di Paolo Francesco Rossi *
La Legge 10.12.2014 n. 183, è una legge di riforma del diritto del lavoro e del sistema previdenziale, promossa ed effettuata dal Governo Renzi attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2015. Com’è noto, il termine Jobs Act deriva dall’acronimo di «Jumpstart Our Business Startups Act» (promulgato da Obama nel corso del 2012, e volto ad incentivare ed incoraggiare lo sviluppo delle piccole imprese).
La nostra legge (pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 290 del 15.12.2014) reca deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro.
È opportuno segnalare come il Jobs Act non solo è riforma del diritto del lavoro, ma soprattutto, in relazione alle domande referendarie promosse da GCIL e ritenute ammissibili dall’Ufficio competente dei referendum della Corte di Cassazione, è anche legge di riforma tributaria riguardo a norme disciplinanti materia fiscale concernenti, per l’appunto, la contribuzione previdenziale e, quindi, i contributi previdenziali che sono vere e proprie imposte speciali.
Conferma della fondatezza di una tale argomentazione è data dalla qualificazione giuridica dei contributi previdenziali come veri e propri tributi, atteso l’intervenuto accorpamento, nell’ordinamento tributario, dell’intero sistema della contribuzione previdenziale. Tale accorpamento è rimasto sancito dal d.lgs. n. 314 del 1997, recante norme di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. In tale provvedimento, due sono gli articoli che rilevano ai fini propri dell’intervenuta accorpamento alla disciplina tributaria dei contributi e premi e precisamente: l’art. 3, che sostituisce il contenuto dell’art. 48 del Testo Unico d.P.R. n. 917 del 1986, nonché l’art. 6 per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
La legge denominata Jobs Act è stata sollecitata dalla straordinaria necessità ed esigenza di emanare dispositivi in materia fiscale anche al fine di assicurare il rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale. Sono state così disposte misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale al precipuo fine di ridurre nell’immediato la pressione tanto fiscale quanto contributiva sul lavoro nonché nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale. D’altronde spetta all’INPS recuperare i contributi non versati dai sostituti d’imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Ne consegue che le domande referendarie in parola toccando il sistema fiscale proprio della contribuzione previdenziale non possono essere oggetto di referendum in virtù di divieto costituzionale, per cui l’11.1.2017 la Consulta dovrà inevitabilmente decidere sull’inammissibilità della nominata richiesta dei tre referendum abrogativi su disposizioni che comunque toccano e investono la contribuzione previdenziale.
D’altra parte, l’analisi esposta da E. Tucci nell’articolo del Il Sole 24 Ore del 15.12.2016, p. 10, su: “Regole certe che hanno dato credibilità all’Italia” ha posto in evidenza come le nuove regole del Jobs Act con l’introduzione del contratto a tutele crescenti per il giro di vite su rapporti di impiego “fasulli” hanno avuto un obiettivo piuttosto chiaro: cogliere quei timidi segnali di crescita, incentivando con il mix sgravi contributivi e regole chiare, le forme di lavoro virtuose (vale a dire, quelle “alla dipendenze”), e al tempo stesso, contrastando le forme “più precarie” (cercando, così, di porre un argine all’abuso di partite IVA e finte collaborazioni, penalizzanti in primis per i giovani).
*Professore Emerito di Diritto del Lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia