di Roberto Bin
Gli articoli di Fabio Ferrari e Alessandro Morelli hanno già ben messo in luce entro quali stretti margini si trovi a operare la Corte costituzionale a proposito dell’Italicum.
E come sia del tutto inopportuno che il parlamento attenda la sentenza della Corte per iniziare a discutere il problema di definire con quale legge elettorale si andrà al voto. Al solito la politica cerca di scaricare sui giudici la responsabilità delle proprie difficoltà a decidere e non riesce a fare di più che denunciare ad alta voce la necessità di una decisione. Anche chi – il M5S – pretende di essere l’inedita novità della politica italiana segue questa solita strada: dichiarano addirittura già ora che adotteranno la legge elettorale che uscirà “emendata” dalla Corte costituzionale (il c.d. Legalicum) ed anzi propongono di estenderla con i necessari adattamenti anche all’elezione del Senato. Ignorano però alcune “sottigliezze da giuristi” – come le chiama Alessandro Morelli – che non si possono affatto ignorare, dato che rappresentano le regole che in uno Stato costituzionale di diritto devono necessariamente tracciare i confini tra i poteri dello Stato, confini che la stessa Corte costituzionale deve, non solo rispettare, ma difendere.
Potrò sbagliarmi, ma prevedo che non ci sarà alcun testo dell’Italicum emendato dalla Corte costituzionale, perché le questioni prospettate dai giudici ordinari sono semplicemente inammissibili. Fabio Ferrari ne ha spiegato le ragioni tecniche: la Corte è un giudice – come essa stessa sottolinea spiegando perché ha dovuto rimettere in termini le parti avendo rinviato l’udienza pubblica sull’Italicum (rinvio alla mia nota) – e come giudice opera nei ristretti termini delle regole processuali. La prima di queste è che il giudizio incidentale sulla legittimità delle leggi può sorgere solo quando un giudice ordinario, nel corso del giudizio insorto innanzi a lui, si trovi nella necessità di applicare una norma di legge che gli sembra insanabilmente illegittima; solo se dimostra che il “suo” giudizio non può essere risolto senza applicare quella norma e che il suo dubbio di incostituzionalità è consistente la Corte può accettare di giudicare della legittimità di quella specifica disposizione di legge; quindi, sia il giudice che solleva la domanda che la Corte che gli risponde sono strettamente legati alla concreta applicazione della norma impugnata.
Le questioni sorte sull’Italicum non hanno questo formato. La legge elettorale non è stata ancora mai applicata, nessuna questione concreta può essersi perciò posta: le parti hanno imbastito una “finzione di lite” al solo scopo di arrivare alla Corte costituzionale e i giudici ordinari hanno – secondo me – gravemente sbagliato a prestarsi ad una manovra azzardata e dichiaratamente politica. Può essere che anche la Corte si presti a questo gioco? Spero proprio di no, e non perché mi stiano a cuore le sorti dell’Italicum (che è solo l’ennesima perla di una brutta collana di leggi elettorali di cui l’Italia si è dotata nell’ultimo quarto di secolo), ma perché mi stanno molto a cuore le sorti della Corte costituzionale. La quale o continua a difendere la sua natura di giudice costringendosi a negarsi a ruoli diversi, oppure rischia di perdere legittimazione.
La riforma costituzionale avrebbe offerto alla Corte il modo di pronunciarsi in merito alla legittimità dell’Italicum in via anticipata, astratta e preventiva, perché questo singolarissimo caso di impugnazione preventiva della legge (delle sole leggi elettorali) vi era espressamente previsto. Ma la riforma è stata bocciata dal referendum ed ora la Corte non potrà fare a meno di spiegare perché non può occuparsi della questione. Forse sarebbe stato più conveniente liberarsi subito del problema facendo quello che la Corte assai spesso fa: non dar luogo ad un’udienza pubblica, che ovviamente attizza l’attenzione di tutti sulla questione trattata, e liberarsene subito con una decisione preliminare, decisa in camera di consiglio, di inammissibilità: è quanto è solita fare quando le vangano prospettate questioni mal formulate o prive di vera incidentalità come questa. Perché non l’ha fatto?
La risposta è semplice, perché c’è il precedente della sentenza sul Porcellum (sent. 1/2014). In quella occasione la Corte, per evitare che sfuggisse a ogni controllo di costituzionalità una legge elettorale manifestamente incostituzionale e già applicata con effetti nefasti in ben tre votazioni, aveva colto l’occasione di una questione sollevata da “un cittadino elettore” che “aveva chiesto che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in coerenza con i principi costituzionali”. Benché i presupposti processuali fossero nell’occasione assai forzati, la Corte aveva accettato di occuparsi della questione per evitare che si crei “una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico”, essendo piuttosto difficile che la legge elettorale venga impugnata nel corso di un giudizio ordinario.
Ora la situazione è decisamente diversa, per la semplice ragione che l’Italicum non è stato ancora mai applicato. La Corte deve perciò spiegare quale differenza presenti la questione attuale rispetto al suo precedente del 2014 e questo lo deve fare con grande chiarezza argomentativa, in modo da fissare una volta per tutte il limite oltre al quale il suo compito non può andare. Al contrario di altri ordinamenti, come la Germania e la Spagna, in Italia non esiste un “ricorso diretto” con cui i cittadini possano rivolgere alla Corte costituzionale denunce di incostituzionalità delle leggi. E certo non spetta alla Corte introdurre ciò che la Costituzione non prevede.
2 commenti su “Italicum: perché dalla Corte<br> non bisogna aspettarsi nulla”