Referendum Cgil: il quesito sull’art.18
e la soglia (scivolosa) dei 5 dipendenti

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di Alberto Mattei

Sull’ammissibilità dei quesiti referendari proposti dalla CGIL la Corte costituzionale si pronuncerà a brevissimo. Sull’inquadramento delle questioni sottoposte alla Consulta sono disponibili, in rete, i contributi di molti esperti. A partire dalle osservazioni proposte da Silvia Borelli sul sito della rivista Il Mulino[1] (ma v. anche quelle – ora favorevoli, ora critiche – di Giovanni Orlandini sull’Huffington Post[2], di Pietro Ichino su Lavoce.info[3], di Giuliano Cazzola sul Bollettino Adapt[4], di Paolo Francesco Rossi su questo giornale[5]).

Si vuole stimolare ora l’attenzione su un elemento aggiuntivo di riflessione, in particolare a partire da questa domanda con riferimento all’intervento referendario sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: l’individuazione per via referendaria di una soglia dimensionale di 5 dipendenti, superata la quale si applica la tutela della reintegrazione – tutela che, a legislazione vigente, si applica in casi limitati, come ad esempio per il licenziamento discriminatorio – non rischia di creare problemi al quesito?

Se riprendiamo un quesito referendario sulla stessa materia, ma con norme allora diverse (correva l’anno 2003), scopriamo che in quel caso si voleva estendere a tutti la tutela reale dell’art. 18, eliminando completamente la soglia dei 15 dipendenti e dei 5 nel settore agricolo.

Era esattamente il gennaio di 14 anni fa, quando la Corte costituzionale si pronunciò favorevolmente circa l’ammissibilità del quesito referendario sull’estensione della tutela dell’articolo 18 a tutti i dipendenti del settore privato, mediante un’opera di abrogazione che, nelle parole della Corte di allora, “chiarisce la propria obbiettiva ratio unitaria consistente […] nell’estensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del danno contenuta nell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da comprendere in essa anche l’ambito in cui oggi vale la tutela obbligatoria” (sentenza 41/03).

In quell’ipotesi, sempre nelle parole della Corte, la domanda di abrogazione toccava in contemporanea “(a) la norma che prevede la garanzia obbligatoria, avente originariamente portata generale […], (b) la connessa previsione che successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali si applica la medesima garanzia […], nonché (c) la speculare determinazione dei limiti dimensionali al di sopra dei quali si applica la tutela reale […]”.

In altre parole, al tempo, in ragione della volontà di estendere totalmente la tutela reale da compiersi mediante abrogazione (di articoli, commi o parti di essi), si faceva un’opera di compiuta abrogazione sul piano delle soglie dimensionali. Ora, invece, oltre all’abrogazione del decreto legislativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti, c’è un’opera di ritaglio che conferisce una nuova e inedita veste alla norma, a prescindere dalle valutazioni di natura politica circa il possibile risultato che ne deriverebbe (risultato che, peraltro, continuerebbe a differenziare la tutela per soglie).

Ora come allora, era ed è chiaro che il referendum da fine diventa mezzo, in quanto la vera finalità del referendum è emendare e non semplicemente abrogare la normativa, così come ci ricordano i manuali di giustizia costituzionale. Tuttavia, se nel 2003 “l’esistenza di una matrice razionalmente unitaria è comunque assicurata dall’obbiettivo comune di estendere l’ambito di operatività della garanzia reale in settori nei quali essa attualmente non opera”, ci diceva la Corte, oggi, nel lasciare chirurgicamente in vita la soglia dei 5, non si rischia di fornire un argomento a favore dell’inammissibilità, venendo meno la matrice razionalmente unitaria, dal momento che “si crea” una soglia dimensionale per via referendaria?

La questione è certamente complessa e delicata sul piano giuridico, anche in considerazione del fatto che s’intrecciano aspetti di diritto del lavoro e di diritto costituzionale, oltre che per le conseguenze sul piano politico che ne possono derivare.

Ai giudici costituzionali quindi l’ardua sentenza.

 

[1] http://rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3710

[2] http://www.huffingtonpost.it/giovanni-orlandini/referendum-sul-jobs-act-perche-il-quesito-e-ammissibile_b_13878472.html

[3] http://www.lavoce.info/archives/44458/licenziamenti-voucher-appalti-prime-note-sul-referendum

[4] http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-licenziamenti-individuali-un-referendum-inammissibile/

[5] http://www.lacostituzione.info/index.php/2016/12/27/il-referendum-e-la-vera-natura-della-legge-sul-jobs-act/

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