzionale statale, la cui tutela è sempre stata rivendicata in forma esclusiva dalla stessa Corte costituzionale.
I fatti, in breve, sono questi: nel 2015 la Corte di giustizia nella sentenza c.d. Taricco, sollecitata da un giudice italiano che si trovava a dover giudicare su alcuni casi di frodi IVA su un commercio di bottiglie di champagne, aveva ritenuto che la legislazione italiana in materia di prescrizione impedisse di tutelare in maniera adeguata gli interessi finanziari dell’Unione europea, che in parte venivano lesi nei casi di specie (l’IVA, infatti, finanzia in gran parte il bilancio italiano, ma in piccola parte anche il bilancio dell’UE).
La Corte di giustizia aveva stabilito che siccome le regole italiane sulla prescrizione conducevano a una impunità di fatto nei casi in questione, quelle regole andavano disapplicate al ricorrere di determinate condizioni. Quella sentenza aveva generato però parecchi problemi: le circostanze della disapplicazione erano infatti indicate in maniera tale da lasciare un margine di interpretazione assai ampio per il giudice del caso concreto, che era chiamato a valutare se l’applicazione delle norme sulla prescrizione conducesse all’impunità in “un numero considerevole di casi di frode grave”. Oltre a ciò, la sentenza della Corte di giustizia era applicabile anche ai processi nei quali venivano contestati fatti antecedenti alla sentenza stessa, finendo così per determinare un trattamento degli imputati peggiore di quello che sarebbe stato loro riservato al netto della pronuncia della Corte di giustizia.
Sulla base di queste preoccupazioni, nei giorni e nelle settimane e mesi immediatamente successivi, diversi altri giudici italiani avevano sollecitato l’intervento della Corte costituzionale, ritenendo che l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia (ovvero… la disapplicazione della normativa sulla prescrizione) avrebbe violato il principio di legalità in materia penale in sue varie declinazioni, e ritenendo che quel principio fosse compreso tra quei principi supremi che denotato l’identità costituzionale italiana, e che quindi possono e devono prevalere rispetto a qualunque altra norma.
Alla Corte costituzionale veniva in sostanza richiesta la “autorizzazione” a disobbedire la Corte di giustizia.
La Corte costituzionale, con una decisione abbastanza sorprendente, ha deciso a inizio 2017 di chiamare nuovamente in causa la Corte di giustizia, per far presente e sottolineare gli effetti che l’applicazione della giurisprudenza Taricco comportava in Italia, facendo chiaramente intendere che tali effetti non potevano essere tollerati dall’ordinamento costituzionale italiano.
Con una sentenza non meno sorprendente, la Corte di giustizia ha oggi sostanzialmente teso una mano alla Corte costituzionale italiana, ampiamente sconfessando le posizioni da essa espresse poco più di un anno prima. La Corte di giustizia ha giocato sul labile confine che passa tra distinguishing e overruling, dicendo in sostanza che soltanto con il nuovo rinvio della Corte costituzionale le era stata presentato il più ampio quadro normativo, e che sulla base di quel quadro in effetti l’obbligo di disapplicazione delle norme che regolano la prescrizione può comportare delle controindicazioni pesanti e indesiderabili.
Quel che è interessante, è che la Corte di giustizia non ha voluto tanto riconoscere una specificità italiana, ma includere le preoccupazioni della Corte costituzionale italiana in un quadro europeo, facendo leva sia sulla CEDU che sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In estrema sintesi, la Corte di giustizia ha affermato questa volta l’esigenza di salvaguardare l’integrità del “principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile” (par. 51), osservando come tale principio “appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” (par. 53).
La Corte di giustizia ha così opportunamente evitato di avventurarsi sul terreno della discussione della sostanza dell’identità costituzionale italiana, come era stato suggerito – a parere di chi scrive assai inopinatamente – dall’Avvocato Generale nelle sue conclusioni, ma ha inteso piuttosto prendere atto dell’interpretazione di quel che la Corte costituzionale ha misurato come principio fondamentale della Costituzione italiana, per poi fare lo sforzo di includere quell’interpretazione nei parametri europei.
Il ripensamento della Corte di giustizia sarà molto probabilmente accolto con favore, potendosene cogliere il valore di una mossa distensiva in tempi contraddistinti dal moltiplicarsi di impulsi disgregativi dentro l’Unione europea.
Rimane il problema che la sentenza verrà accolta con favore non soltanto dai sinceri difensori delle garanzie del processo penale, ma anche da chi – attento all’esito di questa decisione per altre ragioni, le stesse che sono alla base dell’approvazione della famigerata legge ex-Cirielli oggetto delle censure della prima sentenza della Corte di giustizia – sta ora stappando bottiglie di champagne (non ivate).
Di fronte a questa seconda ragione di soddisfazione è probabilmente il caso di rimettere al centro del dibattito giuridico e soprattutto politico il problema dell’incapacità dell’ordinamento (non solo e non necessariamente) penale italiano di apprestare un sistema sanzionatorio che sia capace di garantire una riscossione efficace dell’IVA, che solo in piccola parte è un interesse finanziario dell’Unione, e in gran parte rimane un interesse finanziario dello Stato italiano, ovvero: nostro.
Più che marcia indietro io direi inversione a U!
Complimenti per l’esposizione e per la chiarezza della pagina! è impossibile trovare un documento online comprensibile riguardo questo famigerato caso Taricco.